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Document 31995R1239

Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

OJ L 121, 1.6.1995, p. 37–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 327 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 10 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 10 - 32

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2009; abrogato da 32009R0874

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1239/oj

31995R1239

Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/06/1995 pag. 0037 - 0059


REGOLAMENTO (CE) N. 1239/95 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1995 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 114,

considerando che il regolamento (CE) n. 2100/94 (in prosieguo: « il regolamento di base ») introduce un nuovo regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali, che concede una tutela dei ritrovati valida in tutta la Comunità;

considerando che detto sistema dovrebbe essere attuato in modo efficace, e senza indugio, dall'ufficio comunitario delle varità vegetali, il quale può essere assistito dagli uffici d'esame per effettuare l'esame tecnico delle varietà delle specie considerate e può avvalersi dei servizi di organismi nazionali a ciò abilitati o delle proprie sezioni distaccate istituite a tal fine; che, in tale contesto, è indispensabile definire i rapporti tra l'Ufficio e le sue sezioni distaccate, gli uffici d'esame e i servizi nazionali;

considerando che contro le decisioni dell'Ufficio può essere fatto ricorso dinanzi alla sua commissione di ricorso, che deve essere istituita e per la quale devono essere emanate norme procedurali; che, se necessario, il consiglio di amministrazione può istituire altre commissioni di ricorso;

considerando che gli articoli 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 e 100 del regolamento di base prevedono espressamente che si debbano o si possano adottare norme d'esecuzione; che allo stesso fine devono essere adottate, se necessario, altre norme di esecuzione;

considerando che è necessario specificare nelle disposizioni relative all'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali quanto prende effetto il trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il trasferimento di una pretesa a detta privativa;

considerando che è stato consultato il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

PARTI NEL PROCEDIMENTO, UFFICIO ED UFFICI D'ESAME

CAPO I

PARTI

Articolo 1

Parti

1. Le seguenti persone possono essere parti nel procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, denominato in appresso Ufficio:

a) il richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

b) l'opponente, di cui all'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento di base;

c) il titolare o i titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, denominati in appresso « il titolare »;

d) qualsiasi persona la cui domanda o richiesta costituisca una condizione preliminare di una decisione dell'Ufficio.

2. L'Ufficio può consentire, che altre persone, oltre quelle indicate nel paragrafo 1, siano parti nel procedimento, ove ne facciano richiesta scritta e siano direttamente ed individualmente interessate.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, si intende per persona una persona fisica o una persona giuridica, nonché ogni ente assimilato ad una persona giuridica dalla legge ad esso applicabile.

Articolo 2

Designazione delle parti

1. Una parte viene designata con il suo nome e indirizzo.

2. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche e per le società o le imprese si deve indicare la denominazione ufficiale.

3. L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.

4. Se una parte è una persona giuridica, questa deve essere designata anche con il nome e l'indirizzo della persona fisica che la rappresenta legalmente in virtù della legge nazionale applicabile. A detta persona fisica si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del paragrafo 2.

L'Ufficio può consentire deroghe alla norma del primo comma.

5. La Commissione o uno Stato membro che siano parti in un procedimento, indicano un rappresentante per ogni procedimento a cui prendono parte.

Articolo 3

Lingue delle parti

1. Una lingua ufficiale delle Comunità scelta da una parte per il primo documento inviato all'Ufficio e firmato a tal fine, è utilizzata da tale parte fino a quando l'Ufficio non avrà adottato una decisione definitiva.

2. Se una parte presenta un documento, firmato a tal fine, in una lingua ufficiale delle Comunità diversa da quella che dovrebbe essere utilizzata conformemente al paragrafo 1, il documento si considera ricevuto a partire da quando l'Ufficio dispone di una traduzione, fornita da altri servizi.

L'Ufficio può consentire deroghe a tale norma.

3. La parte che nel procedimento orale impieghi una lingua diversa dalla lingua ufficiale delle Comunità utilizzata dagli agenti competenti dell'Ufficio o da altre parti o da entrambi e che essa stessa dovrebbe utilizzare, provvede ad un servizio simultaneo di interpretazione in detta lingua ufficiale. In caso contrario, il procedimento orale può continuare nelle lingue utilizzate dagli agenti competenti dell'Ufficio e dalle altre parti.

Articolo 4

Lingue da utilizzare nel procedimento orale e nell'istruzione

1. Una parte, un testimone o un perito, che siano sentiti in un procedimento orale ai fini dell'istruzione, possono utilizzare una delle lingue ufficiali delle Comunità.

2. Se l'istruzione di cui al paragrafo 1 è stata decisa su richiesta di una parte e qualora una parte, un testimone o un perito non siano in grado di esprimersi adeguatamente in una delle lingue ufficiali delle Comunità, essi potranno essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede ad un servizio di interpretazione nelle lingue utilizzate congiuntamente da tutte le parti o, in mancanza di queste, dagli agenti competenti dell'Ufficio.

L'Ufficio può consentire deroghe alla disposizione del primo comma.

3. Le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento orale o di un'istruzione dagli agenti dell'Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali delle Comunità vengono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un'altra lingua vengono iscritte a verbale nella lingua utilizzata dagli agenti dell'Ufficio.

Articolo 5

Traduzione di documenti delle parti

1. Se una parte presenta un documento in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle Comunità, l'Ufficio può richiedere alla parte una traduzione dei documenti pervenutigli, nella lingua che deve essere utilizzata da tale parte o dagli agenti competenti dell'Ufficio.

2. Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata o sia presentata da una parte, l'Ufficio può esigere che entro un termine da esso stabilito sia presentato un attestato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.

3. Se la traduzione di cui al paragrafo 1 e l'attestato di cui al paragrafo 2 non vengono presentati, il documento è considerato come non pervenuto.

CAPO II

L'UFFICIO

Sezione 1

Comitato dell'Ufficio

Articolo 6

Qualifiche dei membri

1. Il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento di base è composto, a discrezione del presidente dell'Ufficio, da membri qualificati in campo tecnico o in campo giuridico o in entrambi.

2. I membri qualificati in campo tecnico devono essere laureati o possedere un'esperienza equivalente comprovata, in materie attinenti alla biologia delle piante e all'agronomia.

3. I membri qualificati in campo giuridico devono essere laureati in giurisprudenza o possedere un'esperienza equivalente comprovata nel settore della proprietà intellettuale o della registrazione delle varietà vegetali.

Articolo 7

Decisioni

1. Il comitato, oltre a prendere le decisioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, può decidere in merito a quanto segue:

- la non sospensione di una decisione impugnata, a norma dell'articolo 67, paragrafo 2 del regolamento di base,

- la revisione interlocutoria di cui all'articolo 70 del regolamento di base,

- la restitutio in integrum di cui all'articolo 80 del regolamento di base, e - la ripartizione delle spese di cui all'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di base e all'articolo 75 del presente regolamento.

2. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 8

Competenze dei singoli membri

1. Il comitato designa uno dei propri membri come relatore in nome del comitato.

2. Il relatore può, tra l'altro:

a) eseguire i compiti di cui all'articolo 25 e controllare la presentazione delle relazioni degli uffici d'esame;

b) seguire il procedimento nell'ambito dell'Ufficio, inclusa la comunicazione di ogni irregolarità che una parte deve sanare e la fissazione dei termini per farlo;

c) garantire una stretta consultazione e lo scambio di informazioni con le parti interessate.

Articolo 9

Ruolo del presidente

Il presidente dell'Ufficio garantisce la coerenza delle decisioni adottate sotto la sua autorità. In particolare egli stabilisce le modalità di adozione delle decisioni sulle opposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento di base e le decisioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 66 del medesimo regolamento.

Articolo 10

Consultazione

Gli agenti dell'Ufficio possono usare gratuitamente i locali della sede degli organismi nazionali di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base e degli uffici d'esame per organizzare consultazioni periodiche con le parti e con terzi.

Sezione 2

Commissioni di ricorso

Articolo 11

Commissioni di ricorso

1. È istituita una commissione di ricorso competente per le decisioni sui ricorsi presentati contro le decisioni di cui all'articolo 67 del regolamento di base. Se necessario, il consiglio di amministrazione può istituire, su proposta dell'Ufficio, diverse commissioni di ricorso. In tal caso esso deve stabilire la ripartizione dei compiti tra le diverse commissioni di ricorso.

2. Ogni commissione di ricorso è composta da membri qualificati in campo tecnico e in campo giuridico; si applica, mutatis mutandis, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il presidente è uno dei membri qualificati in campo giuridico.

3. L'esame di un ricorso è affidato dal presidente della commissione di ricorso ad un relatore designato tra i membri della commissione stessa. L'incarico può comprendere, eventualmente, anche l'istruzione del caso.

4. Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 12

Cancelleria di una commissione di ricorso

1. Il presidente dell'Ufficio istituisce una cancelleria di una commissione di ricorso; gli agenti dell'Ufficio sono esclusi dalla cancelleria se partecipano al procedimento connesso con la decisione contro cui è stato presentato ricorso.

2. Agli addetti alla cancelleria spetta in particolare:

- redigere il verbale del procedimento orale e dell'istruzione, conformemente all'articolo 63;

- determinare la ripartizione delle spese conformemente all'articolo 85, paragrafo 5 del regolamento di base e all'articolo 76 del presente regolamento;

- confermare il regolamento delle spese di cui all'articolo 77.

