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Document 31999R1225

Regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 154, 19.6.1999, p. 1–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 9 - 53

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1225/oj

31999R1225

Regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 19/06/1999 pag. 0001 - 0045


REGOLAMENTO (CE) N. 1225/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1999

relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/98(2), in particolare l'articolo 12, punto iii),

(1) considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 istituisce un quadro comune per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nel settore delle assicurazioni nella Comunità;

(2) considerando che è necessario stabilire uns serie di definizioni per le caratteristiche delle statistiche dei servizi di assicurazione;

(3) considerando che le misure previste sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le caratteristiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 sono definite nell'allegato al presente regolamento.

2. In tali definizioni, i riferimenti ai conti delle imprese riprendono le voci di cui all'articolo 6 (stato patrimoniale), all'articolo 34 (conto profitti e perdite) o all'articolo 63 (allegato) della direttiva 91/674/CEE del Consiglio(3), relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri applicano tali definizioni per le caratteristiche dell'elenco A specificate al punto 3 della sezione 4 dell'allegato 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per l'anno di riferimento 1999 e per gli anni successivi, nonché per le caratteristiche dell'elenco B specificate al punto 4 della sezione 4 dell'allegato 5 di detto regolamento per l'anno di riferimento 2003 e per gli anni successivi.

2. Gli Stati membri applicano tali definizioni anche per le caratteristiche dell'elenco A per gli anni di riferimento 1996, 1997 e 1998, ove ciò sia conforme alle prassi nazionali esistenti, e per le caratteristiche dell'elenco B per gli anni di riferimento 2000, 2001 e 2002, ove ciò sia conforme alle prassi nazionali esistenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault de SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

(2) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1.

(3) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

ALLEGATO

DEFINIZIONI DELLE CARATTERISTICHE

VARIABILI STRUTTURALI

Codice: 11 11 0

Designazione: Numero di imprese

Definizione

Il numero di imprese è definito nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese(1).

Nota:

Sono incluse tutte le imprese autorizzate al termine del periodo di riferimento. Sono escluse le imprese liquidate o in liquidazione (queste ultime sono da escludere allorché i loro investimenti o accantonamenti sono minimi, mentre vanno prese in considerazione le grandi imprese in via di liquidazione). Sono considerate le succursali di imprese di assicurazione con sede centrale in un paese non SEE. Per le imprese di riassicurazione non sono al contrario registrate le succursali di imprese con sede centrale in un paese non SEE.

Codice: 11 11 1

Designazione: Numero di imprese per forma giuridica

Definizione

Il numero di imprese (cfr. variabile 11 11 0) è ripartito secondo la forma giuridica come segue: società per azioni, società mutualistiche, succursali di imprese di assicurazione con sede centrale in un paese non SEE, altre.

Relazione con altre variabili

Il numero di imprese per forma giuridica costituisce una ulteriore ripartizione della variabile Numero di imprese (11 11 0).

Codice: 11 11 2

Designazione: Numero di imprese per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati

Definizione

Il numero di imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartito per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati.

Relazione con altre variabili

Il numero di imprese per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati costituisce una ulteriore ripartizione della variabile Numero di imprese (11 11 0).

Codice: 11 11 3

Designazione: Numero di imprese per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde

Definizione

Il numero di imprese (cfr. variabile 11 11 0) ripartito per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde.

Relazione con altre variabili

Il numero di imprese per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde costituisce una ulteriore ripartizione della variabile Numero di imprese 11 11 0.

Codice: 11 11 5

Designazione: Numero di imprese per paese in cui ha sede l'impresa madre

Definizionee

Per "impresa madre" si intende un'impresa come definita all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati(2), e qualsiasi impresa che a parere dell'autorità di supervisione competente esercita effettivamente un'influenza dominante sull'impresa di assicurazione.

Va utilizzata la seguente ripartizione geografica delle imprese madri: imprese madri con sede nello stesso Stato membro (l'impresa osservata può essere considerata come controllata da soggetti nazionali), imprese madri con sede in altri paesi (l'impresa osservata può essere considerata come controllata dall'estero). Non avendo imprese madri, le società mutualistiche e le succursali di imprese di assicurazione con sede centrale in un paese non SEE non sono qui prese in considerazione. Il concetto da preferire nella misura del possibile è quello della proprietà finale.

Nota:

Per ragioni pratiche gli Stati membri possono scegliere di trasmettere tale variabile soltanto per le imprese di assicurazione che - per quanto riguarda i loro premi lordi contabilizzati - rientrano nel 90 % superiore dei mercati di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, di assicurazione mista e di riassicurazione. Gli Stati membri che usufruiscono di tale agevolazione devono specificarlo.

Relazione con altre variabili

Il numero di imprese per paese in cui ha sede l'impresa madre costituisce una ulteriore ripartizione della variabile Numero di imprese (11 11 0).

Codice: 11 41 0

Designazione: Numero complessivo e ubicazione delle succursali in altri paesi

Definizione

"Succursale": definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio (3) (terza direttiva assicurazione non vita) e all'articolo 1 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio(4) (terza direttiva assicurazione vita). Va utilizzata la seguente ripartizione geografica del numero delle succursali all'estero: ogni singolo altro Stato membro, altri paesi SEE, Svizzera, USA, Giappone, altri paesi terzi (resto del mondo).

Nota:

Sono escluse le imprese liquidate o in liquidazione e le imprese con scarsi investimenti o accantonamenti. Sono considerate tutte le succursali all'estero di una impresa di assicurazione con sede nello Stato membro che effettua la rilevazione.

VARIABILI DEL CONTO PROFITTI E PERDITE

Istruzioni per la presentazione dei dati del conto profitti e perdite

Gli unici dati da presentare con un segno algebrico sono quelli relativi alle variabili i cui valori possono essere positivi o negativi a seconda dell'andamento dell'attività.

Per le variabili i cui valori sono sempre positivi o sempre negativi non va indicato alcun segno algebrico.

