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Document 31998R0960
Commission Regulation (EC) No 960/98 of 7 May 1998 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 3590/85 on the certificate and analysis report required for the importation of wine, grape juice and grape must
Regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione del 7 maggio 1998 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3590/85 relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve
Regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione del 7 maggio 1998 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3590/85 relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve
OJ L 135, 8.5.1998, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2001
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31985R3590 | complemento | allegato 5 | 15/05/1998 |
Regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione del 7 maggio 1998 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3590/85 relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 08/05/1998 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 960/98 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1998 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3590/85 relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (2), in particolare l'articolo 70, paragrafo 8, considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2390/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/97 (4), i paesi terzi che esportano nella Comunità vini o succhi di uve presentati in recipienti della capacità di 5 l o meno, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, per un quantitativo totale inferiore a 1 000 hl all'anno, sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato ed il bollettino d'analisi; che i paesi terzi beneficiari di questa esenzione per le loro esportazioni nella Comunità sono elencati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/96 (6); che la Bolivia ha presentato alla Commissione una domanda per beneficiare di tale esenzione, dichiarandosi disposta a rispettare le relative condizioni; che è quindi necessario inserire questo paese terzo nell'elenco che figura nell'allegato V del regolamento suindicato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3590/85 è aggiunto il paese terzo seguente: «- Bolivia.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1. (3) GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7. (4) GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 1. (5) GU L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20. (6) GU L 207 del 17. 8. 1996, pag. 7.