CAPO III

UFFICI D'ESAME

Articolo 13

Affidamento dell'incarico ad un ufficio di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento

1. Quando il consiglio di amministrazione incarica dell'esame tecnico il competente servizio di uno Stato membro, il presidente dell'Ufficio notifica l'incarico a detto servizio, denominato in appresso ufficio d'esame. L'incarico decorre dalla data di emissione della notificazione da parte del presidente dell'Ufficio. Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, alla revoca dell'incarico affidato ad un ufficio d'esame, salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 6.

2. Ad un agente dell'ufficio d'esame che partecipa all'esame tecnico non è consentito utilizzare, senza autorizzazione, né divulgare a persone non autorizzate fatti, documenti ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'esame tecnico o in connessione con la sua esecuzione; detto obbligo permane anche dopo la conclusione dell'esame tecnico di cui trattasi, dopo la cessazione dal servizio e dopo la revoca dell'incarico affidato all'ufficio d'esame interessato.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, al materiale della varietà che il richiedente ha messo a disposizione dell'ufficio d'esame.

4. L'Ufficio controlla l'attuazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e decide circa l'esclusione o la ricusazione di agenti degli uffici d'esame, conformemente all'articolo 81, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 14

Affidamento dell'incarico ad un ufficio d'esame

1. Se l'Ufficio intende affidare l'incarico dell'esame tecnico delle varietà ad altri servizi, conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento di base, trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'adeguatezza tecnica di tali servizi ad operare come uffici d'esame.

2. Se l'Ufficio intende istituire una propria sezione distaccata per l'esame tecnico delle varietà, trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'opportunità, dal punto di vista tecnico ed economico, di istituire tale sezione e sulla sede della sezione stessa.

3. Se il consiglio di amministrazione approva le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il presidente dell'Ufficio può notificare detti incarichi ai servizi di cui al paragrafo 1 o pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'affidamento dell'incarico alla sezione distaccata di cui al paragrafo 2. L'incarico può essere revocato soltanto col consenso del consiglio di amministrazione. Agli agenti dei servizi di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3.

Articolo 15

Attuazione dell'affidamento dell'incarico

1. L'affidamento dell'incarico ad un ufficio d'esame deve essere attuato con un accordo scritto tra l'Ufficio e l'ufficio d'esame, in cui si stabilisca che l'esame tecnico delle varietà deve essere eseguito dall'ufficio d'esame e che l'Ufficio deve pagare l'indennità di cui all'articolo 58 del regolamento di base. Nel caso delle sezioni distaccate di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'affidamento dell'incarico è attuato dall'Ufficio tramite regole interne sui metodi di lavoro.

2. Per effetto della stipulazione dell'accordo scritto gli atti degli agenti dell'ufficio d'esame, conformi all'accordo stesso, sono considerati, atti dell'Ufficio opponibili ai terzi.

3. L'ufficio d'esame può avvalersi del contributo di altri servizi tecnici qualificati, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento di base, unicamente se tali servizi siano già stati menzionati nell'accordo scritto con l'Ufficio. L'articolo 81, paragrafo 2 del regolamento di base e l'articolo 13, paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, agli agenti interessati che sottoscrivono un impegno scritto di conformarsi alle condizioni di riservatezza.

4. Il pagamento dell'indennità all'ufficio d'esame da parte dell'Ufficio viene eseguito secondo la tabella tariffaria che sarà adottata nell'ambito del presente regolamento entro il 31 dicembre 1999, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 1. La tabella adottata può essere modificata soltanto mediante modificazione del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (1) (regolamento relativo alle tasse).

5. L'ufficio d'esame presenta periodicamente all'Ufficio una ripartizione delle spese relative allo svolgimento dell'esame tecnico di cui trattasi e alla conservazione delle necessarie collezioni di riferimento. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio d'esame presenta inoltre all'Ufficio una relazione separata di verifica dei servizi interessati.

6. La revoca di un incarico affidato ad un ufficio d'esame non può aver effetto prima del termine iniziale di efficacia della revoca dell'accordo scritto di cui al paragrafo 1.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

CAPO I

DOMANDA DI PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI

Sezione 1

Azioni del richiedente

Articolo 16

Presentazione della domanda

1. La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata in duplice copia all'Ufficio o in triplice copia agli organismi nazionali incaricati o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, contengono quanto segue:

- i dati necessari per la sua identificazione ed eventualmente per l'identificazione del suo rappresentante legale,

- l'organismo nazionale o la sezione distaccata presso cui è stata presentata la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

- la designazione provvisoria della varietà interessata.

3. L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione i seguenti moduli che il richiedente deve compilare e firmare:

a) un modulo per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ed un questionario tecnico;

b) un modulo per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, su cui sono indicate le conseguenze in caso di omesso invio delle stesse.

Articolo 17

Accusata ricevuta della domanda

1. L'organismo nazionale incaricato o una sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento che riceve una domanda, invia all'Ufficio unitamente alla domanda, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento di base, un'accusata ricevuta della domanda stessa. Nell'accusata ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo attribuito dall'organismo nazionale, il numero dei documenti inviati e la data di ricezione presso l'organismo nazionale o la sezione distaccata. Copia dell'accusata ricevuta inviata all'Ufficio viene rilasciata al richiedente da parte dell'organismo nazionale o della sezione distaccata.

2. L'Ufficio che riceve una domanda direttamente dal richiedente o tramite una sezione distaccata o un organismo nazionale, salve altre disposizioni, contrassegna i documenti che compongono la domanda con un numero di fascicolo e con la data di ricezione presso l'Ufficio e rilascia una ricevuta al richiedente. Nella ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo dell'Ufficio, il numero dei documenti ricevuti, la data di ricezione presso l'Ufficio e la data della domanda, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base. Copia della ricevuta viene rilasciata all'organismo nazionale o alla sezione distaccata quando la domanda è pervenuta all'Ufficio tramite detti enti.

3. Se l'Ufficio riceve una domanda tramite una sezione distaccata dopo un mese dalla presentazione da parte del richiedente, la data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento non può essere anteriore alla data di ricezione presso l'Ufficio, salvo che l'Ufficio constati, sulla base di prove documentali sufficienti, che il richiedente ha inviato all'Ufficio un'informazione in merito conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base e all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 18

Condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento di base

1. L'Ufficio, qualora rilevi che la domanda non è conforme alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento di base, comunica al richiedente le carenze rilevate, segnalandogli inoltre che soltanto la data di ricevimento di informazioni sufficienti che colmino le carenze comunicategli sarà considerata data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base.

2. Una domanda è conforme alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera i) del regolamento di base, soltanto se sono indicati la data e il paese di una prima cessione a terzi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento di base oppure soltanto se si dichiara che tale cessione non è ancora avvenuta.

3. Una domanda è conforme alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera j) del regolamento di base soltanto se sono indicati la data e il paese interessato di una precedente domanda per la stessa varietà noti al richiedente in relazione a quanto segue:

- una richiesta di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà in causa,

- una domanda di accettazione ufficiale della varietà per la certificazione e la commercializzazione, se l'accettazione ufficiale comprende una descrizione ufficiale della varietà in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali.

Articolo 19

Condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento di base

1. Se l'Ufficio rileva che la domanda non è conforme alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo o dell'articolo 16, applica l'articolo 17, paragrafo 2, ma può esigere dal richiedente siano sanate le irregolarità rilevate entro un termine stabilito dall'Ufficio stesso. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio respinge immediatamente la domanda, conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

2. La domanda deve contenere informazioni dettagliate in merito a quanto segue:

a) la cittadinanza del richiedente, se si tratta di una persona fisica e la sua designazione come parte ai sensi dell'articolo 2 e, se non si tratta del costitutore, il nome e l'indirizzo del costitutore;

b) il nome latino del genere, della specie o della sottospecie a cui appartiene la varietà e il nome comune;

c) le espressioni dei caratteri della varietà, descritte circostanziatamente, che secondo il richiedente sono chiaramente distinguibili da quelle di altre varietà; queste ultime devono essere indicate come varietà di riferimento per le prove;

d) la costituzione, il mantenimento e la moltiplicazione della varietà; in particolare quanto segue:

- i caratteri, la denominazione della varietà o, in assenza di questa, la designazione provvisoria e la coltivazione di materiali di un'altra varietà o di altre varietà, almeno quando il materiale di queste altre varietà deve essere utilizzato ripetutamente per la produzione della varietà, oppure - i caratteri che sono stati geneticamente modificati nei casi in cui la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1);

e) la regione e il paese in cui la varietà è stata costituita o scoperta e sviluppata;

f) la data e il paese della prima cessione dei costituenti della varietà o del materiale raccolto della varietà ai fini della valutazione della novità conformemente all'articolo 10 del regolamento di base o, in assenza, una dichiarzaione che tale cessione non è ancora avvenuta;

g) l'autorità a cui è stata rivolta la domanda e il numero di fascicolo delle domande di cui all'articolo 18, paragrafo 3;

h) le privative nazionali esistenti per ritrovati vegetali o le licenze per la varietà interessata all'interno della Comunità.

3. L'Ufficio può richiedere tutte le informazioni e la documentazione necessarie, come pure, se necessario, disegni o fotografie in numero sufficiente per effettuare l'esame tecnico entro il termine fissato dall'Ufficio stesso.

4. Se la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE, l'Ufficio chiede al richiedente di invargli copia della dichiazione scritta dell'autorità competente, in base all'esame tecnico di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di base, attestante che la varietà non presenta rischi per l'ambiente conformemente alle disposizioni della suddetta direttiva.