In appresso, le variabili il cui segno algebrico non è costante sono indicate come segue: (+/-).

Importante:

un aumento delle riserve determina una spesa (ad esempio, un aumento della riserva per premi non acquisiti comporta minori premi acquisiti rispetto ai premi contabilizzati), pertanto la corrispondente variabile (ad esempio, variazione della riserva per premi non acquisiti) dovrebbe essere indicata con un segno meno. Al contrario, una diminuzione delle riserve determina un provento (ad esempio, una riduzione della riserva per premi non acquisiti comporta maggiori premi acquisiti rispetto ai premi contabilizzati), pertanto la corrispondente variabile dovrebbe essere indicata con un segno più.

Codice: 12 11 0

Designazione: Premi lordi contabilizzati

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio: premi lordi contabilizzati equivalenti al volume d'affari.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I.1.a) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II.1a) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

I premi lordi contabilizzati sono utilizzati nel calcolo dei premi lordi acquisiti e di altri aggregati e saldi.

Codice: 32 11 4

Designazione: Premi lordi contabilizzati, per forma giuridica

Definizione

I premi lordi contabilizzati (cfr. variabile 12 11 0) sono ripartiti secondo la forma giuridica delle imprese come segue: società per azioni, società mutualistiche, succursali di imprese di assicurazione con sede centrale in un paese non SEE, altre.

Nota:

Per le imprese di riassicurazione non sono registrate le succursali di imprese con sede centrale in un paese non SEE.

Relazione con altre variabili

La variabile Premi lordi contabilizzati, per forma giuridica costituisce una ulteriore ripartizione della variabile Premi lordi contabilizzati (12 11 0).

Codice: 12 11 1

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE. Sono considerati esclusivamente i premi dell'attività di assicurazione diretta.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, I. 1. a) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 1. a) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 12 11 3

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, premi individuali

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per l'articolazione premi individuali: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 12 11 4

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti di gruppo

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.

Nota:

Per l'articolazione premi per contratti di gruppo: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 12 11 5

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, premi periodici

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per l'articolazione premi periodici: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 12 11 6

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, premi unici

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per l'articolazione premi unici: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 12 11 7

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti senza partecipazione agli utili

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per l'articolazione premi per contratti senza partecipazione agli utili: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 12 11 8

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti con partecipazione agli utili

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per l'articolazione premi per contratti con partecipazione agli utili: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 12 11 9

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per l'articolazione premi per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 32 11 5

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, per paese in cui ha sede l'impresa madre

Definizione

In conformità con la ripartizione della variabile 11 11 5, i premi diretti lordi contabilizzati sono articolati in una quota relativa alle imprese controllate da soggetti nazionali e una quota relativa alle imprese controllate dall'estero.

Codice: 12 11 2

Designazione: Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE. Sono considerati esclusivamente i premi contabilizzati dell'attività accettata.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 1. a) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 1. a) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 32 11 6

Designazione: Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati, per paese in cui ha sede l'impresa madre

Definizione

In conformità con la ripartizione della variabile 11 11 5, i premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati, sono articolati in una quota relativa alle imprese controllate da soggetti nazionali e una quota relativa alle imprese controllate dall'estero.

Codice: 32 11 2

Designazione: Variazione lorda della riserva per premi non acquisiti (+/-)

Definizione

Articoli 25 e 37 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, I. 1. c) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 1. c) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

La variazione lorda della riserva per premi non acquisiti è utilizzata nel calcolo dei premi lordi acquisiti, nonché nel calcolo del risultato lordo del conto tecnico (32 17 0) e di altri aggregati e saldi.

Codice: 32 12 0

Designazione: Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto non tecnico

Definizione

Articoli 42 e 43 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 I. 2 della direttiva 91/674/CEE. I dati saranno rilevati secondo le diverse metodologie di assegnazione dei proventi da investimenti al conto tecnico e non tecnico. Per i paesi che usufruiscono della facoltà concessa dall'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 91/674/CEE, tale voce può essere sostituita da altre voci create in forza delle disposizioni di tale articolo.

Relazione con altre variabili

Le quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto non tecnico sono utilizzate nel calcolo del risultato lordo del conto tecnico (32 17 0) e di altri aggregati e saldi.

Codice: 32 13 1

Designazione: Esborsi lordi per sinistri

Definizione

Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 4. a) aa) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 5. a) aa) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita". Sono considerati tutti gli esborsi lordi per sinistri sostenuti nel corso dell'esercizio.

Relazione con altre variabili

Gli esborsi lordi per sinistri sono utilizzati nel calcolo dei premi lordi contabilizzati, nonché nel calcolo del risultato lordo del conto tecnico (32 17 0) e di altri aggregati e saldi.

Codice: 32 13 2

Designazione: Esborsi lordi per sinistri avvenuti nell'esercizio in corso

Definizione

Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Sono considerati tutti gli esborsi lordi sostenuti nel corso dell'esercizio finanziario per sinistri avvenuti nell'esercizio in corso.

Relazione con altre variabili

Gli esborsi lordi per sinistri avvenuti nell'esercizio in corso sono un elemento della variabile "Esborsi lordi per sinistri" (32 13 1).

Codice: 32 13 4

Designazione: Variazione lorda della riserva per sinistri (+/-)

Definizione

Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 4. b) aa) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34, II. 5. b) aa) della direttiva 91/6747CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

La variazione lorda della riserva per sinistri è utilizzata nel calcolo della variabile Premi lordi contabilizzati, nonché nel calcolo del risultato lordo del conto tecnico (32 17 0) e di altri aggregati e saldi.

Codice: 32 14 0

Designazione: Spese lorde di gestione

Definizione

Tale variabile costituisce la somma delle spese di acquisizione, della variazione delle spese di acquisizione da ammortizzare e delle spese di amministrazione.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 7. a), b) e c) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34, II. 8. a), b) e c) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Le spese lorde di gestione sono utilizzate nel calcolo del risultato lordo del conto tecnico (32 17 0) e di altri aggregati e saldi.

