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Document 31999R2792

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

OJ L 337, 30.12.1999, p. 10–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
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Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2792/oj

31999R2792

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 30/12/1999 pag. 0010 - 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(4), definisce gli obiettivi generali e i compiti dei Fondi strutturali, in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), la loro organizzazione, i metodi d'intervento, la programmazione e l'organizzazione generale dei contributi dei Fondi e le disposizioni finanziarie di portata generale;

(2) il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura(5), stabilisce gli obiettivi e le regole generali della politica comune della pesca; è in particolare importante inquadrare l'evoluzione della flotta da pesca comunitaria in applicazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere in base all'articolo 11; spetta alla Commissione trasformare tali decisioni in disposizioni precise a livello di ogni Stato membro; occorre altresì rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca(6);

(3) il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca(7), stabilisce le finalità specifiche delle azioni strutturali nel "settore" di cui all'articolo 1 di tale regolamento; ai sensi dell'articolo 4 del suddetto regolamento, il Consiglio deve decidere, entro il 31 dicembre 1999, le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per la ristrutturazione del settore, affinché tale ristrutturazione consegua gli obiettivi perseguiti;

(4) occorrerebbe precisare le disposizioni relative alla programmazione;

(5) i programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca adottati per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, rimangono in vigore sino alla loro scadenza; occorrerebbe prevedere opportune disposizioni per il periodo che inizia il 1o gennaio 2002;

(6) occorrerebbe precisare le disposizioni relative al controllo e alla realizzazione dei programmi di orientamento pluriennali, in particolare per quanto concerne il regime delle entrate e delle uscite dalla flotta e la disciplina degli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta, per l'ammodernamento delle navi e per la costituzione di società miste;

(7) la piccola pesca costiera beneficia di specifiche condizioni in materia di obiettivi di adeguamento dello sforzo di pesca; a tale specificità è opportuno faccia riscontro l'indicazione di misure concrete nell'ambito del presente regolamento;

(8) la ristrutturazione delle flotte da pesca richiede l'introduzione di misure socioeconomiche di accompagnamento;

(9) è opportuno fissare le modalità di concessione degli aiuti riguardanti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche, l'acquacoltura, l'attrezzatura dei porti di pesca, la trasformazione, la commercializzazione, la pesca nelle acque interne e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(10) è opportuno inserire tra gli interventi strutturali alcune delle azioni di natura strutturale a vantaggio di organizzazioni di produttori attualmente svolte a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura(8), senza peraltro mettere a repentaglio, a motivo di tale inserimento, la funzione di regolamentazione svolta dalle organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92; è altresì opportuno inserire altre azioni d'interesse collettivo realizzate da operatori del settore;

(11) è opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di arresto temporaneo dell'attività o di restrizioni tecniche all'uso di talune attrezzature di bordo o metodi di pesca;

(12) i programmi devono prevedere gli strumenti necessari alla realizzazione di azioni innovative e di assistenza tecnica;

(13) l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento, nonché gli aspetti ambientali, rivestono un interesse vitale per il settore della pesca; è importante, di conseguenza, prevedere a tal fine misure appropriate sia per la conservazione degli elementi costitutivi della catena trofica, sia per l'acquacoltura e l'industria di trasformazione del pesce;

(14) nella misura in cui le azioni non si limitano alla concessione di un contributo comunitario, è opportuno in particolare definire un quadro per i regimi di aiuti di Stato al settore, ferme restando le disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, e inserire in modo coerente la programmazione della ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie nell'insieme degli interventi strutturali;

(15) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9);

(16) occorrerebbe abrogare sia il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti(10), sia altre disposizioni vigenti; nel contempo, per il buon fine degli aiuti, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 1999 è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento fornisce un quadro per l'insieme delle azioni strutturali relative al settore della pesca realizzate nel territorio di uno Stato membro, ferme restando le specificità regionali, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1263/1999 e gli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare la conservazione e la sostenibilità a lungo termine delle risorse.

2. La politica strutturale nel settore è volta ad orientare ed agevolare la ristrutturazione dello stesso. Questa comprende azioni e misure di effetto durevole che contribuiscono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

Articolo 2

Mezzi finanziari

Nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato "SFOP", può contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento.

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE

Articolo 3

Disposizioni comuni

1. La programmazione di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni dei programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca di cui all'articolo 4 del presente regolamento. A tal fine potrà essere, se necessario, riveduta, in particolare alla conclusione di ciascun periodo di applicazione dei programmi di orientamento pluriennali.

La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV.

2. La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP nelle regioni dell'obiettivo 1 si conforma all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1 si conforma all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999. Si applicano l'articolo 14, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 15, paragrafi 5, 6 e 7, e l'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. I piani di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti, che, in particolare, senza tali aiuti le flotte da pesca di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di rinnovarsi o di modernizzarsi e che le previste misure non mettono in pericolo l'equilibrio durevole delle risorse alieutiche.

Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I.

4. Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma pluriennale di orientamento approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione sono puramente indicativi; tali elementi vengono precisati al momento dell'approvazione del nuovo programma pluriennale di orientamento in funzione degli obiettivi.

Articolo 4

Programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca

1. Il Consiglio stabilisce gli obiettivi e le modalità di ristrutturazione del settore della pesca in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Sulla scorta della decisione del Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione adotta i programmi pluriennali di orientamento per ogni Stato membro.

2. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce in particolare una serie di obiettivi, corredati di un inventario delle misure necessarie per il loro conseguimento, che consenta di gestire lo sforzo di pesca secondo una prospettiva globale e duratura.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o maggio 2001, le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento, che servono ad elaborare i programmi pluriennali di orientamento successivi.

Articolo 5

Controllo dei programmi pluriennali di orientamento

1. Per consentire il controllo dei progressi realizzati nell'attuare i programmi pluriennali di orientamento, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1o maggio, un documento di sintesi sullo stato d'avanzamento del proprio programma pluriennale di orientamento. Nei tre mesi successivi a tale scadenza, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione dei programmi pluriennali di orientamento nell'insieme degli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle caratteristiche fisiche delle navi da pesca e al controllo dello sforzo di pesca per segmento della flotta e per zona di pesca, in particolare con riferimento all'evoluzione delle capacità e delle corrispondenti attività di pesca, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca(11), e al regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi pluriennali d'orientamento(12).

3. Di propria iniziativa, o su richiesta dello Stato membro interessato, oppure ai sensi delle disposizioni previste dai programmi pluriennali di orientamento, la Commissione può, nel rispetto della decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, riesaminare e adeguare ciascun programma pluriennale di orientamento.

4. La Commissione decide in merito alle revisioni di cui al paragrafo 3 secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli Stati membri si attengono alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ORIENTAMENTO PER LE FLOTTE DA PESCA

Articolo 6

Rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca

1. Il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca sono organizzati secondo le modalità di cui al presente titolo.

Ogni Stato membro presenta alla Commissione, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regime permanente di controllo del rinnovo e dell'ammodernamento della flotta. Nell'ambito di tale regime, gli Stati membri dimostrano che le entrate nella flotta e le uscite dalla flotta saranno gestite in modo da garantire che la capacità non risulti superiore agli obiettivi annuali stabiliti nel programma pluriennale di orientamento, in generale e per i segmenti in questione, o, se del caso, che la capacità sia gradualmente ridotta, fino al conseguimento di tali obiettivi.

Tale regime tiene in particolare conto del fatto che la capacità, diversa da quella delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, ad esclusione dei pescherecci da traino, ritirata con aiuti pubblici non può essere sostituita.

2. Gli Stati membri possono chiedere un aumento ben definito e quantificato degli obiettivi di capacità per quanto concerne misure destinate a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro, a condizione che dette misure non diano luogo ad un aumento del tasso di sfruttamento delle risorse in questione.

Tale richiesta è esaminata dalla Commissione e approvata secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Qualsiasi aumento di capacità è gestito dagli Stati membri in base al regime permanente di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Adeguamento dello sforzo di pesca

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano conseguiti gli obiettivi dei programmi pluriennali di orientamento di cui all'articolo 4.

Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo o la limitazione delle attività di pesca delle navi, ovvero una combinazione delle due misure, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III.

2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.

3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:

a) la demolizione della nave;

b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

i) sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;

ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;

iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;

c) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca.

4. La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere in alcun caso sostituita, ad eccezione delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino, che possono essere sostituite senza aiuti pubblici.

Gli Stati membri provvedono affinché le licenze di pesca delle navi ritirate siano annullate ed i ritiri delle navi siano comunicati al registro delle navi da pesca della Comunità. Essi provvedono inoltre affinché le navi trasferite verso paesi terzi e dichiarate radiate dal registro siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.

5. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:

a) premi per la demolizione:

i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV;

ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5 % per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;

iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5 %;

b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni;

c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50 %; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6;

d) premi per altri casi di arresto definitivo dell'attività di pesca: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50 %; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6.

6. In deroga al paragrafo 5, lettere c) e d), qualora la nave venga definitivamente destinata alla conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici di uno Stato membro, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l'aiuto pubblico è concesso conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, lettera a).

7. Fermo restando l'articolo 16, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici.

Articolo 8

Società miste

1. Gli Stati membri possono adottare misure per promuovere la costituzione di società miste.

Ai fini del presente regolamento, per "società mista" s'intende una società commerciale con uno o più soci del paese terzo di iscrizione della nave.

