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Document 31996D0179

96/179/CE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1995, che ingiunge al governo tedesco di fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati concernenti i nuovi progetti di investimento del Gruppo Volkswagen nei nuovi Länder e gli aiuti ad essi destinati (C-62/91 ex NN 75, 77, 78 e 79/91) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 53, 2.3.1996, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/179/oj

31996D0179

96/179/CE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1995, che ingiunge al governo tedesco di fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati concernenti i nuovi progetti di investimento del Gruppo Volkswagen nei nuovi Länder e gli aiuti ad essi destinati (C-62/91 ex NN 75, 77, 78 e 79/91) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 02/03/1996 pag. 0050 - 0051


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1995 che ingiunge al governo tedesco di fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati concernenti i nuovi progetti di investimento del Gruppo Volkswagen nei nuovi Länder e gli aiuti ad essi destinati (C-62/91 ex NN 75, 77, 78 e 79/91) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/179/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5, 92 e 93,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare gli articoli 61 e 62,

considerando quanto segue:

(1) In data 18 dicembre 1991 la Commissione ha adottato la decisione di aprire una procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, in ordine a diversi progetti di aiuti di Stato a favore del Gruppo Wolkswagen in Turingia e in Sassonia (1). Con lettera del 29 gennaio 1992, la Germania acconsentiva a sospendere il pagamento degli aiuti fino alla conclusione del procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, gli aiuti illegittimi complessivamente versati alla Volkswagen sotto forma di sovvenzioni assertivamente destinate ai progetti Mosel II e Chemnitz II nell'ottobre e nel dicembre 1991 ammontano a 360,8 Mio di DM (191,2 Mio di ECU). Inoltre la VW Sachsen ha ottenuto rimborsi dell'imposta sulle società per un ammontare di 11,4 Mio di DM (6,1 Mio di ECU) e un ammortamento speciale per gli investimenti effettuati nel 1991, il cui ammontare deve ancora essere determinato.

(2) Il 27 luglio 1994 la Commissione ha assunto, nell'ambito di detta procedura, una decisione definitiva in merito agli aiuti concessi alla Sächsische Automobilbau GmbH (SAB) per la ristrutturazione delle officine motori e vetture di Mosel (Mosel I) e Chemnitz (Chemnitz I) e dell'officina testate di Eisenach.

All'epoca di detta decisione la Germania ha informato la Commissione che il gruppo VW avrebbe ultimato i piani relativi ai nuovi progetti d'investimento a Mosel e a Chemnitz (Mosel II e Chemnitz II) per la fine del 1994, di modo che, per tale data, le informazioni rilevanti in merito a tali progetti avrebbero potuto essere trasmesse alla Commissione per permetterle di valutare gli aiuti regionali proposti con riferimento a questi ultimi. Prima che venisse adottata la decisione definitiva sugli aiuti alla ristrutturazione del 1994, i piani d'investimento riveduti della VW sono stati presentati alla Commissione in forma di bozza. La struttura dell'impianto doveva essere modificata e l'investimento avrebbe dovuto essere iniziato solo alla fine del 1994. Inoltre, i contratti relativi agli aiuti erano stati riveduti in modo che le sovvenzioni risultavano ridotte a 646,98 Mio di DM per Mosel II e a 167,3 Mio di DM per Chemnitz II. Anche i rimborsi dell'imposta sulle società erano stati ridotti rispettivamente a 106,8 Mio di DM per Mosel II e a 31,9 Mio di DM per Chemnitz II. Ciò è dovuto al fatto che gli investimenti ammessi a beneficiare di aiuti sono stati ridotti a 2 812,9 Mio di DM per Mosel II e a 758,8 Mio di DM per Chemnitz, mentre i posti di lavoro pianificati sono scesi a 2 843 per Mosel II e a 786 per Chemnitz.

(3) Alla fine del 1994 e nei mesi successivi la Germania ha informato la Commissione che i piani d'investimento della VW non erano stati ancora ultimati.

(4) Con lettera datata 12 aprile 1995, la Commissione ha invitato la Germania a sottoporle i piani d'investimento della VW relativi ai nuovi stabilimenti. Tale lettera è rimasta priva di riscontro.