Codice: 32 15 0

Designazione: Variazione della riserva di perequazione (+/-)

Definizione

Articolo 30 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 9 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita".

Relazione con altre variabili

La variazione della riserva di perequazione è utilizzata nel calcolo del risultato lordo del conto tecnico (32 17 0) e di altri aggregati e saldi.

Codice: 32 16 0

Designazione: Altre voci del conto tecnico, importo lordo (+/-)

Definizione

La variabile è il saldo tra: altri proventi tecnici, importo lordo, variazioni lorde delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci, ristorni e partecipazioni agli utili, importo lordo, e altri oneri tecnici, importo lordo.

Allorché la differenza tra l'importo lordo e l'importo netto di tale voce è trascurabile, la variabile può essere sostituita da "Altre voci del conto tecnico, importo netto". In tal caso la variabile è il saldo tra: Altri proventi tecnici, importo netto (32 16 1), Variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci (32 16 2), Ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto (32 16 3) e Altri oneri tecnici, importo netto (32 16 4). Gli Stati membri che utilizzano l'importo netto devono specificarlo.

Relazione con altre variabili

La variabile Altre voci del conto tecnico, importo lordo è utilizzata nel calcolo del risultato lordo del conto tecnico (32 17 0) e di altri aggregati e saldi.

Codice: 32 16 1

Designazione: Altri proventi tecnici, importo netto

Definizione

Importo netto di proventi tecnici non menzionati in altre voci.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, I. 3 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 4 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Codice: 32 16 2

Designazione: Variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci (+/-)

Definizione

Articolo 26 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 5 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 6. b) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Codice: 32 16 3

Designazione: Ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto

Definizione

Articoli 29 e 39 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 6 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 7 della direttiva 91/674 CEE per il ramo "vita".

Codice: 32 16 4

Designazione: Altri oneri tecnici, importo netto

Definizione

Importo netto di oneri tecnici non menzionati in altre voci.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 8 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 11 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Codice: 32 22 0

Designazione: Proventi da investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 2 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita". La variabile sarà rilevata secondo le diverse metodologie di assegnazione dei proventi da investimenti al conto tecnico e non tecnico.

Relazione con altre variabili

I proventi da investimenti sono uitlizzati nel calcolo del Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico) (32 17 0).

Codice: 32 23 0

Designazione: Plusvalenze non realizzate sugli investimenti

Definizione

Articolo 44 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34, II. 3 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Le plusvalenze non realizzate sugli investimenti sono utilizzate nel calcolo del Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico) (32 17 0).

Codice: 32 25 0

Designazione: Variazione lorda della riserva del ramo "vita" (+/-)

Definizione

Articolo 27 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 II. 6. a) aa) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

La variazione lorda della riserva del ramo "vita" è utilizzata nel calcolo del Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico) (32 17 0).

Codice: 32 27 0

Designazione: Oneri relativi agli investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 II. 9 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita". I dati saranno rilevati secondo le diverse metodologie di assegnazione dei proventi da investimenti al conto tecnico e non tecnico.

Relazione con altre variabili

Gli oneri relativi agli investimenti sono utilizzati nel calcolo del Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico) (32 17 0).

Codice: 32 28 0

Designazione: Minusvalenze non realizzate sugli investimenti

Definizione

Articolo 44 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 I. 10 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Le minusvalenze non realizzate sugli investimenti sono utilizzate nel calcolo del Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico) (32 17 0).

Codice: 32 29 0

Designazione: Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto non tecnico

Definizione

Articolo 43 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 12 della direttiva 91/674/CEE. I dati saranno rilevati secondo le diverse metodologie di assegnazione dei proventi da investimenti al conto tecnico e non tecnico.

Relazione con altre variabili

Le quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto non tecnico sono utilizzate nel calcolo del Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico) (32 17 0).

Codice: 32 17 0

Designazione: Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico) (+/-)

Definizione

Risultato lordo del conto tecnico del conto profitti e perdite.

Nota:

Importo lordo corrispondente al totale parziale di cui all'articolo 34 I. 10 della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "non vita" e all'articolo 34 II. 13 della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Se la variabile Altre voci del conto tecnico (32 16 0) è registrata su base netta, tale importo netto va considerato nel calcolo del Totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico).

Il totale parziale I (= risultato lordo del conto tecnico) è utilizzato nel calcolo del Totale parziale II (= risultato netto del conto tecnico) (32 19 0).

Codice: 32 18 0

Designazione: Saldo di riassicurazione (+/-)

Definizione

Saldo di riassicurazione del conto tecnico del conto profitti e perdite.

Nota:

Articolo 63 della direttiva 917674/CEE.

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Il saldo di riassicurazione è utilizzato nel calcolo del Totale parziale II (= risultato netto del conto tecnico) (32 19 0) (+/-).

Codice: 32 18 1

Designazione: Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati

Definizione

Articolo 36 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 1. b) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 1. b) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Le quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati sono un elemento del Saldo di riassicurazione (32 18 0).

Codice: 32 18 2

Designazione: Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati, per paese in cui ha sede l'impresa madre

Definizione

In conformità con la ripartizione della variabile 11 11 5, le quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati sono articolate in una quota relativa alle imprese controllate da soggetti nazionali e una quota relativa alle imprese controllate dall'estero.

Codice: 32 18 3

Designazione: Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per premi non acquisiti (+/-)

Definizione

Articolo 25 e 37 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 1. d) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 1. c) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita". Vengono qui registrate le quote a carico dei riassicuratori dell'importo lordo.

Relazione con altre variabili

Le quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per premi non acquisiti sono un elemento del Saldo di riassicurazione (32 18 0).

Codice: 32 18 5

Designazione: Quote a carico dei riassicuratori degli esborsi lordi per sinistri

Definizione

Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 4. a) bb) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 5. a) bb) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Le quote a carico dei riassicuratori degli esborsi lordi per sinistri sono un elemento del Saldo di riassicurazione (32 18 0).

