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Document 31997L0074

Direttiva 97/74/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

OJ L 10, 16.1.1998, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 261 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 29 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 29 - 30

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2009; abrog. impl. da 32009L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/74/oj

31997L0074

Direttiva 97/74/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1998 pag. 0022 - 0023


DIRETTIVA 97/74/CE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio, agendo in base all'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo n. 14 del trattato, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, ha adottato la direttiva 94/45/CE (4); che, di conseguenza, detta direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che il Consiglio europeo tenutosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'accordo sulla politica sociale, e ha inoltre notato che occorre individuare uno strumento che permetta di dare effetti giuridici alla volontà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di accettare le direttive che sono già state adottate sulla base di tale accordo prima della firma del trattato di Amsterdam; che la presente direttiva intende realizzare tale obiettivo estendendo la direttiva 94/45/CE al Regno Unito;

considerando che la non applicabilità della direttiva 94/45/CE al Regno Unito ha conseguenze dirette sul funzionamento del mercato interno; che l'applicazione di detta direttiva in tutti gli Stati membri migliorerà il funzionamento del mercato interno;

considerando che la direttiva 94/45/CE prevede un massimo di 17 membri per la delegazione speciale di negoziazione; che tale numero corrisponde ai 14 Stati membri che hanno stipulato l'accordo sulla politica sociale, più le tre altre parti contraenti dello Spazio economico europeo; che l'adozione della presente direttiva porterà a 18 il numero degli Stati in cui si applica la direttiva 94/45/CE; che il suddetto massimo va aumentato a 18, in modo che sia rappresentato ogni Stato membro nel quale l'impresa di dimensioni comunitarie ha uno o più stabilimenti o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie per l'impresa controllante o una o più imprese controllate;

considerando che la direttiva 94/45/CE stabilisce un regime particolare per le imprese e i gruppi di imprese di dimensione comunitaria in cui al 22 settembre 1996 esisteva un accordo, applicabile all'insieme dei lavoratori, che prevedesse un'informazione e una consultazione transnazionali dei lavoratori; che lo stesso regime dovrebbe essere di conseguenza accordato alle imprese e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie soggetti alla direttiva 94/45/CE solo per effetto della sua applicazione al Regno Unito;

considerando che con l'adozione della presente direttiva la direttiva 94/45/CE diviene applicabile a tutti gli Stati membri, incluso il Regno Unito; che dalla data di entrata in vigore della presente direttiva l'espressione «Stati membri» nella direttiva 94/45/CE dovrebbe essere inteso come comprendente, se del caso, il Regno Unito;

considerando che gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 94/45/CE entro i due anni successivi alla sua adozione; che al Regno Unito dovrebbe essere accordato, come agli altri Stati membri, un analogo periodo per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, la direttiva 94/45/CE si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 94/45/CE, «17» viene sostituito con «18».

Articolo 3

1. Non sono sottoposte agli obblighi della presente direttiva le imprese o i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie ad essa soggette solo a norma dell'articolo 1, a condizione che alla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, o alla data di recepimento nello Stato membro interessato se precedente a tale data, esista già un accordo applicabile all'insieme dei lavoratori che preveda un'informazione e una consultazione transnazionali dei lavoratori.

2. Quando giungono a scadenza gli accordi di cui al paragrafo 1, le parti che li hanno approvati possono decidere congiuntamente di prorogarli. In caso contrario si applicano le disposizioni della direttiva 94/45/CE, con l'estensione prevista dalla presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 1999 o si accertano entro tale data che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

(1) GU C 335 del 6. 11. 1997.

(2) GU C 371 dell'8. 12. 1997.

(3) GU C 355 del 21. 11. 1997.

(4) GU L 254 del 30. 9. 1994, pag. 64.

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