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Document 31995L0040

Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

OJ L 182, 2.8.1995, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/40/oj

31995L0040

Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/08/1995 pag. 0014 - 0016


DIRETTIVA 95/40/CE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1995 recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/4/CE della Commissione (2) e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e in particolare l'articolo 2,

considerando che a norma della direttiva 92/76/CEE talune zone nella Comunità sono state riconosciute come « zone protette » in relazione a taluni organismi nocivi per un periodo che scade il 1° luglio 1995;

considerando che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Grecia, dall'Italia e dalla Francia, non sembra più opportuno mantenere le « zone protette » riconosciute in detti paesi per quanto concerne, per la Grecia, Ips sexdentatus Boerner, per l'Italia, Anthonomus grandis (Boh.) e Glomerella gossypii Edgerton e, per la Francia, Cephalcia lariciphila (Klug.) e Gilpinia hercyniae (Hartig), poiché tali organismi risultano presenti in alcune località;

considerando altresì che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Francia e dal Portogallo, è opportuno modificare l'estensione delle « zone protette » riconosciute in tali paesi per quanto concerne, per la Francia, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. e al. e, per il Portogallo, Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), poiché tali organismi sembrano ora essere presenti in talune parti delle pertinenti « zone protette »; che è altresì opportuno modificare l'estensione delle zone protette riconosciute per quanto concerne, per il Regno Unito, Cephalcia lariciphila (Klug.), Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller e Pissodes spp. (europee) e, per il Portogallo, Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg e Ips typographus Heer, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti piante ospite dei suddetti organismi;

considerando che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Svezia e dalla Finlandia, è opportuno estendere la superficie della zona protetta riconosciuta per la Svezia relativamente a Leptinotarsa decemlineata Say e riconoscere una zona protetta per la Finlandia relativamente a Leptinotarsa decemlineata Say;

considerando inoltre che il riconoscimento di « zone protette » aveva carattere provvisorio finché i risultati di appropriate indagini effettuate sotto il controllo di esperti della Commissione avessero confermato che uno o più degli organismi nocivi per i quali le zone erano state riconosciute come zone protette non erano endemici o stabiliti in dette zone, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 77/93/CEE;

considerando che per talune zone protette vi sono stati altri sviluppi in relazione agli organismi nocivi considerati, in seguito ai quali sono state effettuate indagini ad hoc; che è pertanto opportuno estendere il riconoscimento provvisorio per un altro periodo onde poter raccogliere informazioni sull'evoluzione in atto che saranno valutate dai suddetti esperti della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Le zone della Comunità elencate in allegato sono riconosciute come « zone protette » di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma della direttiva 77/93/CEE, nei confronti degli organismi nocivi indicati accanto ai loro nomi nell'allegato; per quanto concerne i punti (a) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, e 17, (b) 1, 2 e 3, (c) 1, 2, 3, 4, e 5, e (d) 1, 3, e 4, le suddette zone sono riconosciute per un periodo che scade il 1° aprile 1996.

Per quanto concerne l'Austria, la Finlandia e la Svezia, tali zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1996. »

Articolo 2

L'allegato della direttiva 92/76/CEE è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto nazionale emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 56.

(3) GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.

ALLEGATO

1. Al punto (a) 1, nella colonna di destra cancellare il termine « Italia ».

2. Al punto (a) 2, nella colonna di destra il termine « Portogallo » è sostituito da « Portogallo (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Açores) ».

3. Ai punti (a) 3 e 5, nella colonna di destra il termine « Francia » è cancellato e i termini « Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man) » sono sostituiti da « Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey) ».

4. Al punto (a) 4, nella colonna di destra il termine « Portogallo » è cancellato e il termine « Jersey » è aggiunto dopo « Irlanda del Nord ».

5. Ai punti (a) 7, 8, 9 e 11, nella colonna di destra è cancellato il termine « Portogallo ».

6. Al punto (a) 10, nella colonna di destra è cancellato il termine « Grecia ».

7. Al punto (a) 12, la colonna di destra è modificata come segue: « Spagna (Menorca e Ibiza), Irlanda, Portogallo (Azzorre e Madeira), Regno Unito, Svezia (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), Finlandia (i distretti di Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) ».

8. Al punto (a) 14, nella colonna di destra, i termini « Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man) » sono sostituiti da « Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey) ».

9. Al punto (b) 2, i termini « Francia [Champagne-Ardennes, Alsace (escluso il dipartimento Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon] » sono sostituiti da « Francia [Champagne-Ardennes, Alsace (escluso il dipartimento Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes (escluso il dipartimento Rhône), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento Puy de Dôme), Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Rousillon] ».

10. Al punto (c) 1, nella colonna di destra cancellare « Italia (Sicilia) ».

11. Ai punti (c) 2 e 3, nella colonna di destra i termini « Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man) » sono sostituiti da « Regno Unito (Irlanda del Nord) ».

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