Le quote a carico dei riassicuratori degli esborsi lordi per sinistri sono un elemento della variabile Quote a carico dei riassicuratori degli oneri lordi relativi ai sinistri.

Codice: 32 18 6

Designazione: Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per sinistri (+/-)

Definizione

Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 4. b) bb) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 5. b) bb) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Le quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per sinistri sono un elemento del Saldo di riassicurazione (32 18 0).

Le quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva per sinistri sono un elemento della variabile Quote a carico dei riassicuratori degli oneri lordi relativi ai sinistri.

Codice: 32 18 7

Designazione: Provvigioni ricevute dai riassicuratori e partecipazione agli utili

Definizione

Provvigioni ricevute dai riassicuratori e partecipazione agli utili per l'attività ceduta.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 7. d) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "non vita" e articolo 34 II. 8. d) della direttiva 91/674/CEE per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Le provvigioni ricevute dai riassicuratori e la partecipazione agli utili sono un elemento del Saldo di riassicurazione (32 18 0).

Codice: 32 18 8

Designazione: Quote a carico dei riassicuratori dell'importo lordo delle altre voci del conto tecnico (+/-)

Definizione

Tale variabile rappresenta le quote a carico dei riassicuratori corrispondenti alla variabile 32 16 0 (comprendente: altri proventi tecnici, variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci, ristorni e partecipazioni agli utili e altri oneri tecnici).

Nota:

Se la variabile Altre voci del conto tecnico (32 16 0) è registrata soltanto su base netta, tale variabile non deve essere trasmessa.

Relazione con altre variabili

Le quote a carico dei riassicuratori dell'importo lordo delle altre voci del conto tecnico sono un elemento del Saldo di riassicurazione (32 18 0).

Codice: 32 33 4

Designazione: Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva del ramo "vita" (+/-)

Definizione

Articolo 27 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34, II. 6. a) bb) della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Le quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda della riserva del ramo "vita" sono un elemento del Saldo di riassicurazione (32 18 0).

Codice: 32 19 0

Designazione: Totale parziale II (= risultato netto del conto tecnico) (+/-)

Definizione

Risultato netto del conto tecnico del conto profitti e perdite - al netto della riassicurazione.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 I. 10 della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "non vita", articolo 34 della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 1 e 2 della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice: 32 42 0

Designazione: Proventi da investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 3 della direttiva 91/674/CEE. La variabile sarà rilevata secondo le diverse metodologie di assegnazione dei proventi da investimenti al conto tecnico e non tecnico.

Codice: 32 43 0

Designazione: Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto tecnico del ramo "vita"

Definizione

Articolo 43 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 4 della direttiva 91/674/CEE. I dati saranno rilevati secondo le diverse metodologie di assegnazione dei proventi da investimenti al conto tecnico e non tecnico.

Codice: 32 44 0

Designazione: Oneri relativi agli investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 5 della direttiva 91/674/CEE. I dati saranno rilevati secondo le diverse metodologie di assegnazione dei proventi da investimenti al conto tecnico e non tecnico.

Codice: 32 45 0

Designazione: Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto tecnico del ramo "non vita"

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 6 della direttiva 91/674/CEE. I dati saranno rilevati secondo le diverse metodologie di assegnazione dei proventi da investimenti al conto tecnico e non tecnico.

Codice: 32 46 0

Designazione: Altri proventi

Definizione

Altri proventi non menzionati in altre voci.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 7 della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 32 47 0

Designazione: Altri oneri, comprese le rettifiche di valore

Definizione

Altri oneri non menzionati in altre voci (comprese le rettifiche di valore).

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 8 della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 32 48 0

Designazione: Risultato (utile o perdita) proveniente dalle attività ordinarie (+/-)

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 22 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE del Consiglio(5).

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 9 e 10 della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 32 49 0

Designazione: Risultato (utile o perdita) straordinario (+/-)

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 22 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 13 della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 32 50 0

Designazione: Totale delle imposte (imposte sul risultato proveniente dalle attività ordinarie, imposte sul risultato straordinario, altre imposte)

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 22 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 9, 14 e 15 della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 32 51 0

Designazione: Risultato (utile o perdita) di esercizio (+/-)

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 22 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto non tecnico): articolo 34 III. 16 della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 32 61 1

Designazione: Provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione

Definizione

La variabile costituisce la somma delle provvigioni per l'attività di assicurazione diretta (32 61 2) e l'attività accettata (si veda anche l'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE).

Relazione con altre variabili

Le provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione sono utilizzate nel calcolo della variabile Spese esterne per beni e servizi (32 61 4).

Codice: 32 61 2

Designazione: Provvigioni per l'attività di assicurazione diretta

Definizione

Articolo 64 della direttiva 91/674/CEE. La variabile comprende l'importo complessivo delle provvigioni per l'attività di assicurazione diretta.

Relazione con altre variabili

Le provvigioni per l'attività di assicurazione diretta sono un elemento della variabile Provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione (32 61 1).

Codice: 32 61 4

Designazione: Spese esterne per beni e servizi

Definizione

Gli acquisti complessivi di beni e servizi [variabile 13 11 0 del regolamento (CE) n. 2700/98 relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese] al netto delle provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione (variabile 32 61 1).

Nota:

Nel caso di gruppi di imprese deve essere garantita la ripartizione a livello di impresa mediante una chiave di distribuzione.

Codice: 13 31 0

Designazione: Costi del personale

Definizione

I costi del personale sono definiti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese.

Nota:

Nel caso di gruppi di imprese deve essere garantita la ripartizione a livello di impresa mediante una chiave di distribuzione.

Codice: 32 61 5

Designazione: Spese esterne e interne per la gestione dei sinistri

Definizione

Spese esterne e interne per la gestione dei sinistri.

Nota:

Il totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito per funzione. Esso deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9 (si veda anche l'articolo 38 della direttiva 91/674/CEE).

Relazione con altre variabili

Le spese esterne e interne per la gestione dei sinistri sono un elemento del totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale.