Articolo 20

Rivendicazione di priorità

Se il richiedente rivendica un diritto di priorità per una domanda ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento di base, che non è prima tra quelle da indicare a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, primo trattino, l'Ufficio gli comunica che può essere assegnata una data di priorità soltanto alla prima domanda. Se l'Ufficio rilascia una ricevuta che riporti la data di presentazione di una domanda che non è la prima tra quelle da indicare, la data di priorità notificata è considerata nulla.

Articolo 21

Diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento

1. Se nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azione intentata ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4 del regolamento di base contro il richiedente, l'Ufficio può sospendere il procedimento. L'Ufficio può fissare una data per il proseguimento del procedimento sospeso.

2. Quando è stata iscritta nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali una decisione definitiva o un'altra decisione all'azione di cui al paragrafo 1, l'Ufficio prosegue il procedimento. Può proseguirlo anche prima della registrazione, ma non prima della data già stabilita a norma del paragrafo 1.

3. Nel caso di trasferimento a terzi, produttivo di effetti nei riguardi dell'Ufficio, del diritto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, detto terzo può subentrare nella domanda presentata dal primo richiedente, purché lo comunichi all'Ufficio entro un mese dall'iscrizione di una decisione definitiva nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Le tasse dovute in virtù dell'articolo 83 del regolamento di base e già pagate dal primo richiedente sono considerate pagate dal richiedente successivo.

Sezione 2

Esecuzione dell'esame tecnico

Articolo 22

Decisione sulle linee direttrici per i test

1. Su proposta del presidente dell'Ufficio, il consiglio di amministrazione decide in merito alle linee direttrici per i test. La data della decisione e le specie da essa contemplate sono pubblicate nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 87.

2. In assenza di una decisione del consiglio di amministrazione sulle linee direttrici per i testi, il presidente dell'Ufficio può prendere una decisione provvisoria in materia. La decisione provvisoria decade alla data in cui viene presa una decisione dal consiglio di amministrazione. La decisione provvisoria del presidente dell'Ufficio che si discosti dalla decisione del consiglio d'amministrazione, non incide su un esame tecnico avviato prima della decisione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può, se necessario, decidere altrimenti.

Articolo 23

Autorizzazione per il presidente dell'Ufficio

1. Quando prende una decisione sulle linee direttrici per i test, il consiglio di amministrazione autorizza il presidente dell'Ufficio ad inserire caratteri supplementari di una varietà e loro espressioni.

2. Se il presidente esercita la facoltà di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 24

Informazioni fornite dall'Ufficio agli uffici d'esame

Conformemente all'articolo 55, paragrafo 3 del regolamento di base, l'Ufficio trasmette agli uffici d'esame copie dei seguenti documenti per la varietà interessata:

a) il modulo per la domanda, il questionario tecnico ed ogni documento complementare presentato dal richiedente e contenente informazioni necessarie ai fini dell'esame tecnico;

b) i moduli compilati dal richiedente conformemente all'articolo 86;

c) i documenti connessi con un'opposizione basata sull'asserta insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di base.

Articolo 25

Cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici d'esame

In tutte le fasi di svolgimento dell'esame tecnico gli agenti dell'ufficio d'esame responsabile dell'esame tecnico cooperano con il relatore designato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1. La cooperazione riguarda almeno i seguenti aspetti:

a) controllo dell'esecuzione dell'esame tecnico, comprendente anche l'ispezione dei campi prova e il controllo dei metodi applicati per i test dal relatore;

b) salve le altre indagini dell'Ufficio, informazioni fornite dall'ufficio d'esame si dati circonstanziati relativi ad una precedente commercializzazione della varietà;

c) presentazione all'Ufficio di relazioni provvisorie su ogni periodo di coltura da parte dell'ufficio d'esame.

Articolo 26

Forma delle relazioni d'esame

1. Le relazioni d'esame di cui all'articolo 57 del regolamento di base sono firmate dall'agente responsabile dell'ufficio d'esame e recano l'indicazione che i risultati dell'esame tecnico sono riservati all'uso esclusivo dell'Ufficio, conformemente all'articolo 57, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ad ogni relazione provvisoria da presentare all'Ufficio. L'Ufficio d'esame rilascia direttamente al richiedente copia della relazione provvisoria.

Articolo 27

Altre relazioni d'esame

1. Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito, od in corso di esecuzione, a fini ufficiali in uno Stato membro da uno dei servizi competenti per la specie interessata in forza dell'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di base, può esser considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, purché sussistono i seguenti presupposti:

- il materiale sottoposto all'esame tecnico è conforme, quantitativamente e qualitativamente, ai requisiti stabiliti all'articolo 55, paragrafo 4 del regolamento di base, laddove - l'esame tecnico è stato eseguito in modo conforme agli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di base e sia stato eseguito conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione o alle istruzioni generali impartite dall'Ufficio, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2 del regolamento di base e agli articoli 22 e 23,

- l'Ufficio ha avuto l'opportunità di sorvegliare l'esecuzione dell'esame tecnico di cui trattasi, e - nella misura in cui la relazione finale non sia immediatamente disponibile, le relazioni provvisorie concernenti ogni periodo di coltura sono presentate all'Ufficio anteriormente alla relazione d'esame.

2. Qualora non ritenga che la relazione d'esame di cui al paragrafo 1 possa costituire una base sufficiente per una decisione, l'Ufficio può procedere conformemente all'articolo 55 del regolamento di base, previa consultazione del richiedente e dell'ufficio d'esame interessato.

3. L'Ufficio e i competenti servizi nazionali per le varietà vegetali di ciascuno Stato membro si garantiscono reciprocamente un'assistenza amministrativa gratuita, mettendo a disposizione, su richiesta, le relazioni d'esame già esistenti sulla varietà, riservate a loro uso esclusivo, per valutare la distinzione, l'omogeneità e la stabilita della stessa varietà. Una somma specifica è addebitata dall'Ufficio, o dal competente ufficio nazionale per le varietà vegetali, per la presentazione di tale rapporto all'altro: essa è concordata fra gli uffici interessati.

Sezione 3

Denominazione varietale

Articolo 28

Proposta di denominazione varietale

La proposta di denominazione varietale deve essere firmata e presentata all'Ufficio in duplice copia o, se la proposta accompagna la domanda di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'organismo nazionale incaricato o alla sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento, in triplice copia. L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione un modulo per proporre la denominazione varietale.

Articolo 29

Esame della proposta

1. Se una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali non è corredata di una proposta di denominazione varietale o se una denominazione varietale proposta non può essere approvata dall'Ufficio, questo ne informa immediatamente il richiedente, invitandolo a presentare una proposta o una nuova proposta e indicando le conseguenze derivanti da una mancata presentazione.

2. Se, al momento della ricezione dei risultati dell'esame tecnico e della descrizione della varietà, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento di base, l'Ufficio cosntata che il richiedente non ha presentato una proposta di denominazione varietale, respinge immediatamente la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base.

Articolo 30

Linee direttrici per le denominazioni varietali

Il consiglio di amministrazione adotta linee direttrici per stabilire criteri uniformi e definitivi in relazione agli impedimenti all'attribuzione di una denominazione varietale, di cui all'articolo 63, paragrafi 3 e 4.

CAPO II

OPPOSIZIONE

Articolo 31

Presentazione

1. Nelle opposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento di base si devono indicare:

a) il nome del richiedente ed il numero di fascicolo della domanda contro cui viene presentata l'opposizione;

b) la designazione dell'opponente come parte ai sensi dell'articolo 2;

c) se l'opponente ha designato un rappresentante legale, nome e indirizzo del rappresentante:

d) l'assunto, di cui all'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento di base, su cui si fonda l'opposizione e l'indicazione di dati o fatti, prove ed argomentazioni presentati a sostegno dell'opposizione.

2. Se vengono presentate diverse opposizioni contro una stessa domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio può istruirle in un unico procedimento.

Articolo 32

Rigetto

1. Se constata che l'opposizione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafi 1 e 3 del regolamento di base o dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera d) o non fornisce dati sufficienti per identificare la domanda contro la quale viene presentata, l'Ufficio respinge l'opposizione come irricevibile, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro un termine da esso stabilito.

2. Se rileva che l'opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento o del presente regolamento, l'Ufficio respinge l'opposizione come inammissibile, a meno che le irregolarità non siano sanate prima della scadenza del termine per presentare un'opposizione.

CAPO III

PRESERVAZIONE DELLA TUTELA COMUNITARIA DELLE VARIETÀ VEGETALI

Articolo 33

Obblighi del titolare in forza dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento di base

1. Il titolare è tenuto a permettere l'ispezione del materiale della varietà e l'accesso al luogo in cui viene presentata l'identità della varietà, al fine di garantire le informazioni necessarie a valutare se la varietà sia mantenuta inalterata, in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento.

2. Il titolare conserva registri scritti per garantire la verifica delle misure appropriate di cui all'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento di base.

Articolo 34

Verifica tecnica della varietà tutelata

Salvo il dispositivo dell'articolo 87, paragrafo 4 del regolamento di base, la verifica tecnica delle varietà tutelate è eseguita conformemente alle linee direttrici, debitamente applicate all'atto della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di tale varietà. Gli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 si applicano, mutatis mutandis, all'Ufficio d'esame e al titolare.

