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Document 31996R1229

Regolamento (CE) n. 1229/96 della Commissione del 28 giugno 1996 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco

OJ L 161, 29.6.1996, p. 86–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1229/oj

31996R1229

Regolamento (CE) n. 1229/96 della Commissione del 28 giugno 1996 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0086 - 0088


REGOLAMENTO (CE) N. 1229/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2075/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4) relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3477/93 (6), fissa le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento e che l'articolo 5, paragrafo 1 fissa l'importo della cauzione applicabile; che è opportuno tener conto dell'evoluzione del mercato e delle restituzioni all'esportazione che hanno avuto luogo da quel momento in poi;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dai costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che, date le peculiarità del settore del tabacco, è opportuno che i fatti generatori dei tassi di conversione siano il pagamento del prezzo d'acquisto per le offerte prese in considerazione e la pubblicazione del bando di gara per le cauzioni; che è opportuno pertanto derogare all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/96 (8) lasciando impregiudicata la facoltà di fissare in anticipo il tasso per il pagamento del prezzo d'acquisto ai sensi degli articoli da 13 a 17 del suddetto regolamento;

considerando che è opportuno fissare i termini per il ritiro e l'esportazione del tabacco da parte dell'aggiudicatario tenendo conto in particolare dei quantitativi in questione, dell'esperienza acquisita nonché delle esigenze di una buona gestione finanziaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione verso paesi terzi di cinque partite di tabacco in colli dei raccolti 1983, 1986, 1990, 1991 e 1992, detenuto dall'organismo di intervento greco, per un peso complessivo di 2 095 tonnellate, ripartiti come indicato nell'allegato. Il quantitativo messo in vendita figura nel bando di gara.

La Commissione comunica la vendita delle partite nel bando di gara che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 2

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73, salve restando le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata nel bando di gara.

Articolo 4

La data limite per il ritiro della totalità del tabacco da parte dell'aggiudicatario, menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata alla fine del terzo mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita, per quanto riguarda i tabacchi immagazzinati in Grecia, a nome e presso il Dieuthinsis Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (DIDAGEP), Acharnon 241, GR-10438 Atene.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3389/73, il prezzo offerto per chilogrammo di tabacco deve essere espresso in ecu per chilogrammo.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 3389/73, l'importo della cauzione è fissato a 0,85 ECU per chilogrammo di tabacco in colli.

Articolo 7

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicato è:

- per il pagamento delle offerte accolte, il pagamento del prezzo d'acquisto,

- per l'importo della cauzione, la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il ritiro può essere scaglionato.

Articolo 8

In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, la dichiarazione doganale di esportazione dev'essere stata accettata nei dodici mesi successivi alla data limite fissata all'articolo 4.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

(6) GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 30.

(7) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(8) GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 41.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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