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Document 31998L0061

Direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore

OJ L 268, 3.10.1998, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/61/oj

31998L0061

Direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 03/10/1998 pag. 0037 - 0038


DIRETTIVA 98/61/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1998 che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che la Commissione ha organizzato un'ampia consultazione pubblica sul Libro verde per una politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazioni in Europa;

considerando che la consultazione ha sottolineato l'importanza di un equo accesso quantitativo e qualitativo alle risorse di numerazione per tutti gli operatori sul mercato e il ruolo cruciale di adeguati meccanismi di numerazione, in particolare la portabilità del numero e la selezione del vettore, come strumenti chiave per rendere più facile la scelta dei consumatori e più efficace la concorrenza nel contesto liberalizzato delle telecomunicazioni;

considerando che nella risoluzione adottata il 22 settembre 1997 (4) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per l'introduzione accelerata della portabilità del numero e per l'introduzione della preselezione del vettore;

considerando che il 17 luglio 1997 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (5) in cui chiede alla Commissione di presentare una proposta per modificare la direttiva già in vigore al fine d'introdurre la preselezione del vettore e la portabilità del numero;

considerando che, nell'interesse dei consumatori e in considerazione delle situazioni specifiche dei mercati nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere l'obbligo di fornire una preselezione del vettore con disinnesto per singole chiamate ad organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione, privi di una significativa forza di mercato, purché ciò non imponga oneri sproporzionati a tali organismi né crei ostacoli all'accesso di nuovi operatori al mercato;

considerando che conviene modificare di conseguenza la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (6),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/33/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

«h) "abbonato", qualsiasi persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per la fornitura di tali servizi;

i) "numero geografico", un numero del piano di numerazione nazionale che nella successione delle sue cifre contiene informazioni geografiche usate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato cui è stato assegnato il numero».

2) All'articolo 12, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

5. «Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'introduzione, nei tempi più brevi possibili, della portabilità del numero di operatore - grazie alla quale l'abbonato che ne faccia richiesta potrà conservare il proprio numero nella rete telefonica pubblica

fissa e nella rete digitale integrata nei servizi (ISDN) indipendentemente dal fornitore di servizi, in una località determinata in caso di numeri geografici, e in qualsiasi località in caso di numeri diversi dai numeri geografici e fanno in modo che sia operativa entro il 1° gennaio 2000 o, nei paesi in cui è stato accordato un periodo transitorio supplementare, in data immediatamente posteriore e comunque non oltre i due anni successivi alla data convenuta per la totale liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale.»

3) All'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, almeno agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato I, parte I, e sono notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come detentori di una quota di mercato significativa, di offrire ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. A tal fine, entro il 1° gennaio 2000 o, nei paesi in cui è stato accordato un periodo transitorio supplementare, in data immediatamente posteriore e comunque non oltre i due anni successivi alla data convenuta per la totale liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale, debbono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di scegliere tali servizi utilizzando una preselezione con la possibilità di disinnestare qualsiasi preselezione per singole chiamate componendo un breve prefisso.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla concessione di tale possibilità sia basata sui costi e affinché eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità.»

4) All'articolo 20, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«2. Il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafi 5 e 7 può essere richiesto solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FARNLEITNER

(1) GU C 330 dell'1. 11. 1997, pag. 19 e GU C 13, del 17. 1. 1998, pag. 10.

(2) GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 107.

(3) Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997, pag. 180). Posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 1998 (GU C 91, del 26. 3. 1998, pag. 42) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1998 (GU C 167 dell'1. 6. 1998). Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998

(4) GU C 303 del 4. 10. 1997, pag. 1.

(5) GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 232.

(6) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32.

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