Articolo 35

Altro materiale da utilizzare per la verifica tecnica

Se il titolare ha presentato materiale della varietà conformemente all'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento di base, l'ufficio d'esame, previo consenso dell'Ufficio, può verificare detto materiale mediante un controllo di altro materiale prelevato sul terreno in cui è prodotto, dal titolare stesso o col suo consenso oppure prelevato da materiale commercializzato, dal titolare o col suo consenso, o prelevato da enti ufficiali di uno Stato membro, nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 36

Modificazioni delle denominazioni varietali

1. Qualora una denominazione varietale debba essere modificata, conformemente all'articolo 66 del regolamento, l'Ufficio comunica i motivi della modificazione al titolare, stabilendo un termine entro cui presentare una proposta di denominazione varietale modificata, ed indicando che, in caso di mancata presentazione della proposta, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere annullata conformemente all'articolo 21 del regolamento di base. Ogni proposta del titolare deve essere presentata all'Ufficio per iscritto, in duplice copia.

2. Se la proposta di denominazione varietale modificata non può essere approvata dall'Ufficio, questo lo comunica immediatamente al titolare, fissando un nuovo termine entro il quale il titolare deve presentare una proposta adeguata e indicando che in caso di mancata proposta la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere annullata conformemente all'articolo 21 del regolamento di base.

3. Gli articoli 31 e 32 si applicano, mutatis mutandis, ad un'opposizione presentata conformemente all'articolo 66, paragrafo 3 del regolamento di base.

CAPO IV

CONCESSIONE DI LICENZE COMUNITARIE DA PARTE DELL'UFFICIO

Sezione 1

Licenze obbligatorie

Articolo 37

Domanda di licenza obbligatoria

1.

La domanda di licenza obbligatoria contiene:

a) la designazione, in quanto parti, del richiedente e del titolare della varietà interessata che ha presentato un'opposizione;

b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate;

c) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria;

d) una dichiarazione relativa ai motivi di interesse pubblico, comprendente dati circonstanziati su fatti, prove ed argomentazioni attestanti i motivi di interesse pubblico invocati;

e) in caso di domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base, una proposta per categorie di persone a cui va concessa la licenza obbligatoria, comprendente, eventualmente, i requisiti specifici connessi a detta categoria di persone.

2. La domanda ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 o 5 deve essere corredata dei documenti comprovanti che una richiesta di licenza contrattuale non è stata accolta dal titolare opponente.

3. Una domanda ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base è corredata dei documenti comprovanti che non sono state accolte le richieste di persone che chiedevano la concessione di una licenza contrattuale al titolare opponente. Se il richiedente una licenza obbligatoria è la Commissione o uno Stato membro, l'Ufficio può derogare a questa norma in caso di forza maggiore.

4. Una richiesta di licenza contrattuale è considerata non accolta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 se:

a) il titolare opponente non ha fornito una risposta definitiva al richiedente entro un termine equo oppure b) il titolare opponente ha rifiutato di concedere una licenza contrattuale al richiedente oppure c) il titolare opponente ha offerto una licenza contrattuale al richiedente a condizioni di base manifestamente inique, comprese quelle relative ai diritti da versare al titolare, o a condizioni manifestamente inique nel loro complesso.

Articolo 38 Esame della domanda di licenza obbligatoria 1. Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza.

2. Le domande di un supplemento di procedimento orale e di istruzione sono inammissibili, ad eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza.

3. Prima di prendere una decisione l'Ufficio invita le parti interessate a transigere in ordine ad una licenza contrattuale. L'Ufficio, eventualmente, può proporre la transazione.

Articolo 39 Titolarità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento 1. Se nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azienda di rivendicazione contro il titolare, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1 del regolamento di base, l'Ufficio può sospendere il procedimento di concessione di una licenza obbligatoria e non riaprirla prima dell'iscrizione nello stesso registro della decisione definitiva in merito o di un altro tipo di estinzione di tale azione.

2. In caso di trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto per l'Ufficio, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte, su domanda del richiedente, se quest'ultimo ha chiesto, senza ottenerla, al nuovo titolare una licenza contrattuale entro due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio che il nome del nuovo titolare è stato iscritto nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La domanda del richiedente deve essere corredata di prove documentali sufficienti del suo vano tentativo ed eventualmente delle azioni del nuovo titolare.

3. Nel caso di una domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte. È esclusa l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 40 Contenuto della decisione sulla domanda La decisione scritta è firmata dal presidente dell'Ufficio. La decisione contiene quanto segue:

a) una dichiarazione che la decisione è rilasciata dall'Ufficio;

b) la data in cui la decisione è stata presa;

c) i nomi dei membri del comitato che hanno preso parte al procedimento;

d) il nome delle parti e dei loro rappresentanti legali;

e) il riferimento al parere del consiglio d'amministrazione;

f) l'indicazione delle questioni oggetto della decisione;

g) una sintesi dei fatti;

h) i motivi sui quali si fonda la decisione;

i) il dispositivo della decisione dell'Ufficio; il dispositivo può precisare, se necessario, gli atti contemplati dalla licenza obbligatoria, le condizioni specifiche ad essa relative a la categoria delle persone interessate, con, eventualmente, i requisiti specifici di tale categoria.

Articolo 41 Concessione di una licenza obbligatoria 1. La decisione di concedere una licenza obbligatoria contiene una dichiarazione attestante i motivi di interesse pubblico pertinenti.

2. I seguenti motivi possono, in particolare, essere considerati di interesse pubblico:

a) protezione della vita o della salute di uomini o animali;

b) necessita di rifornire il mercato con materiali dotati di caratteristiche specifiche;

c) necessità di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate.

3. Le licenze obbligatorie non sono esclusive.

4. La licenza obbligatoria non può essere ceduta, se non in caso di cessione della parte di un'impresa che utilizza la licenza obbligatoria stessa, o in caso di cessione del diritto per una varietà essenzialmente derivata, di cui all'articolo 29, paragrafo 5 del regolamento di base.

Articolo 42 Condizioni relative alla persona a cui viene concessa una licenza obbligatoria 1. Salve le altre condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento di base, la persona a cui viene concessa la licenza obbligatoria deve disporre di adeguate capacità finanziarie e tecniche per utilizzare la licenza obbligatoria stessa.

2. Il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione di una licenza obbligatoria e indicate nella decisione relativa a tale licenza è considerato una delle circostanze di cui all'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. L'Ufficio veglia a che la persona a cui viene concessa una licenza obbligatoria non possa intentare un'azione per la violazione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, a meno che il titolare non abbia rifiutato od omesso esercitarla entro due mese dalla data in cui gli è stata presentata una richiesta in tal senso.

Articolo 43 Categoria di persone che possiedono specifici requisiti 1. Una persona che intenda utilizzare una licenza obbligatoria e che appartenga ad una categoria di persone in possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base, dichiara la propria intenzione all'Ufficio e al titolare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella dichiarazione vanno indicati in particolare:

a) nome e indirizzo dalla persona in possesso dei requisiti prescritti per le parti ai sensi dell'articolo 2;

b) dati comprovanti il possesso dei requisiti specifici;

c) atti da compiere;

d) assicurazione che la persona dispone delle capacità finanziarie adeguate e informazioni circa le capacità tecniche per utilizzare la licenza obbligatoria.

2. Su richiesta, l'Ufficio iscrive nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali la persona in possesso dei requisiti connessi con dichiarazione di cui al paragrafo 1. Detta persona non ha il diritto di utilizzare la licenza obbligatoria prima dell'iscrizione sul registro. L'iscrizione viene comunicata all'interessato e al titolare.

3. L'articolo 42, paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis, ad una persona iscritta nel registro a norma del paragrafo 2. Una sentenza o un qualsiasi tipo di estinzione di un'azione intentata in caso di infrazione si applica alle altre persone registrate o da registrare.

4. L'iscrizione nel registro di cui al paragrafo 2 può essere cancellata nel caso di mutamento dei requisiti specifici indicati nella decisione di concessione di una licenza obbligatoria o delle capacità tecniche e finanziarie stabilite a norma del paragrafo 2, intervenuto entro un anno dalla concessione della licenza obbligatoria o entro gli eventuali termini fissati nella concessione stessa. La cancellazione della registrazione viene comunicata alla persona registrata e al titolare.

Sezione 2 Licenze a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base Articolo 44 Licenze a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base 1. Il precedente titolare può chiedere la concessione di una licenza non esclusiva al nuovo titolare, come previsto all'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base, entro due mesi, ed il licenziatario può presentare tale domanda entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l'avvenuta iscrizione del nome del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.

2. La domanda di licenza di cui all'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base è corredata di documenti comprovanti che la domanda di cui al paragrafo 1 non è stata accettata. Si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 4, dell'articolo 38, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 40, salvo la lettera f), dell'articolo 41, paragrafi 3 e 4 dell'articolo 42.

TITOLO III PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE DI RICORSO Articolo 45 Contenuto del ricorso Il ricorso contiene:

a) i dati relativi al ricorrente in quanto parte ai sensi dell'articolo 2,

b) il numero di fascicolo della decisione impugnata ed una dichiarazione da cui risulti la modificazione o l'annullamento richiesto.

Articolo 46 Ricezione del ricorso All'atto della ricezione di un ricorso, l'Ufficio lo contrassegna con un numero di fascicolo del procedimento di ricorso e con la data di recezione presso L'Ufficio e notifica al ricorrente il termine di trasmissione dei motivi del ricorso; l'omissione di detta notificazione non può essere fatta valere.