2. Oltre alle condizioni previste dall'articolo 7 e dall'allegato III per la concessione di un premio per il trasferimento definitivo, si applicano le condizioni seguenti:

a) creazione e registrazione, ai sensi della legislazione del paese terzo, di una società commerciale, o assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una società già registrata, il cui oggetto sia un'attività commerciale nel settore della pesca in acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione del paese terzo; la partecipazione del socio comunitario dev'essere significativa e, di norma, compresa tra il 25 % e il 75 % del capitale sociale;

b) passaggio della proprietà della nave trasferita in via definitiva alla società mista nel paese terzo; per un periodo di cinque anni la nave non può essere utilizzata per attività di pesca diverse da quelle autorizzate dalle autorità competenti del paese terzo, né da altri armatori.

3. I premi per la costituzione di società miste non possono superare l'80 % dell'importo massimo del premio per la demolizione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a).

I premi non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettere a), c) e d).

4. L'autorità di gestione versa al richiedente l'80 % dell'importo del premio al momento del conferimento della nave alla società mista, previa presentazione della prova che il richiedente ha costituito una garanzia bancaria di importo pari al 20 % del premio.

5. Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione di una partecipazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente presenta annualmente all'autorità di gestione una relazione sull'esecuzione del piano di attività, comprensiva di dati sulle catture e sui mercati di prodotti ittici, in particolare i prodotti sbarcati o esportati nella Comunità, corredata di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa. L'autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione per informazione.

Il saldo del premio è versato al richiedente dopo due anni di attività e dopo che siano pervenute le prime due relazioni.

6. La garanzia è svincolata, se tutte le condizioni sono soddisfatte, al momento dell'approvazione della quinta relazione.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 9

Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca

1. Fatte salve le condizioni fissate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, gli aiuti pubblici per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta sono autorizzati soltanto qualora siano rispettate le seguenti condizioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6 e all'allegato III, e purché siano rispettati gli obiettivi annuali generali del programma pluriennale di orientamento:

a) se sono rispettati gli obiettivi annuali per i segmenti in questione, gli Stati membri devono assicurare che, nel periodo di programmazione 2000-2006, l'entrata di nuova capacità con aiuti pubblici sia compensata da un ritiro di capacità senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta nei segmenti in questione, calcolata in termini aggregati e in termini sia di stazza che di potenza.

b) Fino al 31 dicembre 2001, se non sono rispettati gli obiettivi annuali per i segmenti in questione, gli Stati membri devono assicurare che, nel periodo 2000-2001, l'entrata di nuova capacità con aiuti pubblici sia compensata da un ritiro di capacità senza aiuti pubblici che superi di almeno il 30 % la nuova capacità introdotta nei segmenti in questione, calcolata in termini aggregati e in termini sia di stazza che di potenza.

La capacità ritirata non può essere sostituita da nessuna altra capacità diversa dalla nuova capacità che è introdotta con gli aiuti pubblici come previsto nel presente punto.

c) Possono essere accordati aiuti pubblici all'equipaggiamento e all'ammodernamento delle navi qualora ciò non riguardi capacità misurate in termini di stazza o potenza.

Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, decide, entro il 31 dicembre 2001, in merito ad eventuali necessari adeguamenti da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2002 alle disposizioni del presente paragrafo.

2. L'impatto della concessione di aiuti pubblici è indicato nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 21.

3. Gli indicatori relativi alla concessione di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca che figurano nei piani, come previsto all'allegato I, punto 2, lettera d), devono essere stabiliti a norma del presente articolo.

4. Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare gli importi seguenti:

a) costruzione di navi da pesca: il doppio dei massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV;

b) ammodernamento di navi da pesca, compreso, se del caso, il costo della nuova misurazione della stazza ai sensi dell'allegato I della Convenzione per la stazzatura delle navi del 1969(13): i massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.

Articolo 10

Disposizioni comuni relative alle flotte da pesca

1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta da pesca e per l'ammodernamento delle navi possono essere ammessi soltanto se, entro i termini previsti, lo Stato membro:

a) ha comunicato le informazioni di cui all'articolo 5;

b) ha ottemperato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci(14);

c) ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e

d) ottempera agli obiettivi annuali generali specificati nei programmi pluriennali di orientamento.

2. Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), non siano rispettati, la Commissione può adeguare gli obiettivi di capacità del programma pluriennale di orientamento alla luce delle informazioni disponibili, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta da pesca, si applicano le disposizioni seguenti:

a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, gli aiuti all'ammodernamento della stessa non sono ammissibili;

b) i premi per l'arresto definitivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, e i premi per la costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 8 non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83(15), (CEE) n. 4028/86(16) e (CE) n. 2468/98. Tali premi sono diminuiti:

i) di una parte dell'importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento e/o di premio ad un'associazione temporanea di imprese; tale parte è calcolata pro rata temporis per il periodo di cinque anni precedente l'arresto definitivo o la costituzione della società mista;

ii) dell'intero importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto all'arresto temporaneo dell'attività ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2468/98, versato nei due anni che hanno preceduto l'arresto definitivo o la costituzione della società mista.

