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Document 31995D0410

95/410/CE: Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia

OJ L 243, 11.10.1995, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 15 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 182 - 185

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/410/oj

31995D0410

95/410/CE: Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 11/10/1995 pag. 0025 - 0028


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia

(95/410/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 1,

considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per il pollame da macellazione;

considerando che l'attuazione dei test microbiologici da parte di un'azienda si iscrive nel quadro delle garanzie complementari da fornire alla Finlandia e alla Svezia e apporta garanzie equivalenti a quelle risultanti dal programma operativo della Finlandia e della Svezia, riconosciuto dalle relative decisioni della Commissione;

considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le partite di volatili da macellazione in provenienza dai paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

considerando che per stabilire le norme relative al test microbiologico per campionatura occorre fissare il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare e il metodo microbiologico pe l'analisi dei campioni;

considerando che, per quanto riguarda la portata del test e i metodi da seguire, è opportuno fare riferimento al parere emesso dal comitato scientifico veterinario nella relazione del 10 giugno 1994;

considerando che tali test microbiologici non devono essere richiesti per i volatili da macellazione provenienti da un'azienda oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che, conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE, le disposizioni previste dalla presente decisione tengono conto del programma operativo adottato e attuato dalla Finlandia e dalla Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 ter della direttiva 90/539/CEE, le spedizioni di pollame da macellazione a destinazione della Finlandia e della Svezia sono sottoposte alle norme previste dagli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Il test microbiologico previsto in materia di salmonelle dall'articolo 10 ter della direttiva 90/539/CEE è effettuato conformemente all'allegato A.

Articolo 3

1. Il pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia è accompagnato dall'attestato definito nell'allegato B.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può:

- accompagnare il certificato modello 5 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE oppure

- essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione elaborata alla luce di una relazione basata sul risultato dei programmi operativi attuati dalla Finlandia e dalla Svezia e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente decisione, procede alla revisione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 1998.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

(1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

ALLEGATO A

1. Metodo di campionatura

La campionatura del branco deve essere effettuata 14 giorni prima della macellazione. I campioni compositi di feci, ciascuno costituito da campioni distinti di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, sono prelevati a caso e in diversi punti del fabbricato in cui sono stati allevati i volatili o, se questi possono accedere liberamente a più fabbricati di una stessa azienda, in ogni gruppo di detti fabbricati.

2. Numero di campioni da prelevare

Numero di campioni distinti di feci da prelevare per costituire un campione composito:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Metodo microbiologico di analisi dei campioni

L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione di salmonelle deve essere effettuata conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579:1993. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può tuttavia autorizzare, in singoli casi, metodi che offrano garanzie equivalenti.

ALLEGATO B

ATTESTATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che il pollame da macellazione è stato sottoposto con esito negativo all'esame previsto dalle disposizioni della decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento d'origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (1). Fatto a . ,il Timbro . . Firma . Nome e cognome (in lettere maiuscole) . Qualifica (1) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 25.>FINE DI UN GRAFICO>

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