Articolo 47 Le parti nel procedimento di ricorso 1. L'Ufficio invia immediatamente copia del ricorso, contrassegnata dal numero di fascicolo e dalla data di ricezione alle parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'ufficio.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono essere parti nel procedimento di ricorso, ove lo richiedano entro due mesi dalla comunicazione della copia del ricorso.

Articolo 48 Ruolo dell'Ufficio 1. Il servizio dell'Ufficio di cui all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di base e il presidente della commissione di ricorso prendono le disposizioni preparatorie interne, affinché la commissione di ricorso possa esaminare il caso immediatamente dopo essere stata adita; il presidente designa gli altri due membri della commissione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento di base e designa un relatore prima di deferire il caso.

2. Prima del deferimento del caso, il servizio dell'Ufficio di cui all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di base trasmette senza indugio copia dei documenti inviati da una parte nel procedimento di ricorso alle altre parti nel medesimo.

3. Il presidente dell'Ufficio dispone la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 89 prima del deferimento del caso.

Articolo 49 Inammissibilità del ricorso 1. Se il ricorso non è conforme alle disposizioni del regolamento di base, in particolare agli articoli 67, 68 e 69, o alle disposizioni del presente regolamento in particolare all'articolo 45, la commissione di ricorso ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare irregolaraità se possibile, entro un termine fissato dalla commissione stessa. Se il ricorso non viene rettificato tempestivamente, la commissione di ricorso lo respinge come inammissibile.

2. Qualora venga presentato un ricorso contro una decisione dell'Ufficio impugnata in forza dell'articolo 74 del regolamento di base, la commissione di ricorso presenta immediatamente il ricorso come ricorso diretto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, col consenso del ricorrente; se il ricorrente non dà il proprio consenso, la commissione di ricorso può respingere il ricorso come inammissibile. Nel caso di un ricorso dinanzi la Corte di giustizia, detto ricorso si considera presentato alla Corte di giustizia nella data di ricezione da parte dell'Ufficio, in conformità dell'articolo 46.

Articolo 50 Procedimento orale 1. Dopo che il caso è stato deferito, il presidente della commissione di ricorso cita immediatamente le parti nel procedimento di ricorso al procedimento orale di cui all'articolo 77 del regolamento di base e richiama la loro attenzione sul disposto dell'articolo 59, paragrafo 2.

2. Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza.

3. Le domande di un supplemento di procedimento orale e di istruzione non sono ammissibili, ad eccezione di quelle fondata su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza.

Articolo 51 Esame dei ricorsi Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni relative al procedimento dinanzi all'Ufficio si applicano, mutatis mutandis, al procedimento di ricorso; le parti sono ascoltate come parti del procedimento di ricorso.

Articolo 52 Decisione sul ricorso 1. Entro tre mesi dalla chiusura del procedimento orale, la decisione sul ricorso viene comunicata per iscritto alle parti nel procedimento di ricorso.

2. La decisione scritta è firmata dal presidente della commissione di ricorso e dal relatore designato conformemente all'articolo 48, paragrafo 1. La decisione contiene quanto segue:

a) la dichiarazione che la decisione è stata presa dalla commissione di ricorso,

b) la data in cui è stata presa la decisione,

c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno preso parte al procedimento di ricorso,

d) i nomi delle parti nel procedimento di ricorso e dei loro rappresentanti legali,

e) l'indicazione delle questioni oggetto della decisione,

f) una sintesi dei fatti,

g) i motivi su cui si fonda la decisione,

h) il dispositivo della decisione, compresa, se necessario, una decisione sulle spese o sulla restituzione delle tasse.

3. La decisione scritta è corredata dell'indicazione della possibilità di impugnare la decisione stessa e del termine relativo. Le parti nel procedimento di ricorso non possono far valere l'ommissione di tale indicazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO CAPO I DECISIONI, COMUNICAZIONI E DOCUMENTI Articolo 53 Decisioni 1. Le decisioni dell'Ufficio sono firmate dall'agente responsabile sotto l'autorità del presidente dell'Ufficio e ne riportano l'indicazione del nome, conformemente all'articolo 35 del regolamento di base.

2. Quando il procedimento orale si svolge dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere orali. La decisione scritta viene inviata alle parti successivamente.

3. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali si può presentare ricorso in forza dell'articolo 66 del regolamento di base o ricorso diretto in forza dell'articolo 74 del medesimo, sono corredate dell'indicazione della possibilità di impugnazione con ricorso o ricorso diretto e dei relativi termini. Le parti non possono far valere l'ommissione di tale indicazione.

4. Gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori manifesti contenuti nella decisione dell'Ufficio vengono corretti.

Articolo 54 Certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali 1. Quando concede una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio rilascia, insieme alla decisione, un certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali come prova della concessione.

2. L'Ufficio rilascia il certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali nelle lingue ufficiali delle Comunità scelte dal titolare interessato.

3. Su richiesta, l'Ufficio può rilasciare un duplicato all'interessato, nel caso di comprovato smarrimento o distruzione del certificato originale.

Articolo 55 Comunicazione Salvo disposizioni contrarie, le comunicazioni dell'Ufficio o di un ufficio d'esame menzionano almeno il nome dell'agente competente.

Articolo 56 Diritto di audizione 1. Se l'Ufficio rileva che non è possibile prendere una decisione sulla base della domanda presentata, deve comunicare le irregolarità alla parte nel procedimento interessato, chiedendole di sanare entro un termine da esso stabilito. In caso contrario, l'Ufficio prende la sua decisione.

2. L'Ufficio comunica le eventuali osservazioni da una parte alle altre parti nel medesimo procedimento chiedendo loro, se lo ritiene necessario, di rispondere entro un termine da esso stabilito. In assenza di risposte entro detto termine, l'Ufficio non prende in considerazione eventuali documenti pervenuti successivamente.

Articolo 57 Documenti presentati dalle parti 1. Un documento presentato dalle parti si considera alla data in cui esso è effettivamente pervenuto presso la sede dell'Ufficio, dell'organismo nazionale abilitato o dalla sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Fatta eccezione per i documenti allegati, i documenti presentati dalle parti devono essere firmati dalle parti stesse o dal loro rappresentante legale.

3. L'Ufficio, con il consenso del consiglio di amministrazione, può permettere che una parte presenti documenti tramite telegramma, telescritto, telecopiatore o altri mezzi informatici di comunicazione, stabilendone le condizioni d'uso.

4. Se un documento non è stato debitamente firmato o se è stato consentito di presentarlo conformemente al disposto del paragrafo 3, la parte interessata è invitata a produrre l'originale del documento firmato, conformemente al disposto del paragrafo 2, entro un mese. Se il documento resta valido entro tale termine, resta valida la data di ricezione del documento iniziale, in caso contrario il documento si considera non ricevuto.

5. L'Ufficio può concedere una proroga del termine di cui al paragrafo 4, se la parte interessata può presentare i documenti di cui trattasi soltanto direttamente all'Ufficio. La proroga non può eccedere le due settimane.

6. I documenti che devono essere trasmessi alle altre parti e all'ufficio d'esame interessato, o che riguardano due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficienti. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata.

Articolo 58 Prove documentali 1. Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono all'Ufficio sono ritenute sufficienti se ne viene presentata una copia autenticata dall'autorità giudiziaria o amministrativa che ha emesso la sentenza o la decisione.

2. Le prove documentali di altri atti, che devono essere presentate dalle parti sono ritenute sufficienti quando sono presentate in originale o in copia autenticata.

CAPO II PROCEDIMENTO ORALE E ISTRUZIONE Articolo 59 Citazione a comparire nel procedimento orale 1. Nella citazione delle parti a comparire nel procedimento orale di cui all'articolo 77 del regolamento di base, va inserito un richiamo al paragrafo 2 del presente articolo. Viene dato un preavviso di almeno un mese per le citazioni delle parti, a meno che queste e l'Ufficio non si accordino su di un termine più breve.

2. Nel caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata a comparire dinanzi all'Ufficio, il procedimento può continuare in sua assenza.

Articolo 60 Istruzione da parte dell'Ufficio 1. Se ritiene necessario sentire le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti eseguire un'ispezione, l'Ufficio decide in tal senso, stabilendo le misure di istruzione cui intende ricorrere, i fatti da provare e la data, l'ora e il luogo delle audizioni o delle ispezioni. Se una parte chiede la deposizione di testimoni e periti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro cui la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni e dei periti che desidera siano sentiti.

2. Viene dato un preavviso di almeno un mese per la citazione di una parte, di un testimone o di un perito, a meno che l'Ufficio e gli interessati non si accordino su un termine più breve. La citazione contiene quanto segue:

a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, da cui risulti in particolare la data, l'ora e il luogo dell'ispezione ordinata e che indichi i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti;

b) i nomi delle parti e i dati relativi ai diritti che dei testimoni o dei periti in forza dell'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 4;

c) l'indicazione che la parte, il testimone o il perito possono essere inviati ad essere sentiti dalle competenti autorità, giudiziarie o non, del proprio Stato del domicilio e la richiesta che l'interessato informi l'Ufficio, entro un termine da quest'ultimo fissato, se è disposto a comparire dinanzi all'Ufficio.

3. Prima di essere sentiti la parte, il testimone o il perito, vengono informati che l'Ufficio può chiedere alle competenti autorità, giudiziarie o non, del loro Stato del domicilio, di riesaminare la deposizione resa sotto giuramento o in un'altra forma vincolante.