4. L'aiuto alla costruzione o all'ammodernamento a titolo del presente regolamento è rimborsato pro rata temporis qualora la nave in questione sia radiata dallo schedario delle navi da pesca della Comunità, entro un periodo di dieci anni dalla costruzione o di cinque anni dai lavori di ammodernamento.

Articolo 11

Piccola pesca costiera

1. Ai fini del presente articolo, per "piccola pesca costiera" s'intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.

2. Gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca costiera.

3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfettario globale, cofinanziato dallo SFOP.

4. Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:

- attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;

- innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);

- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti);

- formazione o riqualificazione professionale.

5. L'ammontare massimo del premio forfetario globale è limitato a 150000 EUR per progetto collettivo integrato. L'autorità di gestione stabilisce l'ammontare del premio effettivamente versato e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.

Articolo 12

Misure di carattere socioeconomico

1. Ai fini del presente articolo, per "pescatore" s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.

2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore comunitario della pesca ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:

a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;

ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;

b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;

c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;

d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatti le seguenti condizioni:

i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7m e 24m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;

ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.

L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).

L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.

L'importo del premio non può comunque superare il 10 % del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50000 EUR.

4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:

a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la professione di pescatore;

b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;

c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;

d) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore;

e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente una nuova attività;

f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.

5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.

TITOLO III

PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE, ACQUACOLTURA, ATTREZZATURA DEI PORTI DI PESCA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Articolo 13

Settori interessati

1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all'allegato III, misure volte ad incentivare gli investimenti di capitale nei seguenti settori:

a) attrezzature fisse o mobili intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, ad eccezione del ripopolamento;

b) acquacoltura;

c) attrezzatura dei porti di pesca;

d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

e) pesca nelle acque interne.

2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che:

a) contribuiscono a rendere duraturo l'effetto economico del previsto miglioramento strutturale;

b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica;

c) scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie.

TITOLO IV

ALTRE MISURE

Articolo 14

Promozione e ricerca di nuovi sbocchi

1. Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all'allegato III, misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:

a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti;

b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità;

c) indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo e mercati;

d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;

e) organizzazione di missioni di studio o commerciali;

f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi;

g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione;

h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori.

2. Sono privilegiate le azioni:

a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;

b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;

c) realizzate congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali;

d) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

e) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.

3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(17). Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 15

Azioni realizzate dagli operatori del settore

1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.

a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1o gennaio 2000. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente, i seguenti limiti:

i) il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori;

ii) il 60 %, il 40 % e il 20 % delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente il 60 %, il 50 % e il 40 % delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano;

c) gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.

2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:

a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;

b) gestione dello sforzo di pesca;

c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;

d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;

e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;

f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;

g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;

h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;

i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;

j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;

l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;

m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);

n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.

Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 16

Arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie

1. Gli Stati membri possono concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività, ove ricorrano le circostanze seguenti:

a) evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche; l'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006. L'autorità di gestione comunica previamente alla Commissione le pertinenti motivazioni scientifiche;

b) mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo; l'indennità è concessa per sei mesi al massimo; può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione;

c) attuazione di un piano per il recupero di una risorsa che rischia di esaurirsi, deciso dalla Commissione o da uno Stato membro; l'indennità è concessa per due anni al massimo, con possibilità di proroga per un altro anno. L'indennità può essere altresì concessa, alle stesse condizioni per quanto riguarda la durata all'industria di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa che forma oggetto del piano di recupero e allorché le importazioni non possono compensare l'approvvigionamento ridotto. Prima di dare avvio al piano di recupero, l'autorità di gestione comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni scientifiche ed economiche; la Commissione consulta quanto prima il comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Gli Stati membri possono accordare una compensazione finanziaria ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio; il pagamento di tale aiuto, destinato a finanziare l'adeguamento tecnico, è limitato a sei mesi.

3. Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per tutti i programmi dell'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di EUR o il 4 % del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.

L'autorità di gestione determina l'ammontare delle indennità e delle compensazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei singoli casi tenendo conto dei pertinenti parametri, quali ad esempio il danno realmente subito, l'intensità dello sforzo di riconversione, la portata del piano di recupero e l'impegno richiesto dall'adeguamento tecnico.

4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non possono essere in nessun caso considerate un contributo al conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di orientamento di cui all'articolo 5, né motivate da un periodico arresto stagionale connesso alla gestione corrente delle attività di pesca.

