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Document 32000D0004

2000/4/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 1999, che approva i programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2000 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(1999) 3985] (I testi in lingua danese, inglese e finlandese sono i soli facenti fede)

OJ L 3, 6.1.2000, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/4(1)/oj

32000D0004

2000/4/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 1999, che approva i programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2000 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(1999) 3985] (I testi in lingua danese, inglese e finlandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 06/01/2000 pag. 0021 - 0022


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1999

che approva i programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2000 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(1999) 3985]

(I testi in lingua danese, inglese e finlandese sono i soli facenti fede)

(2000/4/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1) la decisione 90/424/CEE prevede al titolo III, capitolo 2, la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per le misure di controllo intese a prevenire le zoonosi;

(2) gli Stati membri hanno presentato dei programmi per la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi paesi;

(3) tali programmi sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2000, quale fissato dalla decisione 1999/702/CE della Commissione(3);

(4) data l'importanza dei programmi per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di prevenzione delle zoonosi, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico degli Stati membri interessati, entro i limiti di un importo massimo stabilito per ciascun programma;

(5) il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite;

(6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato, per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Danimarca per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 400000 EUR, per compensare:

- secondo il caso, l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili,

- la distruzione delle uova da cova incubate,

- secondo il caso, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato delle uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova.

Articolo 2

1. È approvato, per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Irlanda.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico dell'Irlanda per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 50000 EUR, per compensare:

- secondo il caso, l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili,

- la distruzione delle uova da cova incubate,

- secondo il caso, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato delle uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova.

Articolo 3

1. È approvato, per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, il programma presentato dalla Finlandia per prevenire la contaminazione degli alimenti da parte dell'Escherichia coli enteroemorragica.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Finlandia per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 125000 EUR.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui agli articoli 1, 2 e 3 è concesso a condizione che:

a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore, entro il 1o gennaio 2000, le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) ogni quattro mesi venga inviata alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute, entro quattro settimane al più tardi dalla fine di ciascun periodo in causa;

c) venga inviata alla Commissione, entro il 1o giugno 2001, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute,

e sempre che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità.

Articolo 5

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco volti ad accertare l'esecuzione delle misure e delle spese sovvenzionate.

La Commissione informa gli Stati membri sull'esito di tali controlli.

2. Si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4).

3. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso soltanto se i programmi sono stati effettivamente attuati in conformità alle norme comunitarie.

Articolo 6

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

(3) GU L 276 del 27.10.1999, pag. 19.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

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