EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1599

Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione del 28 luglio 1997 recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca

OJ L 216, 8.8.1997, p. 63–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1599/oj

31997R1599

Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione del 28 luglio 1997 recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 08/08/1997 pag. 0063 - 0066


REGOLAMENTO (CE) N. 1599/97 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1997 recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del nuovo regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e destinati alla trasformazione, instaurato dagli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97; che è opportuno, per ragioni di chiarezza e di presentazione, riprendere in un'unica tabella, in allegato al presente regolamento, i prezzi minimi fissati nei precitati allegati agli allegati;

considerando che è necessario definire la nozione di «partita» di cui al punto 2 degli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

considerando che è opportuno, ai fini di una corretta applicazione del regime, precisare le caratteristiche che consentono di classificare ciascun prodotto congelato nelle corrispondenti categorie enumerate negli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino periodicamente i dati relativi alle importazioni; che le disposizioni relative a tali comunicazioni sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2480/96 (4); che tuttavia le disposizioni di detto regolamento concernenti i prodotti originari di paesi terzi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento e adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio (5) devono essere mantenute;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1595/97 abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 29 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria (6); che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994 (7), il regolamento (CE) n. 767/97 della Commissione, del 28 aprile 1997, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1997/1998 (8), nonché il regolamento (CE) n. 517/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia (9);

considerando che, per il periodo compreso tra il 1° luglio e la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno lasciare all'importatore la scelta tra il vecchio e il nuovo regime per quanto riguarda l'onere all'importazione, composto dal dazio ad valorem ed eventualmente dalla tassa di compensazione; che pertanto le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili con effetto retroattivo a decorrere dal 1° luglio, unicamente su richiesta dell'operatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per «partita» la merce destinata alla lavorazione, scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione in dogana deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata e, per i prodotti congelati, sotto un solo codice Taric fra quelli indicati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Il valore indicato nella dichiarazione in dogana è corredato di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica del medesimo.

2. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo di importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore:

a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine del prodotto,

b) se dette autorità non sono persuase che il valore indicato nella dichiarazione corrisponda all'effettivo prezzo di importazione, o

c) se il pagamento del prezzo al venditore non è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali.

3. L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

Articolo 3

1. Per ogni partita ed ogni origine, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità competenti confrontano il valore indicato nella dichiarazione in dogana con il prezzo minimo all'importazione indicato in allegato.

2. Se il valore indicato nella dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo specificato in allegato, si applica una tassa di compensazione pari alla differenza tra detto valore e il prezzo minimo.

Articolo 4

1. Una partita di fragole o di lamponi congelati è classificata nella categoria «frutti interi» ai sensi del presente regolamento se si tratta di frutti congelati singolarmente che presentano le seguenti caratteristiche massime:

- 10 % in peso di frutti danneggiati che hanno perso oltre il 20 % delle loro dimensioni iniziali, e

- 3 % in peso di frutti presentati in pezzi di dimensioni non superiori all'80 % delle loro dimensioni iniziali, e

- 5 % in peso di frutti che hanno subito alterazioni enzimatiche.

Per le fragole, una partita di «frutti interi» può contenere esclusivamente frutti classificati, prima della depicciolatura allo stato fresco, nelle categorie «Extra» o «I».

2. Una partita di ribes nero o di ribes rosso congelato è classificata nella categoria «senza peduncolo» ai sensi del presente regolamento se presenta le seguenti caratteristiche massime:

- un peduncolo intero per 500 g netti di frutti, e

- un totale di 2 cm² di materiale vegetale estraneo per 500 g netti di frutti.

Articolo 5

1. Per i prodotti indicati in allegato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi in libera pratica e i rispettivi valori, ripartiti in base all'origine e al codice NC e, nel caso dei prodotti congelati, secondo il codice Taric.

2. Detta comunicazione è effettuata entro il 25 di ogni mese per i prodotti immessi in libera pratica tra il 1° e il 15 ed entro il 10 del mese seguente per i prodotti messi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese.

3. Se nel corso di uno dei periodi di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata alcuna immissione in libera pratica, lo Stato membro ne informa la Commissione nei giorni indicati nello stesso paragrafo.

4. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1226/92 sono abrogate per quanto riguarda i prodotti originari dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento.

Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 2140/93, (CE) n. 517/97 e (CE) n. 767/97 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Su richiesta degli operatori interessati, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 28.

(5) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(6) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

(7) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.

(8) GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 11.

(9) GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 20.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Top