Articolo 17

Azioni innovative e assistenza tecnica

1. Gli Stati membri prevedono, nei piani di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i mezzi finanziari necessari all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione, assistenza tecnica, scambio di esperienze e pubblicità, connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione.

2. Per "progetto pilota" si intende un progetto realizzato da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico ovvero da altro organismo competente e destinato a dimostrare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire, e successivamente diffondere, conoscenze tecniche e/o economiche relative alla tecnologia sperimentata. Ad esso è sempre associata una forma di controllo scientifico di intensità e durata sufficienti per consentire il raggiungimento di risultati significativi; forma inoltre obbligatoriamente oggetto di relazioni scientifiche da presentare all'autorità di gestione. Quest'ultima trasmette senza indugio tali relazioni alla Commissione, per informazione.

I progetti di pesca sperimentale possono essere presi in considerazione a questo titolo, purché siano connessi ad un obiettivo di conservazione delle risorse alieutiche e prevedano l'impiego di tecniche più selettive.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare, gli aspetti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, a condizione che siano realizzate su iniziativa di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi a tal fine designati dall'autorità di gestione.

Esse possono altresì comprendere la costruzione o la trasformazione di navi, a condizione che queste ultime siano esclusivamente destinate ad attività di ricerca e di formazione alieutica svolte da organismi pubblici o parapubblici, sotto la bandiera di uno Stato membro.

4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono inoltre riguardare la promozione delle pari opportunità occupazionali tra uomini e donne che operano nel settore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Articolo 18

Rispetto delle condizioni d'intervento

L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III.

Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari e la solidità economica delle imprese prima della concessione degli aiuti.

Articolo 19

Notifica dei regimi di aiuto

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, i regimi di aiuto previsti dai piani di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Gli Stati membri possono, nei limiti dell'ambito d'applicazione del presente regolamento, adottare misure complementari di aiuto soggette a condizioni o regole diverse da quelle stabilite dal presente regolamento, oppure concernenti un importo superiore ai massimali di cui all'allegato IV, purché siano conformi agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 20

Conversione monetaria

Per gli Stati membri che non fanno parte della "zona euro", gli importi in euro fissati dal presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Il tasso di conversione è quello vigente il 1o gennaio dell'anno in cui lo Stato membro decide la concessione dei premi o degli aiuti.

Articolo 21

Modalità d'applicazione

La forma dei consuntivi di spesa e delle relazioni annuali di esecuzione è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 22

Procedura del comitato

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati negli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 15 e 21 sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 23

Comitati

1. La Commissione è assistita:

a) per l'attuazione degli articoli 8, 15 e 21 dal comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999; e

b) per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 10 dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquicoltura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. I comitati adottano i propri regolamenti interni.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

Sono abrogati, con decorrenza degli effetti dal 1o gennaio 2000:

- il regolamento (CE) n. 2468/98;

- l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3759/92;

- il regolamento (CEE) n. 3140/82(18).

Tuttavia, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999.

I riferimenti ai regolamenti e agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU C 16 del 21.1.1999, pag. 12.

(2) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 325.

(3) GU C 209 del 22.7.1999, pag. 10.

(4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(5) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(6) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

(7) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

(8) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

(11) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

(12) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36.

(13) Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi adottata a Londra nel 1969 sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

(14) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(15) Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquacoltura (GU L 290 del 22.10.1983, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3733/85 (GU L 361 del 31.12.1985, pag. 78).

(16) Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU L 401 del 31.12.1992, pag. 1).

(17) GU L 208 del 27.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1068/97 (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10).

(18) Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (GU L 331 del 26.11.1982, pag. 7).

ALLEGATO I

CONTENUTO DEI PIANI

1. Descrizione quantificata della situazione effettiva per ciascuno dei settori di cui ai titoli II, III e IV

a) Aspetti positivi e carenze.

b) Bilancio delle azioni realizzate ed impatto delle risorse finanziarie mobilitate nel corso degli anni precedenti.

c) Necessità del settore, in particolare per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal programma pluriennale di orientamento delle flotte.

2. Strategia di ristrutturazione del settore

a) Risultati delle consultazioni e delle misure adottate per associare, ai livelli appropriati, le autorità e gli organismi competenti, nonché le parti socioeconomiche.

b) Obiettivi:

i) obiettivi generali nell'ambito della politica comune della pesca;

ii) aspetti giudicati prioritari;

iii) obiettivi specifici per ciascun settore d'intervento (quantificati se possibile).

c) Dimostrazione che l'aiuto pubblico è necessario al conseguimento degli obiettivi; disposizioni adottate per evitare gli effetti perniciosi, in particolare per quanto attiene ai rischi di un eccesso di capacità del settore.

d) Flotta:

i) indicatori relativi all'evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi del programma pluriennale di orientamento;

ii) tecniche e attrezzi da pesca da privilegiare in caso di riconversione delle attività di pesca.

e) Impatto previsto (in termini di occupazione, produzione, ecc.).

3. Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi

a) Misure previste (giuridiche, finanziarie o di altro tipo) in ogni settore per realizzare i progetti, in particolare i regimi di aiuti.

b) Tabella finanziaria indicativa relativa all'intero periodo di programmazione, con il riepilogo delle risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o di altro tipo previste per ciascun settore d'intervento.

c) Esigenze in termini di studi, progetti pilota e dimostrativi, azioni di formazione, assistenza tecnica e pubblicità connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento delle misure in questione.

4. Realizzazione

a) Autorità di gestione designata dallo Stato membro.

b) Disposizioni adottate per garantire un'attuazione efficace e adeguata, anche in materia di controllo e valutazione; definizione degli indicatori quantificati.

c) Disposizioni relative ai controlli, alle sanzioni e alle misure di pubblicità.

d) Flotta:

i) metodi previsti per seguire l'evoluzione delle risorse alieutiche, in particolare di quelle a rischio;

ii) per gli attrezzi fissi, sistema di sorveglianza dello sforzo di pesca, comprese le variazioni del numero e della dimensione degli attrezzi.

ALLEGATO II

CONTENUTO MINIMO DEI SUCCESSIVI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ORIENTAMENTO (PPO) RELATIVI ALLA FLOTTA DA PESCA

1. Aggiornamento della descrizione della situazione prevista nell'allegato I

L'aggiornamento consiste nell'indicare l'evoluzione della situazione della pesca, della flotta e dell'occupazione nel settore dopo la data di presentazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 3.

2. Risultati del programma precedente

a) Gli Stati membri indicano e commentano, entro il 1o maggio 2001, i tassi di realizzazione degli obiettivi stabiliti dai programmi 1997-2001 e i mezzi utilizzati per conseguirli.

b) Analizzare le condizioni generali amministrative e socioeconomiche dell'applicazione del programma ed in particolare, se del caso, dell'applicazione delle misure volte a ridurre l'attività di pesca.

c) Precisare e commentare, per ogni segmento della flotta, i mezzi finanziari comunitari, nazionali e regionali che sono stati impegnati per conseguire i risultati riscontrati.

3. Nuovi orientamenti

In funzione degli elementi di risposta forniti ai punti 1 e 2, indicare gli orientamenti che sarebbe auspicabile adottare per i vari segmenti della flotta nei successivi PPO, in particolare nell'ambito delle due azioni seguenti.

a) Rinnovo della flotta: criteri per i movimenti di entrata nella flotta e di uscita dalla stessa per ogni segmento e mezzi finanziari richiesti. Disposizioni giuridiche o amministrative per il controllo, da parte dello Stato membro, dei movimenti di entrata e di uscita delle navi della propria flotta. Sistema adottato dallo Stato membro per garantire che, nei vari segmenti della flotta, gli aiuti pubblici concessi per le iniziative di rinnovo e di adeguamento dello sforzo di pesca non ostacolino il conseguimento degli obiettivi dei programmi.

b) Adeguamento dello sforzo di pesca: evoluzione auspicabile dello sforzo di pesca per ogni segmento fino alla fine del PPO successivo, espressa in funzione degli obiettivi stabiliti per ciascun segmento per il 31 dicembre 2001. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative associate. Regimi di gestione dell'attività di pesca. Consistenza dei mezzi amministrativi e finanziari necessari per conseguire i nuovi obiettivi stabiliti.

ALLEGATO III

CONDIZIONI SPECIFICHE E CRITERI D'INTERVENTO

1. Attuazione dei programmi pluriennali di orientamento (titolo II)

1.0. Età delle navi

Ai fini del presente regolamento, l'età di una nave è un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l'anno di costruzione della nave (o, in mancanza di quest'ultimo, l'anno di entrata in servizio).

1.1. Arresto definitivo (articolo 7, paragrafo 3)

a) L'arresto definitivo può riguardare solamente navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno 75 giorni in mare in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo oppure, eventualmente, per almeno l'80 % del numero di giorni in mare consentiti dalla normativa nazionale in vigore per la nave in questione.

Nel mar Baltico, la cifra di 75 giorni è ridotta a

- 60 giorni per le navi iscritte nei porti situati a nord di 59°30'N;

- 40 giorni per le navi iscritte nei porti situati a nord di 59°30'N e praticanti la pesca del salmone.

b) Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

i) prima dell'arresto definitivo, la nave deve essere iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità;

ii) al momento della decisione relativa alla concessione del premio, la nave deve essere operativa;

iii) dopo l'arresto definitivo, la licenza di pesca deve essere annullata e la nave deve essere dichiarata definitivamente cancellata dal registro delle navi da pesca comunitario;

iv) in caso di trasferimento definitivo verso un paese terzo, la nave deve essere immediatamente iscritta nel registro del paese terzo ed è soggetta a un divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie.

c) In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, l'autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria corrispondente all'indennizzo versato dall'assicurazione.

d) Una nave che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata di una società mista ai sensi dell'articolo 8 non può beneficiare di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 7.