(5) Con lettera datata 4 agosto 1995, la Commissione ha invitato le autorità tedesche a trasmettere, senza indugio, le necessarie informazioni, avvertendo che in caso contrario avrebbe emesso un'ingiunzione e, se del caso, avrebbe adottato una decisione definitiva sulla base delle sole informazioni di cui disponeva. A tale lettera il governo tedesco ha replicato con lettera datata 22 agosto 1995, con la quale ha comunicato alla Commissione che i piani d'investimento della VW non erano ancora stati ultimati, dichiarando, altresì, che ai sensi del diritto tedesco gli aiuti avrebbero dovuto essere rimborsati nel caso in cui la VW non avesse messo in atto interamente i propri piani d'investimento e di occupazione.

(6) Per quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la Germania non abbia fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti del Gruppo VW Mosel II e Chemnitz II con l'articolo 92 del trattato CE. Nel contesto di tale aiuto sono già state corrisposte sovvenzioni per un ammontare di 360,8 Mio di DM (191,2 Mio di ECU) e concessi rimborsi dell'imposta sulle società per un ammontare di 11,4 Mio di DM (6,1 Mio di ECU) ed un ammortamento speciale per gli investimenti attuati nel 1991, il cui ammontare deve ancora essere determinato. Il fatto che l'aiuto o parte di esso debba eventualmente essere rimborsato ai sensi della legge tedesca, qualora la società non metta in atto completamente i suoi piani d'investimento e di occupazione, è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto.

(7) In considerazione di quanto sopra esposto e in conformità a quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87 (Boussac) e successivamente confermato con sentenza del 13 aprile 1994 nelle cause riunite C-324/90 e C-342/90 (Pleuger) (2), quando è stata commessa una violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, la Commissione può adottare una decisione provvisoria che ingiunga allo Stato membro di cui trattasi, nella fattispecie la Germania, di sospendere il pagamento dell'aiuto e fornire alla Commissione tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune. La Commissione prende atto del fatto che la Germania, a seguito dell'apertura del procedimento, ha dichiarato, nella lettera datata 29 gennaio 1992, che avrebbe sospeso il pagamento dell'aiuto.

Inoltre, in conformità alla giurisprudenza della Corte, nel caso in cui la Germania non dovesse conformarsi alla presente decisione omettendo di fornire ogni informazione rilevante ai fini della valutazione della compatibilità degli aiuti sopra menzionati entro il termine di sei settimane dalla data di notifica della presente decisione, la Commissione si riserva di adottare una decisione definitiva sulla base delle informazioni attualmente a sua disposizione ed eventualmente dispone la restituzione degli aiuti oltre gli interessi sugli importi versati a titolo di aiuto all'impresa beneficiaria a decorrere dalla data del pagamento, calcolati secondo il tasso di riferimento applicato in detta data ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei diversi tipi di aiuto per quello Stato membro. Tale misura si impone per ripristinare la situazione precedente (3), eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie hanno indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania fornisce, entro sei settimane dalla notificazione della presente decisione, tutte le informazioni, i documenti e i dati a consentire alla Commissione di valutare la compatibilità con l'articolo 92 del trattato CE degli aiuti a favore degli investimenti del gruppo Volkswagen negli impianti Mosel II e Chemnitz II nei nuovi Länder tedeschi. In particolare tali informazioni devono includere una distinta dettagliata degli investimenti già compiuti negli impianti Mosel II e Chemnitz II, i precisi piani d'investimento riveduti, i piani relativi alla capacità e alla produzione per entrambi gli impianti come pure tutte le informazioni necessarie sugli svantaggi derivanti alla VW dalla realizzazione di tali progetti nei nuovi Länder.

Inoltre, dovranno essere inclusi i progetti di aiuto attuali e una quantificazione dettagliata di tutti gli aiuti finora versati in relazione ai progetti. Potrà, inoltre, essere comunicata ogni ulteriore informazione che la Germania riterrà utile per la valutazione del caso.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. C 68 del 17. 3. 1992, pag. 14.

(2) (1994) Racc. I, pag. 1 205.

(3) Causa C-142/87. Sentenza della Corte di giustizia del 21. 3. 1990, Racc. I-959.

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