4. Le parti sono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi alle competenti autorità, giudiziarie o non. Esse hanno il diritto di essere presenti e di rivolgere, tramite tali autorità o direttamente, domande alle parti, ai testimoni e ai periti chiamati a deporre.

Articolo 61 Incarico a periti 1. L'Ufficio decide in che forma deve essere presentata la perizia commissionata ad un perito.

2. Il mandato del perito contiene:

a) una descrizione circostanziata dei suoi compiti;

b) il termine per la presentazione della perizia;

c) i nomi delle parti;

d) i dati relativi ai diritti di cui è titolare in forza dell'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Ai fini della relazione del perito, l'Ufficio può chiedere che l'ufficio d'esame che ha effettuato l'esame tecnico della varietà considerata metta a disposizione il materiale conformemente alle istruzioni date. Se necessario, l'Ufficio può anche chiedere materiale alle parti o a terzi.

4. Alle parti viene fornita una copia ed eventualmente una traduzione di ogni perizia scritta.

5. Le parti possono ricusare un perito. Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 48, paragrafo 3 e l'articolo 81, paragrafo 2 del regolamento di base.

6. L'articolo 13, paragrafi 2 e 3 si applica, mutatis mutandis, ai periti designati dall'Ufficio. L'Ufficio informa i periti designati circa gli obblighi di riservatezza.

Articolo 62 Costi dell'istruzione 1. L'istruzione può essere suborinata alla condizione che la parte richiedente l'istruzione depositi una somma il cui importo è fissato dall'Ufficio in funzione della stima delle spese.

2. I testimoni e i periti citati a comparire dinanzi all'Ufficio hanno diritto ad un adeguato rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere concesso un anticipo.

3. I testimoni che hanno diritto al rimborso di cui al paragrafo hanno altresì diritto ad un adeguato compenso per il mancato guadagno e i periti, che non siano agenti dell'ufficio d'esame, hanno diritto ad un onorario per i loro servizi. I versamenti sono eseguiti ai testimoni dopo la deposizione e ai periti dopo l'espletamento dei loro compiti.

4. I pagamenti delle somme, dovute in forza dei paragrafi 2 e 3 e conformemente alla tabella tariffaria di cui all'allegato del presente regolamento, sono eseguiti dall'Ufficio.

Articolo 63 Verbali del procedimento orale e dell'istruzione 1. I verbali del procedimento orale e dell'istruzione contengono i relativi elementi essenziali, le dichiarazioni pertinenti e le posizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni o dei periti ed il risultato delle eventuali ispezioni.

2. Del verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte viene data lettura o presentato all'interessato in modo che possa esaminarlo. Il verbale dà conto dell'avvenuto espletamento di detta formalità e della sua approvazione da parte della persona che ha deposto. In caso di mancata approvazione, vanno indicate le sue obiezioni.

3. Il verbale è firmato dall'agente che lo redige e dall'agente che conduce il procedimento orale o l'istruzione.

4. Alle parti viene fornita una copia e, se necessario, una traduzione del verbale.

CAPO III NOTIFICAZIONE Articolo 64 Disposizioni generali 1. Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati ad una parte sono presentati in originale se si tratta di certificati o in copia del documento originale autenticata dall'Ufficio. Le copie dei documenti provenienti da altre parti non necessitano autenticazione.

2. Se una o più parti hanno designato un rappresentante legale, i documenti vengono notificati conformemente al disposto del paragrafo 1.

3. La notificazione può essere eseguita come segue:

a) per posta, conformemente all'articolo 65;

b) con consegna a mano, conformemente all'articolo 66;

c) con la pubblicazione di un'inserzione, conformemente all'articolo 67.

Articolo 65 Notificazione per posta 1. I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione in forza dell'articolo 79 del regolamento di base sono notificati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. La notificazione a destinatari che non abbiano il domicilio, la sede o uno stabilimento nella Comunità e che non abbiano designato un rappresentante legale conformemente all'articolo 82 del regolamento di base, viene effettuata inviando i documenti tramite semplice lettera all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio. La notificazione si considera avvenuta per posta anche se la lettera viene rinviata in quanto non recapitabile al destinatario.

3. Quando la notificazione avviene tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, la raccomandata si considera consegnata al destinatario il decimo giorno successivo alla spedizione, salvo che la lettera non gli sia pervenuta o gli sia pervenuta in altra data; in caso di controversia, spetta all'Ufficio stabilire che la lettera è giunta a destinazione o stabilire la data in cui la lettera è stata recapitata al destinatario.

4. La notificazione tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di accettare la lettera o di accusarne ricevuta.

5. Negli altri casi di notificazione per posta, non contemplati dai paragrafi da 1 a 4, si applica la legge dello Stato sul territorio del quale la notificazione viene eseguita.

Articolo 66 Notificazione con consegna a mano Presso i locali dell'Ufficio può essere eseguita la notificaione di un documento con consegna a mano al destinatario, il quale ne accusa ricevuta. La notificazione si considera avvenuta anche se il destintario rifiuta di ricevere il documento o di accusare ricevuta.

Articolo 67 Inserzione Se non è possibile reperire l'indirizzo del destinatario o se la notificaione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 è risultata impossibile, anche dopo un secondo tentativo da parte dell'Ufficio, la notificazione viene eseguita tramite un'inserzione nella pubblicazione periodica di cui all'articolo 89 del regolamento di base. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità della pubblicazione dell'inserzione.

Articolo 68 Notificazione irregolare Se l'Ufficio non è in grado di provare che un documento pervenuto al destinatario è stato ritualmente notificato o se le disposizioni relative alla notificazione non sono state rispettate, il documento si considera notificato alla data stabilita dall'Ufficio come data di ricezione.

CAPO IV TERMINI ED INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO Articolo 69 Computo dei termini 1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni.

2. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si verifica il fatto considerato, fatto che può consistere in un atto o nella scadenza di un altro termine. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto è una notificazione, il fatto considerato è la ricezione del documento notificato.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, i termini possono decorrere dal quindicesimo giorno sucessivo al giorno della pubblicazione di un atto quando si tratta dell'inserzione di cui all'articolo 67, di una decisione dell'Ufficio non notificata all'interessato o di un atto di una parte che deve essere pubblicata.

4. Se è espresso in anni, il termine scade, dopo il numero di anni stabilito, nello stesso mese e nello stesso giorno del mese e del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

5. Se è espresso in mesi, il termine scade, dopo il numero di mesi stabilito, il giorno che porta lo stesso numero del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

6. Se è espresso in settimane, il termine scade, dopo il numero di settimane stabilito, il giorno che porta lo stesso nome del giorno in cui è avvenuto il fatto.

Articolo 70 Durata dei termini Se il regolamento di base o il presente regolamento specificano un termine che deve essere stabilito dall'Ufficio, tale termine non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi. In alcuni casi speciali il termine può essere prorogato per un massimo di sei mesi, su richiesta presentata prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 71 Proroga dei termini 1. Se un termine scade un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per poter ricevere i documenti o in cui, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, nella località in cui è situato l'Ufficio non viene distribuita la posta ordinaria, il termine è prorogato fino al primo giorno in cui l'Ufficio è aperto per poter ricevere i documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria. I giorni di cui alla prima frase sono decisi e comunicati dal presidente dell'Ufficio prima dell'inizio di ogni anno civile.

2. Se un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa e constatata e comunicata dal presidente dell'Ufficio.

3. Il dispositivo dei paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base, come pure agli uffici d'esame.

Articolo 72 Interruzione del procedimento 1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

a) decesso o incapacità giuridica del richiedente e del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o del richiedente una licenza che deve essere concessa dall'Ufficio o di un avente diritto ad usufruire di tale licenza o del rappresentante legale di dette parti;

b) impedimento giuridico sopravvenuto di dette parti a continuare il procedimento dinanzi all'Ufficio, derivante da un'azione contro i loro beni.

2. Se i dati necessari reltivi all'identità della persona autorizzata a continuare il procedimento come parte o del rappresentante legale sono stati iscritti nel registro, l'Ufficio comunica a tali persone e alle altre parti la prosecuzione del procedimento stessa dalla data decisa dall'Ufficio.

3. I termini riprendono a decorrere dal giorno in cui viene ripreso il procedimento.

4. L'interruzione del procedimento non incide sulla continuazione dell'esame tecnico o della verifica della varietà interessata da parte dell'ufficio d'esame, se le tasse relative a detto esame sono già state pagate all'Ufficio.

CAPO V RAPPRESENTANTE LEGALE Articolo 73 Nomina di un rappresentante legale 1. La nomina di un rappresentante legale viene comunicata all'Ufficio. Nella comunicazione sono indicati il nome e l'indirizzo del rappresentante legale; si applica, mutatis mutandis, l'articolo 2, paragrafi 2 e 3.

2. Salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, nella comunicazione di cui al paragrafo 1 viene indicato altresì la situazione di lavoratore subordinato rispetto alla parte. Un lavoratore subordinato di una parte non può essere designato come rappresentante legale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento di base.

3. La comunicazione non conforme al disposto dei paragrafi 1 e 2, viene considerata come non pervenuta.

4. Un rappresentante legale la cui nomina abbia cessato di avere effetto continua ad essere considerato rappresentante legale fino a quando detta cessazione non sia stata comunicata all'Ufficio. Salvo disposizioni contrarie, una nomina cessa di aver effetto nei confronti dell'Ufficio con la morte del rappresentato.