1.2. Società miste (articolo 8)

a) Oltre alle condizioni richieste per il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), e del punto 1.1 del presente allegato, la nave trasferita nell'ambito di una società mista deve soddisfare le seguenti condizioni:

i) essere in attività, almeno da cinque anni, sotto la bandiera di uno Stato membro della Comunità:

- nelle acque comunitarie

- e/o nelle acque di un paese terzo ai sensi di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo

- e/o in acque internazionali in cui la pesca sia disciplinata da una convenzione internazionale;

ii) essere dotata, entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione del premio, di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo; essere conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata, come stabilito dall'autorità di gestione; gli eventuali costi relativi a tale armamento non sono ammissibili ai fini dell'aiuto comunitario.

b) All'atto della presentazione di una domanda di premio per società miste, il beneficiario deve fornire all'autorità di gestione i seguenti ragguagli:

i) descrizione della nave, che indichi in particolare il numero interno, l'iscrizione, la stazza e la potenza, nonché l'anno di entrata in servizio;

ii) relativamente agli ultimi cinque anni: servizio e attività della nave (e condizioni per l'esercizio dell'attività); indicazione delle zone di pesca (acque comunitarie/altre acque); eventuali aiuti ottenuti in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale;

iii) dimostrazione della redditività economica del progetto, comprendente in particolare:

- un piano finanziario, che indichi i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità; livello di partecipazione dei partner comunitari o del paese terzo; percentuale del premio di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), da investire in liquidità nel capitale della società mista;

- un piano di attività per un periodo di almeno cinque anni, che indichi in particolare le zone di pesca, le zone di sbarco e la destinazione finale delle catture;

iv) una copia del contratto di assicurazione.

c) Per un periodo di cinque anni a decorrere dal conferimento della nave alla società mista, il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni:

i) qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo della nave (in particolare un cambiamento di socio, una modifica del capitale sociale della società mista, un cambiamento di bandiera, un cambiamento della zona di pesca), ferme restando le limitazioni imposte dall'articolo 8, paragrafo 2, è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione;

ii) una nave persa a seguito di un naufragio dev'essere sostituita da una nave equivalente entro un anno a decorrere dal naufragio.

d) Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte al momento della presentazione della domanda di premio per società miste, l'aiuto pubblico è limitato al premio per il trasferimento definitivo di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera c).

e) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione procede a una rettifica finanziaria della differenza tra il premio per società miste ed il premio per il trasferimento definitivo della nave in questione (in seguito denominata "differenza") nei seguenti casi:

i) qualora il beneficiario notifichi all'autorità di gestione un cambiamento delle condizioni di utilizzo tale da determinare l'inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento (compresi la vendita della nave, il trasferimento di partecipazioni da parte del partner comunitario o il ritiro dell'armatore comunitario dalla società mista), si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;

ii) qualora, all'atto di un controllo, le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento e alla lettera c) del presente punto non risultino rispettate, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari alla differenza;

iii) qualora il beneficiario non presenti le relazioni sull'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento, dopo un'ingiunzione indirizzatagli dall'autorità di gestione, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;

iv) in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari all'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni.

1.3. Rinnovo della flotta (articoli 6 e 9)

a) Le navi devono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca.

b) Le navi vengono introdotte nell'appropriata sezione del registro d'iscrizione comunitario.

c) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), il trasferimento della proprietà di una nave da pesca non dà diritto ad un aiuto comunitario.

1.4. Ammodernamento delle navi (articoli 6 e 9)

a) Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità. In occasione dei lavori di ammodernamento, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e la loro misurazione dev'essere conforme alle disposizioni comunitarie.

b) Gli investimenti devono riguardare:

i) la razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune,

e/o

ii) il miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e regolamentari in campo sanitario,

e/o

iii) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile.

2. Investimenti nei settori di cui al titolo III

2.0. Disposizioni generali

a) I progetti concernenti le imprese possono riguardare investimenti materiali destinati alla produzione e alla gestione (costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento degli impianti).

b) Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente e, se del caso, ad aumentare la produzione stessa.

c) Il trasferimento di proprietà di un'azienda non dà diritto ad un aiuto comunitario.

2.1. Protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche

Le spese ammissibili al contributo dello SFOP riguardano esclusivamente l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, nonché la sorveglianza scientifica dei progetti; questi ultimi devono:

a) presentare un interesse collettivo;

b) essere realizzati da organismi pubblici o parapubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dall'autorità di gestione;

c) non esercitare effetti negativi sull'ambiente acquatico.

