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Document 31998D0213

98/213/CE: Decisione della Commissione del 9 marzo 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 80, 18.3.1998, p. 41–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 114 - 118
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 283 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 283 - 288
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 36 - 40

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/213/oj

31998D0213

98/213/CE: Decisione della Commissione del 9 marzo 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 18/03/1998 pag. 0041 - 0045


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/213/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità, 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2 ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, il cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Kit di tramezzi interni costituiti da materiali delle euroclassi A (1), B (2), C (3), A (senza prove di campioni) D, E e F, destinati agli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Kit di tramezzi interni destinati a limitare la propagazione del fuoco.

Kit di tramezzi interni destinati a usi soggetti alle normative sulle sostanze pericolose.

Kit di tramezzi interni destinati a usi soggetti alle normative sulla «sicurezza d'uso».

Kit di tramezzi interni destinati ad altri usi.

(1) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

ALLEGATO II

Kit di tramezzi interni costituiti da materiali delle euroclassi A (1), B (2) e C (3), destinati agli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

(1) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

ALLEGATO III

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Nota: per i kit aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TRAMEZZI INTERNI (1/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TRAMEZZI INTERNI (2/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TRAMEZZI INTERNI (3/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TRAMEZZI INTERNI (4/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TRAMEZZI INTERNI (5/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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