5. Se una pluralità di parti che agiscono congiuntamente non hanno comunicato all'Ufficio la nomina di un rappresentante legale, si presume che la parte indicata per prima in una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza che l'Ufficio deve concedere, o in un'opposizione, sia stata indicata come rappresentante legale o delle altre parti.

Articolo 74 Procura 1. Alla comunicazione all'Ufficio della nomina di un rappresentante legale, viene allegata la procura firmata, da inserire nel fascicolo, entro un termine che l'Ufficio può specificare, salvo disposizioni contrarie. Se la procura non viene presentata entro tale termine, gli atti compiuti dal rappresentante legale si considerano non avvenuti.

2. La procura può riguardare una pluralità di procedimenti e deve essere presentata in un numero di copie pari a quello dei procedimenti. Può essere presentata una procura generale che conferisce al rappresentante legale il potere di agire in tutti i procedimenti relativi alla parte rappresentata. È sufficiente un unico documento in cui è incorporata la procura generale.

3. Il presidente dell'Ufficio può determinare il contenuto della procura e mettere a disposizione gratuitamente i moduli necessari, ivi inclusi quelli relativi alla procura generale di cui al paragrafo 2.

CAPO VI RIPARTIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE SPESE Articolo 75 Ripartizione delle spese 1. La decisione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di un'altra decisione in merito ad un ricorso, regola altresì la questione delle spese.

2. In caso di ripartizione delle spese in base all'articolo 85, paragrafo 1 del regolamento di base, l'Ufficio indica tale ripartizione nella motivazione della decisione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una decisione in merito ad un ricorso. Le parti non possono far valere l'omissione di tale indicazione.

Articolo 76 Determinazione delle spese 1. Una domanda di determinazione delle spese è ammissibile soltanto se è stata presa la decisione in relazione alla quale è presentata la domanda stessa e, in caso di ricorso contro tale decisione, se la commissione di ricorso ha deciso in merito al ricorso stesso. Alla domanda va allegata una fattura delle spese, con le pezze d'appoggio.

2. Le spese possono essere determinate una volta che sia stata stabilita la loro attendibilità.

3. Alla parte che abbia sostenuto le spese di un'altra parte può essere imposto solo il rimborso delle spese di cui al paragrafo 4. Se la parte vincente in un procedimento è rappresentata da più di un agente, consulente o avvocato, sono a carico della parte soccombente soltanto le spese, di cui al paragrafo 4, riferite ad una di tali persone.

4. Le spese essenziali del procedimento includono quanto segue:

a) spese per testimoni e periti pagate dall'Ufficio;

b) spese di viaggio e diaria di una parte e di un agente, consulente o avvocato nominato come rappresentante legale dinanzi all'Ufficio, in base alla tabella tariffaria relativa ai testimoni e ai periti;

c) remunerazione di un agente, consulente o avvocato debitamente nominato come rappresentante legale da una parte dinanzi all'Ufficio, in base alla tabella tariffaria di cui all'allegato.

Articolo 77 Regolamento delle spese In caso di regolamento delle spese a norma dell'articolo 85, paragrafo 4 del regolamento di base, l'Ufficio conferma l'accordo in una comunicazione alle parti interessate. Se la comunicazione conferma anche gli importi da pagare, non è ammissibile una domanda di determinazione delle spese.

TITOLO V PUBBLICITÀ CAPO I REGISTRI, CONSULTAZIONE PUBBLICA E PUBBLICAZIONI Sezione 1 Registri Articolo 78 Dati relativi al procedimento e alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali da inserire nei registri 1. Nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono iscritti i seguenti « altri elementi » di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del regolamento;

a) data di pubblicazione, qualora la pubblicazione sia un evento rilevante ai fini del computo dei termini;

b) opposizioni e relative date, nomi ed indirizzi degli opponenti e dei loro rappresentanti legali;

c) data di priorità (data e Stato della domanda precedente);

d) azioni intentate contro le domande di cui all'articolo 98, paragrafo 4 e all'articolo 99 del regolamento relative al diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o estinzione di tali azioni.

2. Su richiesta, sono iscritti nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali i seguenti « altri elementi » di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del regolamento di base:

a) la costituzione di un diritto di garanzia o di un diritto reale su di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali fornita come garanzia o diritto reale,

b) le azioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 99 del regolamento di base, connesse con la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la decisione definitiva, o altra causa di estinzione di tali azioni.

3. Il presidente dell'Ufficio decide le modalità d'iscrizione e può decidere che dati ulteriori siano iscritti nei registri ai fini della gestione dell'Ufficio.

Articolo 79 Iscrizione nel registro del trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali 1. Ogni trasferimento di privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene iscritto nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali dietro presentazione o di prove documentali sufficienti o dell'atto di trasferimento o di documenti ufficiali che attestino il trasferimento o degli estratti dell'atto o dei documenti sufficienti a comprovare il trasferimento. L'Ufficio conserva copia di tali documenti nei propri fascicoli.

2. L'iscrizione di un trasferimento può essere rifiutata soltanto nel caso d'inosservanza del disposto del paragrafo 1 e dell'articolo 23 del regolamento di base.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a qualsiasi trasferimento di un diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la quale sia stata iscritta una domanda nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. I riferimenti al registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali si intendono fatti al registro delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Articolo 80 Requisiti di iscrizione nei registri Fatte salve altre disposizioni del regolamento di base o del presente regolamento, la domanda di iscrizione o di cancellazione dai registri può essere fatta da qualsiasi interessato. Essa deve essere presentata per iscritto ed essere corredata dei documenti d'appoggio.

Articolo 81 Requisiti per iscrizioni specifiche nei registri 1. Se una privativa comunitaria per ritrovati vegetali richiesta o concessa è coinvolta in un fallimento o in procedimenti analoghi, la circostanza viene iscritta gratuitamente nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, anche su richiesta dell'autorità nazionale competente. L'iscrizione viene parimenti cancellata gratuitamente su richiesta dell'autorità nazionale competente.

2. Il disposto dal paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle azioni di cui agli articoli 98 e 99 del regolamento di base e alla decisione definitiva o altra causa di estinzione di tali azioni.

3. In caso di identificazione di varietà iniziali e essenzialmente derivate da varietà iniziali, tutte le parti possono presentare, congiuntamente o separatamente, una richiesta di iscrizione al registro. La richiesta di una sola parte, è corredata di prove documentali sufficienti degli atti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera h) del regolamento di base, che sostituiscano la richiesta dell'altra parte.

4. La richiesta di iscrizione di una licenza contrattuale esclusiva o di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali data in garanzia od oggetto di diritto reale, deve essere corredata di prove documentali sufficienti.

Articolo 82 Consultazione pubblica 1. I registri sono accessibili al pubblico presso la sede dell'Ufficio.

2. A chiunque ne faccia richiesta, sono rilasciati estratti dei registri, previo pagamento di una tassa amministrativa.

3. Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali riconosciuti o delle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.

Sezione 2 Conservazione dei documenti, consultazione pubblica dei documenti e accesso alle sperimentazioni di coltura Articolo 83 Conservazione dei fascicoli 1. I documenti relativi al procedimento sono conservati in fascicoli contrassegnati da un numero per ogni procedimento, salvo i documenti relativi all'esclusione o alla ricusazione di membri della commissione di ricorso, di agenti dell'Ufficio o dell'ufficio d'esame interessato, che devono essere conservati a parte.

2. L'Ufficio conserva una copia del fascicolo di cui al paragrafo 1 (« copia del fascicolo ») che è considerata una copia completa ed autentica del fascicolo. Gli uffici d'esame conservano una copia dei documenti relativi alle procedure (« copia d'esame »), ma garantiscono in ogni momento il rilascio degli originali di cui l'Ufficio non dispone.

3. Il presidente dell'Ufficio può stabilire la forma del fascicolo da conservare.

Articolo 84 Consultazione dei documenti 1. Le domande di consultazione dei documenti sono presentate per iscritto all'Ufficio.

2. La consultazione dei documenti avviene presso la sede dell'Ufficio. Tuttavia, su richiesta, essa può avvenire presso la sede degli organismi nazionali riconosciuti o presso la sede delle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base, sul territorio dello Stato membro in cui il richiedente ha il proprio domicilio, la sede o uno stabilimento.

3. Su richiesta, la consultazione dei documenti avviene tramite il rilascio di copie dei documenti da parte dell'Ufficio al richiedente. Per tali copie sono esigibili tasse distinte. Su richiesta, la consultazione dei documenti può essere effettuata anche tramite comunicazione scritta delle informazioni contenute nei documenti. L'ufficio, tuttavia, può invitare l'interessato a consultare i documenti integrali, quando lo ritenga opportuno in considerazione della quantità di informazioni da fornire.

Articolo 85 Accesso alle sperimentazioni di coltura 1. Per avere accesso alle sperimentazioni di coltura va presentata richiesta scritta all'Ufficio. Col consenso dell'Ufficio, l'ufficio d'esame può dare accesso ai campi di sperimentazione.

2. Salvo il disposto dell'articolo 88, paragrafo 3 del regolamento di base, l'accesso generalizzato dei visitatori ai campi di sperimentazione può essere consentito, a condizione che tutte le varietà coltivate siano codificate e l'ufficio d'esame autorizzato abbia preso adeguate misure, approvate dall'Ufficio, per impedire l'esportazione di materiale e sia stato fatto il necessario per salvaguardare i diritti del richiedente o del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

3. Il presidente dell'Ufficio può decidere modalità procedurali per l'accesso alle sperimentazioni di coltura ed un controllo delle misure preventive di cui al paragrafo 2.

