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Document 31999R2704

Regolamento (CE) n. 2704/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

OJ L 327, 21.12.1999, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2704/oj

31999R2704

Regolamento (CE) n. 2704/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 21/12/1999 pag. 0012 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2704/1999 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio(4), le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che siano adottati efficaci sistemi di controllo;

(2) per conformarsi al punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleosi concluso tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT, occorre prevedere la possibilità di ridurre il quantitativo di sottoprodotti delle oleaginose che può venir fabbricato per essere destinato al consumo umano o animale, ove la quantità totale di detti sottoprodotti rischi altrimenti di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia;

(3) è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1251/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è aggiunto il seguente comma: "Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma del primo comma, rischia, in base ai quantitativi stimati nel quadro dei contratti conclusi con i produttori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU C 12 del 17.1.1996, pag. 11.

(2) GU C 141 del 13.5.1996, pag. 277.

(3) GU C 97 dell'1.4.1996, pag. 30.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

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