EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0404

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

OJ L 47, 25.2.1993, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 129 - 139
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 129 - 139
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 110 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 110 - 120

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/404/oj

31993R0404

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 25/02/1993 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0129


REGOLAMENTO (CEE) N. 404/93 DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 1993 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane allegato alla convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, di cui all'articolo 136 del trattato, in particolare il paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli non possono prescindere dalla definizione di una politica agraria comune e che quest'ultima deve prevedere, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli capace di assumere configurazioni diverse a seconda dei prodotti;

considerando che negli Stati membri produttori di banane esistono attualmente organizzazioni nazionali di mercato intese a garantire ai coltivatori lo smaltimento dei loro prodotti sul mercato nazionale, con proventi proporzionati ai costi di produzione; che tali organizzazioni nazionali di mercato prevedono l'applicazione di restrizioni quantitative che ostacolano la realizzazione di un mercato comune delle banane; che alcuni degli Stati membri non produttori offrono un trattamento particolarmente favorevole allo smaltimento delle banane provenienti dagli Stati ACP, mentre altri applicano un sistema d'importazione liberale, che prevede addirittura, nel caso di uno Stato membro, una situazione tariffaria privilegiata; che questa disparità di situazioni nuoce alla libera circolazione delle banane all'interno della Comunità e all'introduzione di un regime comune degli scambi con i paesi terzi e che nella prospettiva della realizzazione del mercato interno occorre istituire un'organizzazione comune dei mercati equilibrata e flessibile nel settore delle banane che si sostituisca ai vari regimi nazionali;

considerando che, fermi restando la preferenza comunitaria e gli obblighi internazionali della Comunità, detta organizzazione comune dei mercati deve consentire lo smaltimento sul mercato comunitario, a prezzi equi tanto per i produttori quanto per i consumatori, delle banane di produzione interna e di quelle originarie dei paesi ACP fornitori tradizionali, senza recare pregiudizio alle importazioni di banane originarie di altri paesi terzi fornitori e garantendo al contempo proventi sufficienti per i produttori;

considerando che, per consentire l'approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità omogenea e soddisfacente nel rispetto delle specificità e delle diverse varietà prodotte e per garantire lo smaltimento dei prodotti comunitari a prezzi che permettano il conseguimento di un reddito adeguato, è d'uopo introdurre norme comuni di qualità per le banane fresche e, se del caso, norme di commercializzazione per i prodotti trasformati a base di banane;

considerando che, per ricavare massimi proventi dalle banane prodotte nella Comunità, è opportuno incoraggiare la formazione di organizzazioni di produttori, in particolare mediante la concessione di un aiuto all'avviamento; che occorre che i membri di tali organizzazioni siano tenuti a commercializzare per il tramite delle stesse la totalità della loro produzione, in modo che esse possano svolgere un efficace ruolo di concentrazione dell'offerta; che è altresì opportuno consentire la formazione di altri tipi di associazioni, delle quali facciano parte organizzazioni di produttori e rappresentanti di operatori che intervengono in altre fasi del ciclo economico del prodotto; che in un momento successivo sarà opportuno definire le condizioni alle quali siffatte associazioni, rappresentative di altre attività del processo economico, potranno svolgere azioni d'interesse generale, nel qual caso anche i non aderenti potrebbero essere vincolati, a livello locale o regionale, alle disposizioni che regolano il loro funzionamento; che le organizzazioni di cui trattasi potrebbero anche venir consultate in occasione dell'elaborazione dei programmi ed intervenire attivamente nella realizzazione di azioni a carattere strutturale, attuate nell'ambito dell'organizzazione dei mercati;

considerando che è necessario porre rimedio alle carenze strutturali che limitano la competitività della produzione comunitaria, in particolare per aumentare la produttività; che i pertinenti programmi devono venir definiti all'interno dei quadri comunitari di sostegno per ciascuna regione di produzione, nell'ambito della cooperazione tra la Commissione, le autorità nazionali e regionali e coinvolgendo quanto più possibile, nella definizione degli interventi da attuare, i vari tipi di organizzazioni del settore delle banane cui è stato fatto sopra riferimento;