Codice: 32 61 6

Designazione: Spese di acquisizione

Definizione

Articolo 40 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Il totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito per funzione e deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9.

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 7. a) e II 8. a) della direttiva 91/674/CEE, rispettivamente per il ramo "non vita" e per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Le spese di acquisizione sono un elemento del totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale.

Codice: 32 61 7

Designazione: Spese di amministrazione

Definizione

Articolo 41 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Il totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito per funzione e deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9.

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 7. c) e II. 8. c) della direttiva 91/674/CEE, rispettivamente per il ramo "non vita" e per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Le spese di amministrazione sono un elemento del totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale.

Codice: 32 61 8

Designazione: Altri oneri tecnici lordi

Definizione

Altri oneri tecnici lordi.

Nota:

Il totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito per funzione e deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9.

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 I. 8 e II. 11 della direttiva 91/674/CEE, rispettivamente per il ramo "non vita" e per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Gli altri oneri tecnici lordi sono un elemento del totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale.

Codice: 32 61 9

Designazione: Oneri di gestione degli investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Il totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) deve essere attribuito per funzione e deve essere pertanto ripartito tra le variabili 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 e 32 61 9.

Per la struttura del conto profitti e perdite (conto tecnico): articolo 34 II. 9. a) e III. 5. a) della direttiva 91/674/CEE, rispettivamente per il ramo "non vita" e per il ramo "vita".

Relazione con altre variabili

Gli oneri di gestione degli investimenti sono un elemento del totale delle provvigioni, delle spese esterne per beni e servizi e dei costi del personale.

Codice: 32 71 1

Designazione: Proventi da partecipazioni

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 2. a) della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 3. a) della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

I proventi da partecipazioni sono utilizzati nel calcolo della variabile Proventi da investimenti.

Codice: 32 71 3

Designazione: Proventi da terreni e fabbricati

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 2. b) aa) della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 3. b) aa) della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

I proventi da terreni e fabbricati sono utilizzati nel calcolo della variabile Proventi da investimenti.

Codice: 32 71 4

Designazione: Proventi da altri investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 2. b) bb) della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 3. b) bb) della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

I proventi da altri investimenti sono utilizzati nel calcolo della variabile Proventi da investimenti.

Codice: 32 71 5

Designazione: Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 2. c) della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 3. c) della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

Le riprese di rettifiche di valore sugli investimenti sono utilizzate nel calcolo della variabile Proventi da investimenti.

Codice: 32 71 6

Designazione: Profitti sul realizzo di investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 2. d) della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 3. d) della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

I profitti sul realizzo di investimenti sono utilizzati nel calcolo della variabile Proventi da investimenti.

Codice: 32 72 1

Designazione: Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 9. a) della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 5. a) della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

Gli oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse, sono utilizzati nel calcolo della variabile Oneri relativi agli investimenti.

Codice: 32 72 2

Designazione: Rettifiche di valore sugli investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 9. b) della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 5. b) della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

Le rettifiche di valore sugli investimenti sono utilizzate nel calcolo della variabile Oneri relativi agli investimenti.

Codice: 32 72 3

Designazione: Perdite sul realizzo di investimenti

Definizione

Articolo 42 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura del conto profitti e perdite: articolo 34 II. 9. c) della direttiva 91/674/CEE (conto tecnico) per il ramo "vita" e articolo 34 III. 5. c) della direttiva 91/674/CEE (conto non tecnico).

Relazione con altre variabili

Le perdite sul realizzo di investimenti sono utilizzate nel calcolo della variabile Oneri relativi agli investimenti.

VARIABILI RIPARTITE SECONDO IL PRODOTTO

Codice: 33 11 1

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22).

Nota:

Per l'articolazione secondo il prodotto: articolo 63 I della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

I premi diretti lordi contabilizzati, per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22, costituiscono una ulteriore ripartizione della variabile Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1).

Codice: 33 12 1

Designazione: Quote dei riassicuratori dei premi diretti lordi contabilizzati, per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22).

Nota:

Per l'articolazione secondo il prodotto: articolo 63 I della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Le quote dei riassicuratori dei premi diretti lordi contabilizzati, per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22, costituiscono una ulteriore ripartizione della variabile Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati (32 18 1).

Codice: 33 13 1

Designazione: Oneri lordi relativi ai sinistri (assicurazione diretta), per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22

Definizione

Articolo 38 della direttiva 91/674/CEE e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22).

Nota:

Per l'articolazione secondo il prodotto: articolo 63 I della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Gli oneri lordi relativi ai sinistri (assicurazione diretta), per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22, costituiscono una ulteriore ripartizione della variabile Oneri lordi relativi ai sinistri.

Codice: 33 14 1

Designazione: Spese lorde di gestione (assicurazione diretta), per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22

Definizione

Articoli 40 e 41 della direttiva 91/674/CEE e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22).

Nota:

Per l'articolazione secondo il prodotto: articolo 63 I della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Le spese lorde di gestione (assicurazione diretta), per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22, costituiscono una ulteriore ripartizione della variabile Spese lorde di gestione (32 14 0).

Codice: 33 15 1

Designazione: Saldo di riassicurazione (assicurazione diretta), per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22

Definizione

Variabile 32 18 0 e classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22).

Nota:

Per l'articolazione secondo il prodotto: articolo 63 I della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Il saldo di riassicurazione (assicurazione diretta), per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22, costituisce una ulteriore ripartizione della variabile Saldo di riassicurazione (32 18 0).

VARIABILI SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Codice: 34 11 0

Designazione: Ripartizione geografica - in generale - dei premi diretti lordi contabilizzati

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE. Nell'ottica dello Stato membro in questione, i premi diretti lordi contabilizzati sono ripartiti come segue: Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale, altri Stati membri, altri paesi SEE, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e altri paesi terzi (resto del mondo).