Ogni progetto deve prevedere una sorveglianza scientifica dell'azione per un periodo almeno quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse acquatiche della zona marina interessata. Ogni anno l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, le relazioni sulla sorveglianza scientifica.

2.2. Acquacoltura

a) Ai fini del presente regolamento, per "acquacoltura" si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche al fine di aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto.

b) I responsabili dei progetti di piscicoltura intensiva trasmettono all'autorità di gestione, unitamente alla domanda di aiuto pubblico, le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva 85/337/CEE(1). L'autorità di gestione decide se il progetto debba essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva. Se l'aiuto pubblico viene concesso, i costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP.

c) Sono ammissibili gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio.

d) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, punto 2, tabella 3, gruppo 3, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) può essere limitata al 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 50 % di tali spese nelle altre regioni, invece che al 40 % e al 60 % rispettivamente.

2.3. Attrezzatura dei porti di pesca

Saranno considerati prioritari gli investimenti che presentano un interesse per la comunità di pescatori del porto e contribuiscono allo sviluppo generale dello stesso e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori. Tali investimenti devono riguardare in particolare impianti e attrezzature destinati a

a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;

b) coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca);

c) sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.

2.4. Trasformazione e commercializzazione

a) Ai fini del presente regolamento, per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.

b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

ii) il commercio al dettaglio.

c) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, paragrafo 2, tabella 3, gruppo 3, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) può essere limitata al 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 50 % di tali spese nelle altre regioni, invece che al 40 % e al 60 % rispettivamente.

2.5. Pesca nelle acque interne

a) Ai fini del presente regolamento per "Pesca nelle acque interne" si intende la pesca a fini commerciali effettuata da navi che svolgono la loro attività esclusivamente nelle acque interne del territorio degli Stati membri e alle quali non si applicano le disposizioni del titolo II.

b) Quando l'investimento riguarda la costruzione di una nave destinata alla pesca nelle acque interne, si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 1.3, lettera a).

c) Quando l'investimento riguarda l'ammodernamento di una nave destinata alla pesca nelle acque interne, si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 1.4, lettera b).

d) Non sono ammissibili gli investimenti che rischiano di alterare l'equilibrio tra la dimensione della flotta e le corrispondenti risorse di pesca disponibili.

e) Non sono ammissibili i premi per la demolizione delle navi destinate alla pesca nelle acque interne.

f) L'autorità di gestione adotta tutte le misure necessarie per assicurare che le navi che ricevono un contributo dello SFOP ai sensi dell'articolo 13 continuino a pescare esclusivamente nelle acque interne.

3. Promozione e ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14)

a) Le spese ammissibili riguardano in particolare:

i) i costi per agenzie pubblicitarie ed altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni,

ii) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni,

iii) i costi per la stampa del materiale, per il personale esterno, per i locali ed i veicoli necessari nell'ambito delle azioni condotte.

b) Non sono ammissibili i costi di funzionamento a carico del beneficiario (personale, materiale, veicoli, ecc.).

(1) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

ALLEGATO IV

MASSIMALI E TASSI D'INTERVENTO

1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II)

TABELLA 1

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA 2

>SPAZIO PER TABELLA>

A decorrere dal 1o gennaio 2000 per le navi di lunghezza tra perpendicolari superiore a 24 metri, e a decorrere dal 1o gennaio 2004 per tutte le navi, si applica esclusivamente la tabella 1.

2. Tassi di partecipazione finanziaria

Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo finanziario comunitario (A), l'intero contributo finanziario pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo finanziario dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili:

Gruppo 1:

premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 7), premi per la costituzione di società miste (articolo 8), piccola pesca costiera (articolo 11), misure di carattere socioeconomico (articolo 12), protezione e sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], attrezzatura dei porti di pesca senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15), premi per l'arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie (articolo 16), azioni innovative e di assistenza tecnica, inclusi i progetti pilota realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

Gruppo 2:

rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca (articolo 9).

Gruppo 3:

acquacoltura [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)], attrezzatura dei porti di pesca con partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], trasformazione e commercializzazione [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)], pesca nelle acque interne [articolo 13, paragrafo 1, lettera e)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15, paragrafo 2).

Gruppo 4:

progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

Con riferimento alle operazioni concernenti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], l'attrezzatura dei porti di pesca [articolo 13, paragrafo l, lettera c)], la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) e le azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15), l'autorità di gestione determina se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3 in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

- interessi collettivi individuali;

- beneficiario collettivo oppure individuale (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del settore);

- accesso pubblico ai risultati dell'operazione oppure proprietà e controllo privato;

- partecipazione finanziaria di organismi collettivi, istituzioni di ricerca.

TABELLA 3

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione(1), i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati di un importo per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 % del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

(1) Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese 96/280/CE (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

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