considerando che, grazie alle organizzazioni nazionali di mercato, i coltivatori di banane hanno potuto sinora ricavare sul mercato proventi sufficienti a sostenere i costi di produzione e a salvaguardare la loro attività; che, tenendo conto del fatto che l'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati non deve porre i produttori in una situazione meno favorevole di quella in cui attualmente si trovano e che può incidere sui prezzi praticati a livello nazionale, appare opportuno erogare un aiuto compensativo per coprire la perdita di proventi che potrebbe derivare dall'applicazione del nuovo sistema e per mantenere la produzione comunitaria ai costi determinati dalla peculiare situazione strutturale fino a quando quest'ultima non sarà stata adeguata mediante l'applicazione di apposite misure; che è opportuno prevedere un adeguamento dell'aiuto per prendere in considerazione l'aumento della produttività e l'evoluzione delle diverse qualità;

considerando che in alcune regioni produttrici assai limitate della Comunità, caratterizzate da condizioni di produzione particolarmente inadatte alla coltivazione delle banane ed idonee piuttosto all'introduzione di colture alternative, è opportuno incentivare l'abbandono definitivo della produzione di banane mediante la concessione di un premio alla cessazione della bananicoltura; che, per limitare i costi economici dell'operazione, è necessario che l'estirpazione avvenga quanto prima possibile;

considerando che le prospettive della produzione e del consumo comunitari devono venir valutati di anno in anno nell'ambito di un bilancio di previsione; che detto bilancio deve poter essere rettificato nel corso dell'anno, per tener conto di condizioni particolari, segnatamente climatiche;

considerando che per permettere una commercializzazione soddisfacente delle banane raccolte nella Comunità nonché dei prodotti originari degli Stati ACP nel quadro degli accordi previsti dalla convenzione di Lomé, mantenendo per quanto possibile i flussi commerciali tradizionali, occorre prevedere ogni anno l'apertura di un contingente tariffario; che nell'ambito di tale contingente, da un lato, le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette a un'imposizione pari a 100 ecu per tonnellata, che corrisponde al dazio della tariffa doganale comune attualmente vigente e, dall'altro, le importazioni di banane ACP non effettuando tradizionali beneficiano di dazio zero conformemente ai suddetti accordi; che si debbono prevedere disposizioni per consentire che il volume dei contingenti tariffari sia rettificato per rispecchiare le variazioni della domanda nella Comunità fissata nel bilancio di previsione;

considerando che le importazioni che non rientrano nel contingente tariffario devono essere gravate da un dazio doganale di livello tale da permettere lo smaltimento della produzione comunitaria nonché dei quantitativi ACP tradizionali in condizioni accettabili;

considerando che le importazioni di banane ACP tradizionali non rientrano nel contingente a dazio zero e che esse sono effettuate nell'ambito di quantitativi tradizionali che tengono conto di specifici investimenti già realizzati nel quadro di programmi di aumento della produzione;

considerando che, per rispettare i suddetti obiettivi tenendo nel contempo conto delle peculiarità della commercializzazione delle banane, il contingente tariffario deve essere gestito effettuando una distinzione tra operatori che hanno in precedenza commercializzato banane dei paesi terzi e banane ACP non tradizionali, da un lato, e operatori che hanno in precedenza commercializzato banane prodotte nella Comunità e banane ACP tradizionali, dall'altro, riservando un quantitativo disponibile per i nuovi operatori che hanno recentemente intrapreso o che intraprenderanno un'attività commerciale in questo settore;

considerando che, per non perturbare le attuali relazioni commerciali pur consentendo una certa evoluzione delle strutture di commercializzazione, il rilascio dei certificati d'importazione per ciascun operatore, distinti in base alle categorie summenzionate, deve essere effettuato tenendo conto del quantitativo medio di banane commercializzate da quest'ultimo nel corso dei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati statistici;