Articolo 86 Informazioni riservate Per il trattamento delle informazioni riservate, l'Ufficio mette gratuitamente a disposizione del richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali moduli per la presentazione di una richiesta di esclusione dalla consultazione pubblica di tutte le informazioni relative ai componenti, come previsto nell'articolo 88, paragrafo 3 del regolamento di base.

Sezione 3 Pubblicazioni Articolo 87 Bollettino ufficiale 1. Il documento da pubblicare almeno ogni due mesi conformemente all'articolo 89 del regolamento di base è denominato il Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, in prosieguo: « il Bollettino ufficiale ».

2. Il Bollettino ufficiale contiene anche le informazioni iscritte nei registri conformemente all'articolo 78, paragrafo 1, lettere c) e d), all'articolo 78, paragrafo 2 e all'articolo 79.

Articolo 88 Pubblicazione delle domande e di licenze che devono essere concesse dall'Ufficio e delle relative decisioni Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, la data di ricevimento di una domanda di licenza che deve essere concessa dall'Ufficio e di adozione della decisione in merito, i nomi e gli indirizzi delle parti e il tipo di decisione richiesta o adottata. Nel caso di una decisione di concessione di licenza obbligatoria, è pubblicato anche il contenuto della decisione.

Articolo 89 Pubblicazione dei ricorsi e delle relative decisioni Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale la data di ricezione di un ricorso e di adozione della relativa decisione, i nomi e gli indirizzi delle parti nel procedimento di ricorso e il tipo di decisione richiesta o adottata.

CAPO II COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA Articolo 90 Comunicazione delle informazioni 1. La comunicazione delle informazioni che devono essere scambiate conformemente all'articolo 90 del regolamento di base viene effettuata direttamente tra le autorità di cui a detto articolo.

2. La comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del regolamento di base da parte dell'Ufficio o all'Ufficio può avvenire gratuitamente tramite i competenti uffici per ritrovati vegetali degli Stati membri.

3. Il disposto del paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del regolamento, di base effettuata dall'ufficio d'esame o all'ufficio d'esame. L'Ufficio riceve una copia di tale comunicazione.

Articolo 91 Consultazione da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri o loro tramite 1. La consultazione dei fascicoli di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del regolamento di base viene eseguita su di una copia dei documenti originali del fascicolo, rilasciata dall'Ufficio esclusivamente a tal fine.

2. Durante il procedimento, le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi l'accesso ai documenti trasmessi dall'Ufficio. L'accesso è disciplinato dall'articolo 88 del regolamento di base; l'Ufficio non impone oneri a tal fine.

3. All'atto della trasmissione dei fascicoli alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica a quali restrizioni è soggetta la consultazione dei documenti relativi a domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente all'articolo 88 del regolamento di base.

Articolo 92 Procedura relativa alla rogatoria 1. Ogni Stato membro designa un'autorità centrale che si impegna a ricevere la rogatoria disposta dall'Ufficio e a trasmetterla alle autorità giudiziarie o alle altre autorità competenti affinché ne sia data esecuzione.

2. L'Ufficio redige la rogatoria nella lingua dell'autorità competente o allega una traduzione in tale lingua.

3. Salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, l'autorità giudiziaria o le altre autorità competenti applicano il diritto interno quanto alle procedure da seguire per dare esecuzione alla richiesta. In particolare, esse applicano adeguate misure di esecuzione forzata conformemente al proprio diritto interno.

4. L'Ufficio è informato del momento e del luogo in cui vengono prese misure di istruzione o altri atti giudiziari connessi ed informa le parti, i testimoni ed i periti interessati.

5. Su richiesta dell'Ufficio, le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti consentono la partecipazione degli agenti dell'Ufficio interessati e permettono loro di interrogare qualsiasi persona chiamata a deporre o direttamente o tramite l'autorità giudiziaria o d'altra autorità competente.

6. L'esecuzione della rogatoria non dà luogo ad alcun onere o tassa. Tuttavia, lo Stato membro in cui viene data esecuzione alla rogatoria può chiedere all'Ufficio il rimborso degli onorari dei periti e degli interpreti e delle spese derivanti dalla procedura di cui al paragrafo 5.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 93 Disposizioni transitorie 1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, l'Ufficio paga un'indennità all'ufficio d'esame per l'esecuzione dell'esame tecnico, corrispondente al rimborso completo delle spese sostenute. Anteriormente al 27 aprile 1997, il consiglio di amministrazione adotta metodi uniformi per calcolare le spese e voci uniformi di spesa, applicabili a tutti gli uffici d'esame incaricati.

2. Entro il 27 ottobre 1996 il consiglio di amministrazione decide circa le linee direttrici per i test di cui all'articolo 22; il presidente dell'Ufficio presenta una proposta per tali linee direttrici anteriormente al 27 aprile 1996, tenendo conto delle relazioni d'esame che fanno parte dei risultati di cui all'articolo 116, paragrafo 3 del regolamento di base.

3. Il richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell'articolo 116, paragrafi 1 o 2 del regolamento di base, fornisce una copia certificata dei risultati di cui all'articolo 116, paragrafo 3 del medesimo, fino al 30 novembre 1995. Tale copia deve contenere i documenti connessi con il procedimento di concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali e deve essere certificata dall'autorità dinanzi alla quale si è svolto tale procedimento. Se la copia certificata non viene fornita in tempo utile si applica l'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di base.

Articolo 94 Deroghe Nonostante l'articolo 27, paragrafo 1, l'Ufficio può prendere in considerazione relazioni d'esame concernenti i risultati di un esame tecnico su tale varietà eseguito a fini ufficiali in uno Stato membro, ed iniziato prima del 27 aprile 1996 a meno che il consiglio di amministrazione abbia deciso in merito alle linee direttrici per i test prima di tale data.

Articolo 95 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il disposto dell'articolo 27 si applica fino al 30 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(1) GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

(1) Vedi pagina 0 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(1) GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

(1) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(1) GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

(1) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

ALLEGATO

1. Il compenso da pagare ai testimoni e ai periti per le spese di viaggio e soggiorno di cui all'articolo 62, paragrafo 2 è calcolato come segue.

1.1. Spese di viaggio Per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o la sede e il luogo in cui avviene la procedura orale o l'istruzione:

a) l'importo di un biglietto ferroviario di prima classe, compresi i consueti supplementi, quando la distanza totale coperta con i collegamenti ferroviari più brevi non supera gli 800 km;

b) l'importo del biglietto aereo in classe turistica quando la distanza totale coperta con i collegamenti ferroviari più brevi supera gli 800 km o se il collegamento più breve comporta una traversata marittima.

1.2. Le spese di soggiorno sono pagate per un importo uguale all'indennità giornaliera di missione prevista per i funzionari di grado A4/A8 nell'articolo 13 dell'allegato settimo dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

1.3. Un testimone o un perito citato per una procedura dinanzi all'Ufficio riceve con la citazione un ordine di viaggio che indica gli importi che possono essere versati conformemente ai punti 1.1. e 1.2 ed un modulo per richiedere un anticipo delle spese. Prima che sia versato un anticipo ad un testimone o ad un perito, l'agente dell'Ufficio che ha ordinato l'istruzione o, in caso di procedura di ricorso, il presidente della commissione di ricorso competente deve verificare che l'interessato ne abbia diritto. Il modulo di richiesta di anticipo deve quindi essere rinviato all'Ufficio per la verifica.

2. Il compenso che può essere pagato ad un testimone per la perdita di reddito, previsto nell'articolo 62, paragrafo 3, è calcolato come segue.

2.1. Se un testimone deve assentarsi per un periodo totale inferiore o uguale a dodici ore, il compenso per la perdita di reddito è uguale ad un sessantesimo dello stipendio mensile di base di un agente dell'Ufficio di grado A4, primo scatto.

2.2. Se un testimone deve assentarsi per un periodo totale superiore a dodici ore, ha diritto al pagamento di un ulteriore compenso pari ad un sessantesimo dello stipendio di base di cui al punto 2.1, per ogni successivo periodo di dodici ore iniziato.

3. Il compenso da versare ai periti previsto all'articolo 62, paragrafo 3 è determinato caso per caso, tenendo conto della richiesta del perito stesso. L'Ufficio può decidere di invitare le parti della procedura a formulare le proprie osservazioni sulla cifra proposta. L'importo può essere pagato al perito soltanto se egli fornisce la prova, con pezze d'appoggio, che non è un agente dell'ufficio d'esame.

4. I compensi vesati ai testimoni o ai periti per la perdita di reddito o i compensi di cui ai punti 2 e 3 vengono effettuati dopo che il loro diritto ad ottenerli è stato accertato dall'agente dell'Ufficio che ha ordinato l'istruzione o, in caso di procedura di ricorso, dal presidente della commissione di ricorso competente.

5. La remunerazione di un agente, di un consulente o di un avvocato che svolgono le funzioni di rappresentante legale di una parte, come previsto dall'articolo 76, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera c) è a carico dell'altra parte sulla base dei seguenti tassi massimi:

a) in caso di ricorso, esclusa l'istruzione che comprenda audizione di testimoni, pareri di periti o ispezioni: 500 ECU b) in caso di istruzione nei procedimenti di ricorso che comporti audizione di testimoni, pareri di esperti o ispezioni: 250 ECU c) in caso di procedimenti di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali: 250 ECU.

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