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Document 31997R0399

Regolamento (CE) n. 399/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lettonia

OJ L 66, 6.3.1997, p. 85–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/399/oj

31997R0399

Regolamento (CE) n. 399/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lettonia

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 06/03/1997 pag. 0085 - 0091


REGOLAMENTO (CE) N. 399/97 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone (2), in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997, nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, durante le consultazioni di cui trattasi, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni tenute con la Lettonia;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Lettonia;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3);

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (4), tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le attività di pesca delle navi battenti bandiera lettone nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in base al presente regolamento. La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Mar Baltico, nel Belts e nel Sound dal 10 giugno al 20 agosto 1997 compreso.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri e a sud di 59° 30' nord.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conversazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conversazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui allo stesso articolo.

2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi trasmettono alla Commissione, in base alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato.

4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento, certificato da un servizio competente, nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità lettoni, e all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati, la licenza e il permesso di pesca speciale.

Le navi autorizzate a pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratta tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti:

a) nome della nave;

b) numero di immatricolazione;

c) lettere e cifre esterne di identificazione;

d) porto di immatricolazione;

e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g) potenza del motore;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

i) metodo di pesca previsto;

j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono rilasciati a condizione che il numero di licenze e di permessi di pesca speciali validi in qualsivoglia momento di un dato mese o anno non superi i livelli indicati nell'allegato I.

4. Sono autorizzate soltanto le navi di meno di 43 metri.

5. Ogni licenza e ogni permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso di pesca speciale.

6. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'allegato I.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di dodici mesi possono essere rilasciate licenze o permessi di pesca speciali alle navi per le quale non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. La Commissione comunica alla Lettonia, a nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi lettoni che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

Articolo 4

Le navi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fino a quando non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati in nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzati a pescare nell'anno di cui trattasi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ovvero il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica lettone, firmato il 19 dicembre 1996, se successivo.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU n. L 276 del 21. 9. 1996, pag. 9.

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

ALLEGATO I

Contingenti di cattura e licenze della Lettonia per il 1997

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

1. Dopo ogni operazione di pesca:

1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

1.2. data e ora dell'operazione di pesca;

1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4. metodo di pesca utilizzato.

2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1. indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4. è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1. nome del porto;

3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1. data e ora della comunicazione;

4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;

4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione.

ALLEGATO III

1. Le informazioni da comunicare alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.

1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca:

a) le informazioni precisate al punto 1.5;

b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

a) le informazioni precisate al punto 1.5;

b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

a) le informazioni precisate al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

a) le informazioni precisate al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.5. a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante;

b) numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave;

c) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;

d) identificazione del tipo di messaggio;

e) data, ora e posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. >SPAZIO PER TABELLA>

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;

- indicativo di chiamata;

- lettere e cifre di identificazione esterna;

- numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi;

- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

- messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,

- messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,

- messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,

- messaggio settimanale: «WKL»,

- messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;

- data, ora e posizione geografica;

- divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

- data in cui si prevede di cominciare la pesca;

- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

- divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

- quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome del comandante.

5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

COD - merluzzo bianco (Gadus morhua),

SAL - salmone (Salmo Salar),

HER - aringa (Clupea harengus),

SPR - spratto (Sprattus sprattus).

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