considerando che, nell'adottare i criteri complementari ai quali devono attenersi gli operatori, la Commissione seguirà il principio del rilascio dei certificati alle persone fisiche o giuridiche che si sono assunte il rischio commerciale della commercializzazione delle banane e rispetterà l'esigenza di evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione;

considerando che, tenuto conto delle strutture di commercializzazione, il censimento degli operatori e la definizione dei quantitativi commercializzati da utilizzare come riferimento per il rilascio dei certificati devono essere effettuati dagli Stati membri in base a modalità e criteri adottati dalla Commissione;

considerando che la gestione delle importazioni, in particolare nell'ambito del contingente tariffario, richiede un regime basato sul rilascio di certificati d'importazione e sul deposito di una cauzione;

considerando che la Commissione deve poter prendere adeguate misure per far fronte a gravi perturbazioni o rischi di perturbazioni del mercato, tali da mettere in pericolo il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato;

considerando che il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato verrebbe compromesso dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti nazionali concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano applicabili nel settore delle banane;

considerando che per agevolare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, delle finalità indicate dagli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che la sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati di cui al presente regolamento potrebbe determinare, all'entrata in vigore dello stesso, un rischio di perturbazione del mercato interno; che occorre quindi, dal 1o luglio 1993, lasciare alla Commissione la facoltà di adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione del nuovo regime;

considerando che è d'uopo ampliare il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli (4), in modo da consentire che, nell'ambito di tale regolamento, si provveda a verificare l'osservanza delle norme, introdotte per le banane;

considerando l'importanza sociale, economica, culturale e ambientale della coltura della banana nelle regioni comunitarie dei dipartimenti francesi d'oltremare, di Madera, delle Azzorre, di Algarve, di Creta, di Laconia e delle isole Canarie, regioni caratterizzate dalla loro insularità dalla lontananza e dal ritardo strutturale aggravato, in taluni casi, dalla dipendenza economica da tale coltura;

considerando che è opportuno analizzare il funzionamento del presente regolamento dopo un periodo intermedio di applicazione nonché entro il decimo anno dalla sua entrata in vigore, per poter esaminare il nuovo regime che dovrà essere applicato dopo tale scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

2. Tale organizzazione comune dei mercati disciplina i seguenti prodotti:

"" ID="1">ex 0803> ID="2">Banane, escluse le banane da cuocere, fresche o essiccate"> ID="1">ex 0811 90 90> ID="2">Banane congelate"> ID="1">ex 0812 90 90> ID="2">Banane temporaneamente conservate"> ID="1">1106 30 10> ID="2">Farine, semolini e polveri di banane"> ID="1">ex 2006 00 90> ID="2">Banane cotte negli zuccheri o candite"> ID="1">ex 2007 10> ID="2">Preparazioni omogeneizzate di banane"> ID="1">ex 2007 99 39

ex 2007 99 90> ID="2">Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane"> ID="1">ex 2008 99 48

ex 2008 99 69

ex 2008 99 99> ID="2">Banane altrimenti preparate o conservate"> ID="1">ex 2008 92 50

ex 2008 92 79

ex 2008 92 91

ex 2008 92 99> ID="2">Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate"> ID="1">ex 2009 80> ID="2">Succhi di banane

">

3. La campagna di commercializzazione va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

TITOLO I Norme comuni di qualità e di commercializzazione

Articolo 2

1. Norme di qualità che tengono conto delle diverse varietà prodotte vengono stabilite per le banane destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco, escluse le banane da cuocere.

2. Norme di commercializzazione possono altresì venir stabilite per i prodotti trasformati a base di banane.

Articolo 3

1. Salvo deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 27, i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni possono essere commercializzati all'interno della Comunità esclusivamente se conformi a dette norme.

2. Per accertare se i prodotti rispettano le norme di qualità, gli organismi designati dagli Stati membri effettuano un controllo di conformità.