Nota:

Per la ripartizione geografica: articolo 63 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

La ripartizione geografica - in generale - dei premi diretti lordi contabilizzati costituisce una ulteriore articolazione della variabile Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1).

Codice: 34 12 0

Designazione: Ripartizione geografica - in generale - dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE. Nell'ottica dello Stato membro in questione, i premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati, sono ripartiti come segue: Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale, altri Stati membri, altri paesi SEE, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e altri paesi terzi (resto del mondo).

Nota:

La ripartizione prende in considerazione l'ubicazione geografica dell'assicuratore cedente.

Relazione con altre variabili

La ripartizione geografica - in generale - dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati, costituisce una ulteriore articolazione della variabile Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati (12 11 2).

Codice: 34 13 0

Designazione: Ripartizione geografica - in generale - delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati

Definizione

Articolo 36 della direttiva 91/674/CEE. Nell'ottica dello Stato membro in questione, le quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati sono ripartite come segue: Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale, altri Stati membri, altri paesi SEE, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e altri paesi terzi (resto del mondo).

Nota:

La ripartizione prende in considerazione l'ubicazione geografica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che accetta.

Relazione con altre variabili

La ripartizione geografica - in generale - delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati costituisce una ulteriore articolazione della variabile Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati (32 18 1).

Codice: 34 31 1

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, per categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per Stato membro, ripartizione gografica dell'attività in regime di libero stabilimento

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE. Nell'ottica dello Stato membro in questione (= Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale), i premi lordi contabilizzati delle succursali in altri Stati membri sono ripartiti per ciascun altro Stato membro del SEE e secondo la classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione (livello a 5 cifre).

Nota:

Articolo 43 della terza direttiva assicurazione vita e articolo 44 della terza direttiva assicurazione non vita. La matrice creata combinando le categorie della CPA e gli Stati membri permette di determinare le dimensioni di ciascun mercato nazionale per l'attività di assicurazione diretta.

Relazione con altre variabili

I premi diretti lordi contabilizzati, per categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per Stato membro ripartizione geografica dell'attività in regime di libero stabilimento, sono un elemento della variabile Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1).

Codice: 34 32 1

Designazione: Premi diretti lordi contabilizzati, per categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per Stato membro, ripartizione geografica dell'attività in regime di libera prestazione di servizi

Definizione

Articolo 35 della direttiva 91/674/CEE. Nell'ottica dello Stato membro in questione (= Stato membro in cui l'impresa ha la sua sede centrale), i premi lordi contabilizzati in regime di libera prestazione di servizi in altri Stati membri sono ripartiti per ciascun altro Stato membro del SEE e secondo la classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione (livello a 5 cifre).

Nota:

Articolo 44 della terza direttiva assicurazione non vita e articolo 43 della terza direttiva assicurazione vita. La matrice creata combinando le categorie della CPA e gli Stati membri permette di determinare le dimensioni di ciascun mercato nazionale per l'attività di assicurazione diretta.

Relazione con altre variabili

I premi diretti lordi contabilizzati, per categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per Stato membro, ripartizione geografica dell'attività in regime di libera prestazione di servizi, sono un elemento della variabile Premi diretti lordi contabilizzati (12 11 1).

VARIABILI SULL'OCCUPAZIONE

Codice: 16 11 0

Designazione: Numero di persone occupate

Definizione

Il numero di persone occupate è definito nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98.

Nota:

Nel caso di gruppi di imprese deve essere garantita la ripartizione a livello di impresa mediante una chiave di distribuzione.

VARIABILI SULLO STATO PATRIMONIALE

Codice: 36 11 0

Designazione: Terreni e fabbricati

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. I della direttiva 91/674/CEE. In conformità alle regole di valutazione di cui alla direttiva 917674/CEE, la valutazione degli investimenti può essere basata sul principio del prezzo di acquisizione o sul principio del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.

Relazione con altre variabili

i terreni e i fabbricati sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 11 1

Designazione: Terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attività

Definizione

Elemento della variabile 36 11 0. Sono inclusi unicamente i terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attività.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. I della direttiva 91/674/CEE. In conformità alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, la valutazione degli investimenti può essere basata sul principio del prezzo di acquisizione o sul principio del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.

Relazione con altre variabili

I terreni e i fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attività sono un elemento della variabile Terreni e fabbricati (36 11 0).

Codice: 36 11 2

Designazione: Terreni e fabbricati (valore corrente)

Definizione

Articolo 45 e articoli successivi della direttiva 91/674/CEE (conformemente a tali articoli per la valutazione degli investimenti possono essere utilizzati il principio del prezzo di acquisizione e il principio del valore corrente).

Nota:

Tali dati devono essere trasmessi esclusivamente allorché la variabile 36 11 0 registra i terreni e i fabbricati sulla base del loro valore contabile.

Codice: 36 12 0

Designazione: Investimenti in imprese collegate e partecipazioni

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE. Somma delle variabili 36 12 1 e 36 12 2.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. II della direttiva 91/674/CEE. In conformità alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, la valutazione degli investimenti può essere basata sul principio del prezzo di acquisizione o sul principio del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.

Relazione con altre variabili

Gli investimenti in imprese collegate e partecipazioni sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 12 3

Designazione: Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (valore corrente)

Definizione

Articolo 45 e articoli successivi della direttiva 91/674/CEE (conformemente a tali articoli per la valutazione degli investimenti possono essere utilizzati il principio del prezzo di acquisizione e il principio del valore corrente).

Nota:

Tali dati devono essere trasmessi esclusivamente allorché la variabile 36 12 0 registra gli investimenti in imprese collegate e le partecipazioni sulla base del loro valore contabile.

Codice: 36 12 1

Designazione: Quote in imprese collegate e partecipazioni

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Articolo 6 (attivo) C. II. 1 e 3 della direttiva 91/674/CEE. In conformità alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, la valutazione degli investimenti può essere basata sul principio del prezzo di acquisizione o sul principio del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.

Relazione con altre variabili

Le quote in imprese collegate e le partecipazioni sono utilizzate nel calcolo della variabile Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (36 12 0).

