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Document 31994R1868

Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

OJ L 197, 30.7.1994, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 060 P. 5 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 060 P. 5 - 7
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 176 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 176 - 178

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; abrogato da 32009R0072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1868/oj

31994R1868

Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0004 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1868/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996 (4), stabilisce che, qualora la produzione di fecola di patate nella Comunità superi 1,5 milioni di tonnellate nelle campagne 1993/1994 o 1994/1995, spetti al Consiglio di decidere le misure da prendere; che la produzione della campagna 1993/1994 supera tale massimale;

considerando che il settore della fecola di patate non è soggetto a restrizioni della produzione e in particolare alla messa a maggese applicabile nel settore dei cereali; che tutte le disposizioni adottate a favore del settore della fecola di patate devono comunque essere compatibili con il controllo della produzione che è necessario tanto in questo quanto in altri settori;

considerando che in ordine al controllo della produzione la misura più adeguata per quanto riguarda il meccanismo di versamento dei premi alla produzione di fecola di patate è quella dell'istituzione di un regime di contingenti;

considerando che è opportuno assegnare ad ogni Stato membro nel quale tale fecola sia stata prodotta, un contingente determinato in base al quantitativo medio di fecola ivi prodotto nel corso delle campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 e per il quale sia stato riscosso un premio; che a tale contingente si applica un adeguamento proporzionale con riguardo al contingente totale per la Comunità di 1,5 milioni di tonnellate;

considerando che a Danimarca, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi dovrebbe essere assegnato un contingente da utilizzare nelle campagne 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;

considerando che, nel caso della Germania, il passaggio dall'economia pianificata esistente nei nuovi Laender prima della riunificazione ad un'economia di mercato e le conseguenti modifiche nelle strutture di produzione agricola e gli investimenti necessari giustificano l'adozione di un periodo di riferimento diverso, vale a dire il 1992/1993, e l'incremento di 90 000 tonnellate del quantitativo prodotto durante tale periodo, nonché la creazione di una riserva per la Germania per coprire la produzione derivante da investimenti avviati in maniera irreversibile prima del 1° gennaio 1994 ove ciò non possa essere ottenuto entro il limite del contingente assegnato alla Germania; che tali quantitativi non possono essere forniti nell'ambito di un contingente comunitario di 1,5 milioni di tonnellate; che è quindi necessario aggiungerli a tale cifra:

considerando che è opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie, in base al quantitativo medio di fecola da esse prodotto durante le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 per le quali è stato ricevuto un premio, ovvero sulla base della quantità di fecola prodotta unicamente durante la campagna 1992/1993 per la quale è stato ricevuto il premio, a scelta dello Stato membro, e in base agli investimenti riguardanti la produzione di fecola effettuati da dette fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994;

considerando che, per tener conto dell'eventuale ristrutturazione del mercato nel settore della fecola di patate la Commissione presenterà al Consiglio, alla fine del triennio qui considerato e successivamente a scadenze triennali, una relazione sull'assegnazione dei contingenti, se del caso corredata di opportune proposte; che, in tale sede sarà esaminata la situazione dei nuovi produttori di fecola di patate;

considerando che i condizionamenti strutturali del settore della produzioni di fecola, rendono necessaria l'istituzione di un premio per la produzione di fecola di patate relativo al contingente attribuito ad ogni impresa; che, per proteggere i produttori di patate, il pagamento del premio deve essere subordinato al pagamento del prezzo minimo per la quantità di patate necessaria per produrre il quantitativo di fecola corrispondente al contingente della fecoleria:

considerando che le fecolerie non devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate che darebbe luogo ad una produzione di fecola superiore al contingente loro assegnato; che eventuali quantitativi di fecola prodotti in eccesso rispetto a tale contingente devono essere esportati dalla Comunità senza il beneficio di alcuna restituzione all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori sotto elencati sono assegnati i seguenti contingenti di produzione di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998:

Danimarca 178 460 tonnellate

Germania 591 717 tonnellate

Spagna 2 000 tonnellate

Francia 281 516 tonnellate

Paesi Bassi 538 307 tonnellate

Totale 1 592 000 tonnellate

È costituita una riserva di un massimo di 110 000 tonnellate per coprire la produzione in Germania nel corso della campagna di commercializzazione 1996/1997 a condizione che tale produzione derivi da investimenti avviati in maniera irreversible prima del 31 gennaio 1994. La Germania può utilizzare detta riserva solo dopo l'esaurimento di ogni contingente disponibile derivante dalla cessazione di attività di imprese che producono fecola di patate. L'utilizzazione della riserva da parte della Germania è subordinata al riconoscimento della Commissione che sono state osservate suddette condizioni.

2. Per le campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, ogni Stato membro produttore ripartisce il contingente di cui al paragrafo 1 tra le fecolerie, basandosi, a sua scelta, su uno dei seguenti elementi:

- la quantità media di fecola di patate da esse prodotta nel corso delle campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, per le quali le imprese hanno beneficiato del premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93, oppure

- la quantità di fecola da esse prodotta nella campagna di commercializzazione 1992/1993, per la quale hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93.

Ove necessario, lo Stato membro produttore tiene anche conto, facendo riferimento a criteri oggettivi, degli investimenti che sono stati effettuati dalle fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994 e che non hanno dato luogo ad un aumento della produzione nel periodo di riferimento scelto da tale Stato membro.

Articolo 3

1. Entro il 31 ottobre 1997, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, corredata eventualmente di adeguate proposte. Tale relazione tiene conto dell'evoluzione del mercato della fecola di patate nonché di quello dell'amido.

2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 43 del trattato entro il 30 novembre 1997, e successivamente a scadenze triennali, ripartisce il contingente triennale fra gli Stati membri, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 31 dicembre 1997, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri comunicano agli interessati le modalità di assegnazione dei contingenti per le tre campagne di commercializzazione successive.

Articolo 4

È proibito alle fecolerie di concludere contratti di coltivazione di patate con i produttori per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per coprire il contingente loro assegnato, di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5

Un premio di 18,43 ecu per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (5), per i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto al contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1o gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione.

A tale titolo non è versata alcuna restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre al contingente relativo a tale campagna, fino al 5 % del contingente di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, il contingente della campagna successiva è ridotto in proporzione.

Articolo 7

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da imprese che non acquistano patate per le quali sono concessi i pagamenti compensativi di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né beneficiano della restituzione di cui all'articolo 7 di tale regolamento.

Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Esse riguardano, in particolare, le norme applicabili in caso di fusioni, di mutamenti di proprietà e di avviamento o cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie, nonché qualsiasi misura specifica necessaria per agevolare la transizione tra il sistema finora in uso e quello introdotto dal presente regolamento.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1543/93 è abrogato con decorrenza 1° luglio 1995. Qualsiasi rinvio al regolamento (CEE) n. 1543/93 deve intendersi fatto al presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 5.(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.(5) GU n L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1866/94 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

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