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Document 31996R2254

Regolamento (CE) n. 2254/96 del Consiglio del 19 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

OJ L 304, 27.11.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2254/oj

31996R2254

Regolamento (CE) n. 2254/96 del Consiglio del 19 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 27/11/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2254/96 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 (4), ha instaurato un sistema di risanamento strutturale del settore della navigazione interna; che tale regolamento intende ridurre la sovraccapacità delle flotte di navigazione interna mediante la previsione di azioni di demolizione dei battelli coordinate a livello comunitario; che tale regolamento prevede la possibilità di un contributo finanziario comunitario ai fondi di demolizione per il 1995;

considerando che il sistema di risanamento strutturale attualmente in vigore si basa sul principio secondo cui esso è finanziato in primo luogo dagli operatori del settore interessato mediante contributi annuali;

considerando che i contributi pubblici devono essere concessi annualmente in maniera proporzionale ai contributi forniti dagli operatori del settore interessato; che tale azione è prevista per una durata di tre anni, dal 1996 al 1998, e che deve essere sottoposta a valutazione annuale;

considerando che è opportuno prevedere un contributo finanziario della Comunità unicamente per l'anno 1996;

considerando che la partecipazione finanziaria degli Stati membri interessati deve essere calcolata proporzionalmente alla capacità della loro flotta per il 1996, 1997 e 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1101/89 è modificato come segue:

1) Ai paragrafi 1 e 2, dopo i termini «anno 1995», sono inseriti i termini seguenti: «e l'anno 1996».

2) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Gli Stati membri interessati mettono congiuntamente a disposizione dei loro fondi importi sufficienti per realizzare, con il contributo della Comunità unicamente per il 1996, gli obiettivi di risanamento strutturale fissati per il 1996, 1997 e 1998. La quota parte di ciascuno Stato membro interessato è calcolato proporzionalmente alla capacità della sua flotta attiva rispetto a quella della flotta totale degli altri Stati membri. Tali importi sono determinati dalla Commissione in cooperazione con le autorità dei vari fondi di demolizione.

4. Durante l'azione di demolizione dal 1996 al 1998, all'inizio di ciascun anno la Commissione determina, nell'ambito del presente regolamento, le modalità dell'azione di demolizione per l'anno in corso, in funzione sia delle disponibilità finanziarie, sia dell'andamento del mercato, sia infine delle misure di liberalizzazione attuate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. COVENEY

(1) GU n. C 318 del 29. 11. 1995, pag. 11.

(2) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 96.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 29), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996).

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2819/95 (GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 7).

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