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Document 31999L0080

Direttiva 1999/80/CE della Commissione del 28 luglio 1999 recante iscrizione di una sostanza attiva (azimsulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 210, 10.8.1999, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; abrogato da 32000L0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/80/oj

31999L0080

Direttiva 1999/80/CE della Commissione del 28 luglio 1999 recante iscrizione di una sostanza attiva (azimsulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 10/08/1999 pag. 0013 - 0015


DIRETTIVA 1999/80/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

recante iscrizione di una sostanza attiva (azimsulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/1/CE della Commissione(2), in appresso denominata "la direttiva", in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 4 marzo 1996 l'Italia ha ricevuto una domanda della DuPont Nemours Italiana SpA, in appresso denominata "il richiedente", ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I della direttiva;

(2) considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/164/CE(3), che il fascicolo presentato per l'azimsulfuron può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che non vi saranno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente;

(4) considerando che per l'azimsulfuron gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente; che l'Italia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 22 maggio 1997;

(5) considerando che tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente; che tale riesame è stato condotto a termine il 2 luglio 1999, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione riguardante l'azimsulfuron; che può essere necessario aggiornare tale rapporto per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici; che in tale occasione le condizioni relative all'iscrizione dell'azimsulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno essere anch'esse modificate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della medesima;

(6) considerando che il fascicolo del riesame e le informazioni ricavate sono stati inoltre sottoposti, per parere, al comitato scientifico per i vegetali; che detto comitato si è pronunciato il 4 febbraio 1999; che detto comitato ha individuato potenziali rischi per gli organismi acquatici e le piante terrestri non bersaglio; che pertanto occorre adottare misure di riduzione dei rischi(4);

(7) considerando che, secondo le diverse valutazioni effettuate, appare prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale alle esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3 della direttiva, particolarmente per quanto riguarda gli impieghi esaminati; che pertanto è necessario iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa concedere l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva conformemente alle disposizioni della direttiva;

(8) considerando che dopo l'iscrizione è necessario prevedere un periodo che consenta agli Stati membri di attuare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari contenenti l'azimsulfuron e, in particolare, di riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità o di concedere, entro la scadenza di tale periodo, nuove autorizzazioni in conformità del disposto della direttiva; che può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron ed altre sostanze incluse nell'allegato I;

(9) considerando che è opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva} sia mantenuto o reso disponibile, da parte degli Stati membri, agli eventuali interessati, per consultazione;

(10) considerando che il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva;

(11) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente emesso il 2 luglio 1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva azimsulfuron è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2000.

2. Tuttavia, per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di una pratica che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il periodo stabilito al paragrafo 1 è prorogato, per le autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron, al 1o aprile 2001.

3. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti l'azimsulfuron insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il periodo di cui al paragrafo 1 è prorogato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione pù lungo.

4. Gli Stati membri tengono disponibile il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva), per consultazione delle eventuali parti interessate o lo mettono a disposizione delle medesime, su richiesta specifica.

5. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o ottobre 1999.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

(3) GU L 64 del 5.3.1997, pag. 17.

(4) Parere del comitato scientifico per i vegetali relativo all'inclusione dell'azimsulfuron nell'allegato I della directiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/AZIM/002 - Def. 24/02/1999).

ALLEGATO

AZIMSULFURON

1. Identità

(IUPAC) 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[l-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

2. Condizioni particolari:

2.1. La purezza minima della sostanza attiva deve essere di 980 g/kg prodotto tecnico

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida

2.3. Le applicazioni atmosferiche non possono essere autorizzate

2.4. Gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e prescrivono che le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di riduzione dei rischi (ad esempio, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata).

2.5. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'azimsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella sua versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 2 luglio 1999.

3. Data di scadenza dell'inclusione: 1o ottobre 2009.

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