Codice: 36 12 2

Designazione: Obbligazioni emesse da imprese collegate e da imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti verso tali imprese

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. II 2 e 4 della direttiva 91/674/CEE. In conformità alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, la valutazione degli investimenti può essere basata sul principio del prezzo di acquisizione o sul principio del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.

Relazione con altre variabili

Le obbligazioni emesse da imprese collegate e da imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e i crediti verso tali imprese sono utilizzati nel calcolo della variabile Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (36 12 0).

Codice: 36 13 0

Designazione: Altri investimenti finanziari

Definizione

Somma delle variabili 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5 e 36 13 6. In conformità alle regole di valutazione di cui alla direttiva 91/674/CEE, la valutazione degli investimenti può essere basata sul principio del prezzo di acquisizione o sul principio del valore corrente. Per ciascuno Stato membro deve essere specificata la regola di valutazione applicata.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. III della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Gli altri investimenti finanziari sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 13 1

Designazione: Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'investimento

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. III. 1 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'iinvestimento sono un elemento della variabile Altri investimenti finanziari (36 13 0).

Le azioni, gli altri titoli a reddito variabile e le quote nei fondi comuni d'investimento sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 13 2

Designazione: Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Definizione

Articolo 9 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. III. 2 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono un elemento della variabile Altri investimenti finanziari (36 13 0).

Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 13 3

Designazione: Quote in investimenti comuni

Definizione

Articolo 10 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. III. 3, della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Le quote in investimenti comuni sono un elemento della variabile Altri investimenti finanziari (36 13 0).

Le quote in investimenti comuni sono utilizzate nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 13 4

Designazione: Prestiti ipotecari

Definizione

Articolo 11 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. III. 4 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

I prestiti ipotecari sono un elemento della variabile Altri investimenti finanziari (36 13 0).

I prestiti ipotecari sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 13 5

Designazione: Altri prestiti

Definizione

Articolo 11 della direttiva 91/674/CEE e articolo 8 e articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. III. 5 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Gli altri prestiti sono un elemento della variabile Altri investimenti finanziari (36 13 0).

Gli altri prestiti sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 13 6

Designazione: Altri (compresi i depositi presso enti creditizi)

Definizione

Articolo 12 e 13 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. III. 6 e 7 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Gli altri investimenti (compresi i depositi presso enti creditizi) sono un elemento della variabile Altri investimenti finanziari (36 13 0).

Gli altri investimenti (compresi i depositi presso enti creditizi) sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 13 8

Designazione: Altri investimenti finanziari (valore corrente)

Definizione

Articolo 45 e articoli successivi della direttiva 91/674/CEE (conformemente a tali articoli per la valutazione degli investimenti possono essere utilizzati il principio del prezzo di acquisizione e il principio del valore corrente).

Nota:

Tali dati devono essere trasmessi esclusivamente allorché la variabile 36 13 0 registra gli altri investimenti finanziari sulla base del loro valore contabile.

Codice: 36 14 0

Designazione: Depositi presso imprese cedenti

Definizione

Articolo 14 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) C. IV della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

I depositi presso imprese cedenti sono utilizzati nel calcolo della variabile Totale degli investimenti (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Codice: 36 20 0

Designazione: Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento

Definizione

Articolo 15 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (attivo) D della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 36 21 0

Designazione: Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento - Terreni e fabbricati

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE. Questa variabile costituisce parte della variabile 36 20 0.

Nota:

Va qui indicato l'importo corrispondente alla variabile 36 11 0.

Relazione con altre variabili

Gli investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento (terreni e fabbricati) sono un elemento della variabile Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento (36 20 0).

Codice: 36 22 0

Designazione: Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento - Altri investimenti finanziari

Definizione

Parte della variabile 36 20 0.

Nota:

È qui indicato l'importo corrispondente alla variabile 36 13 0.

Relazione con altre variabili

Gli investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento (altri investimenti finanziari) sono un elemento della variabile Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento (36 20 0).

Codice: 36 30 0

Designazione: Totale dello stato patrimoniale

Definizione

La variabile è costituita dalla somma delle voci A, B, C, D, E, F, G e H dell'attivo dello stato patrimoniale o dalla somma delle voci A, B, C, D, E, F, G, H e I del passivo dello stato patrimoniale. In ogni caso va precisato se la perdita dell'esercizio è presentata sul lato dell'attivo o su quello del passivo dello stato patrimoniale.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 37 10 0

Designazione: Patrimonio complessivo

Definizione

Viene qui registrato il totale di tutti gli elementi che compongono il patrimonio (= voce A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 6 della direttiva 91/674/CEE). Deve essere qui inclusa la perdita dell'esercizio (in caso contrario, occorre specificarlo).

Codice: 37 10 1

Designazione: Patrimonio complessivo per forma giuridica

Definizione

Il patrimonio complessivo (cfr. variabile 37 10 0) è ripartito secondo la forma giuridica delle imprese come segue: società per azioni, società mutualistiche, succursali di imprese di assicurazione con sede centrale in un paese non SEE, altre.

Relazione con altre variabili

La variabile Patrimonio complessivo per forma giuridica costituisce una ulteriore ripartizione della variabile Patrimonio complessivo (12 10 0).

Codice: 37 11 0

Designazione: Capitale sottoscritto o fondo equivalente

Definizione

Articolo 19 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) A. I della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Il capitale sottoscritto o fondo equivalente sono un elemento della variabile Patrimonio complessivo (37 10 0).

Codice: 37 12 0

Designazione: Sovrapprezzi di emissione, riserve di rivalutazione, riserve

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo), A. II, III e IV della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

I sovrapprezzi di emissione, le riserve di rivalutazione e le riserve sono un elemento della variabile Patrimonio complessivo (37 10 0).

Codice: 37 20 0

Designazione: Passività postergate

Definizione

Articolo 21 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) B della direttiva 91/674/CEE.

