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Document 31994D0959

94/959/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce i metodi di controllo per accertare se gli allevamenti bovini in Finlandia possono conservare la qualifica «ufficialmente indenni da tubercolosi»

OJ L 371, 31.12.1994, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 239 - 240
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 239 - 240

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogato da 397D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/959/oj

31994D0959

94/959/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce i metodi di controllo per accertare se gli allevamenti bovini in Finlandia possono conservare la qualifica «ufficialmente indenni da tubercolosi»

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1994 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0239


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1994 che stabilisce i metodi di controllo per accertare se gli allevamenti bovini in Finlandia possono conservare la qualifica «ufficialmente indenni da tubercolosi» (94/959/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/42/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 14,

considerando che in Finlandia più del 99,9 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE, e in possesso dei requisiti prescritti per ottenere tale qualifica da almeno dieci anni; che ogni anno, negli ultimi sei anni, sono stati riscontrati casi di tubercolosi bovina in non più di un allevamento su ogni 10 000 allevamenti;

considerando che tutti i bovini macellati in Finlandia vengono sottoposti a un'ispezione sanitaria post mortem, eseguita da un veterinario ufficiale;

considerando che, per consentire agli allevamenti finlandesi di conservare la qualifica «ufficialmente indenni da tubercolosi», occorre stabilire opportune misure di controllo, compatibili con la particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in Finlandia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un sistema di identificazione che consenta di risalire all'allevamento d'origine e di transito di ogni bovino.

2. Ogni bovino macellato deve essere sottoposto ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale.

3. Ogni sospetto di tubercolosi in un bovino vivo, morto o macellato deve essere notificato all'autorità competente.

4. In ogni caso l'autorità competente predispone le indagini necessarie per eliminare o confermare il sospetto, comprese le ricerche a monte per l'allevamento d'origine e di transito. Se, al momento dell'ispezione sanitaria post mortem o della macellazione, vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi, l'autorità competente sottopone i tessuti lesi ad un'analisi di laboratorio.

5. La qualifica di «ufficialmente indenne da tubercolosi» degli allevamenti d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa e la sospensione è mantenuta fino a quando le analisi cliniche e di laboratorio o le reazioni alla tubercolina non abbiano infirmato l'esistenza della tubercolosi bovina.

6. Se le analisi cliniche o di laboratorio o le reazioni alla tubercolina confermano il sospetto di tubercolosi, la qualifica di «ufficialmente indenne da tubercolosi» degli allevamenti di origine e di transito è revocata.

Articolo 2

Il ritiro della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi verrà mantenuto fino a quando:

- tutti gli animali ritenuti contagiati siano stati allontanati dall'allevamento;

- i locali e il materiale siano stati disinfettati;

- tutti gli animali restanti di età superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali, eseguite a norma dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, la prima delle quali sia stata effettuata almeno sei mesi dopo l'allontanamento dell'animale contagiato e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Articolo 3

Informazioni su eventuali allevamenti infetti, nonché una relazione epidemiologica, vanno immediatamente comunicate alla Commissione, fermo restando che per allevamento infetto si intende un allevamento d'origine o di transito in cui hanno soggiornato uno o più bovini per i quali sia stata accertata la presenza del «micobacterium bovis».

Articolo 4

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.(2) GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 26.

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