Codice: 37 31 0

Designazione: Riserva lorda per premi non acquisiti

Definizione

Articolo 25 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) C. 1. a) della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

La riserva lorda per premi non acquisiti è utilizzata nel calcolo della variabile Totale delle riserve tecniche lorde (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Codice: 37 32 0

Designazione: Riserva lorda del ramo "vita"

Definizione

Articolo 27 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) C. 2. a) della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

La riserva lorda del ramo "vita" è utilizzata nel calcolo della variabile Totale delle riserve tecniche lorde (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Codice: 37 33 0

Designazione: Riserva lorda per sinistri

Definizione

Articolo 28 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) C. 3. a) della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

La riserva lorda per sinistri è utilizzata nel calcolo della variabile Totale delle riserve tecniche lorde (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Codice: 37 33 1

Designazione: Riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione diretta

Definizione

Parte della variabile 37 33 0 (si veda anche l'articolo 28 della direttiva 91/674/CEE).

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) C. 3. a) della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

La riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione diretta, è un elemento della variabile Riserva lorda per sinistri (37 33 0).

Codice: 37 33 3

Designazione: Riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione diretta, per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22

Definizione

Si tratta di una ulteriore ripartizione della variabile 37 33 1 (si veda anche l'articolo 28 della direttiva 91/674/CEE). La riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione diretta, è ripartita secondo la classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22).

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) C. 3. a) della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

La riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione diretta, per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22, costituisce una ulteriore ripartizione della variabile Riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione diretta (37 33 1).

Codice: 37 34 0

Designazione: Riserva lorda per partecipazioni agli utili e ristorni

Definizione

Articolo 29 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) C. 4. a) della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

La riserva lorda per partecipazioni agli utili e ristorni è utilizzata nel calcolo della variabile Totale delle riserve tecniche lorde (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Codice: 37 35 0

Designazione: Riserva di perequazione

Definizione

Articolo 30 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) C. 5 della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

La riserva lorda per partecipazioni agli utili e ristorni è utilizzata nel calcolo della variabile Totale delle riserve tecniche lorde (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Codice: 37 36 0

Designazione: Altre riserve tecniche lorde

Definizione

Articolo 26 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) C. 6. a) della direttiva 91/674/CEE. Deve essere specificata la ripartizione dettagliata di questa variabile.

Relazione con altre variabili

Le altre riserve lorde sono utilizzate nel calcolo della variabile Totale delle riserve tecniche lorde (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Codice: 37 37 0

Designazione: Riserve tecniche lorde relative al ramo "vita", allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati

Definizione

Articolo 31 della direttiva 91/674/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) D. a) della direttiva 91/674/CEE.

Relazione con altre variabili

Le riserve tecniche lorda relative al ramo "vita", allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati, sono utilizzate nel calcolo della variabile Totale delle riserve tecniche lorde (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Codice: 37 30 1

Designazione: Totale delle riserve tecniche nette

Definizione

Somma delle variabili 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 e 37 37 0 su base netta (=dedotta la parte dei riassicuratori).

Nota:

La variabile è necessaria per effettuare i calcoli dettagliati delle variabili macroeconomiche del conto della produzione.

Codice: 37 41 0

Designazione: Prestiti obbligazionari

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) G. III della direttiva 91/674/CEE. Nella variabile sono inclusi i prestiti convertibili.

Codice: 37 42 0

Designazione: Debiti verso enti creditizi

Definizione

Alcune informazioni sono contenute nell'articolo 8 e negli articoli successivi della direttiva 78/660/CEE.

Nota:

Per la struttura dello stato patrimoniale: articolo 6 (passivo) G. IV della direttiva 91/674/CEE.

ALTRE VARIABILI

Codice: 39 10 0

Designazione: Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5

Definizione

Il numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, è qui incluso per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5.

Nota:

Sono considerati esclusivamente i contratti ancora in essere alla fine dell'esercizio. Per quanto concerne i contratti individuali di assicurazione sulla vita, i dati qui presentati corrispondono a quelli contenuti nella variabile 12 11 3.

Codice: 39 20 0

Designazione: Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA

Definizione

Il numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, è qui incluso per tutti i contratti di assicurazione sulla vita di gruppo e per la sottocategoria 66.03.1 della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.

Nota:

Sono considerati esclusivamente gli assicurati i cui contratti sono ancora in essere alla fine dell'esercizio. Per quanto concerne i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita, i dati qui presentati corrispondono a quelli contenuti nella variabile 12 11 4.

Codice: 39 30 0

Designazione: Numero di veicoli assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per la sottocategoria 66.03.2 della CPA

Definizione

Il numero di veicoli assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, è qui incluso per la sottocategoria 66.03.2 della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.

Nota:

Sono considerati esclusivamente i veicoli per i quali i relativi contratti di assicurazione sono ancora in essere alla fine dell'esercizio. Sono contati tutti i singoli veicoli anche se assicurati tramite contratti di gruppo.

Codice: 39 40 0

Designazione: Importo lordo assicurato alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1 e 66.01.4

Definizione

L'importo lordo assicurato alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, è qui incluso per le seguenti sottocategorie della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione: 66.01.1 e 66.01.4.

Nota:

Sono considerati esclusivamente gli importi dei contratti ancora in essere alla fine dell'esercizio. Per i contratti di rendita si applicano gli equivalenti nazionali dell'importo assicurato.

Codice: 39 50 0

Designazione: Numero di sinistri avvenuti nel corso dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per la sottocategoria 66.03.2 della CPA

Definizione

Il numero complessivo di sinistri avvenuti nel corso dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, è presentato per la sottocategoria 66.03.2 della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) per i servizi di assicurazione e fondi pensione.

Nota:

Articolo 44 della direttiva 92/49/CEE. Viene preso in considerazione il numero di tutti i sinistri avvenuti e denunciati nel corso dell'esercizio che danno diritto a indennizzi (sono esclusi i sinistri avvenuti ma non denunciati).

(1) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49.

(2) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(3) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

(4) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

(5) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

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