Articolo 4

Le norme di qualità o di commercializzazione, le fasi di commercializzazione che devono seguire i prodotti, nonché le misure intese a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni degli articoli 2 e 3, comprese le misure attinenti ai controlli, sono adottate seconda la procedura prevista all'articolo 27.

TITOLO II Organizzazioni di produttori e procedure di concertazione

Articolo 5

1. Ai fini del presente regolamento si intende per « organizzazione di produttori » ogni organizzazione di produttori di banane esistente nella Comunità che:

a) è costituita per iniziativa dei produttori stessi, segnatamente allo scopo:

- di promuovere, per uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione,

- di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici adeguati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in questione;

b) può dimostrare di disporre di un volume minimo di produzione commercializzabile e di un numero minimo di produttori aderenti;

c) prevede, nel proprio statuto, disposizioni che:

- impongono ai produttori l'obbligo di far effettuare l'immissione sul mercato di tutta la loro produzione di uno o più dei prodotti per cui hanno aderito tramite l'organizzazione di produttori,

- garantiscono ai produttori l'esercizio del controllo sull'organizzazione stessa e sulle sue decisioni,

- penalizzano le eventuali infrazioni dei produttori aderenti alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori,

- impongono il pagamento di un contributo a carico degli aderenti,

- disciplinano l'adesione di nuovi aderenti;

d) emana norme per valutare la produzione, norme di produzione e, segnatamente, norme volte a migliorare la qualità, nonché norme di commercializzazione;

e) tiene una contabilità specifica per quanto riguarda le attività connesse alle banane;

f) infine, è riconosciuta dallo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 2.

2. Gli Stati membri accordano il riconoscimento alle organizzazioni interessate che ne facciano richiesta, sempreché offrano una sufficiente garanzia circa la durata e l'efficacia della loro azione, in particolare con riguardo ai compiti di cui al paragrafo 1, e soddisfino le condizioni stabilite al medesimo paragrafo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri concedono alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiare la loro costituzione e ad agevolare il funzionamento amministrativo.

2. Si applicano l'articolo 14, paragrafi 1, 3 e 5 e l'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5).

Articolo 7

1. Associazione di produttori od organizzazioni di produttori costituite al fine di realizzare una o più azioni d'interesse comune possono partecipare alla definizione delle azioni di cui ai programmi operativi previsti dall'articolo 10. Tra i membri delle associazioni in parola possono figurare anche trasformatori e commercianti.

2. Le azioni d'interesse comune di cui al paragrafo 1 possono riguardare in particolare la ricerca applicata, la formazione dei produttori, una strategia per la qualità e lo sviluppo di metodi di produzione che rispettino l'ambiente.

Articolo 8

1. Il Consiglio definisce, secondo la procedura prevista di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni relative all'azione e le condizioni per il riconoscimento di unioni di operatori cui facciano capo una o più attività economiche connesse alla produzione, alla commercializzazione o anche alla trasformazione delle banane, costituite in particolare allo scopo di:

- garantire una migliore conoscenza del mercato, della sua prevedibile evoluzione e delle condizioni di commercializzazione

e

- ridurre la frammentazione dell'offerta, orientare la produzione e promuovere il miglioramento qualitativo per meglio soddisfare il fabbisogno del mercato e la domanda dei consumatori.

2. Le disposizioni da adottare comportano tra l'altro, ferme restando alcune condizioni da determinare, la possibilità di un'estensione ai non aderenti delle norme emanate da tali unioni di operatori, purché queste siano sufficientemente rappresentative e sempreché dette norme rivestano un interesse generale per l'intero settore e la loro estensione rispetti le regole di concorrenza previste dal trattato.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

TITOLO III Regime degli aiuti

Articolo 10

1. Nell'ambito della cooperazione tra Commissione e autorità nazionali e regionali, le autorità competenti degli Stati membri possono elaborare, all'interno dei quadri comunitari di sostegno per le regioni ammissibili, programmi operativi che definiscano gli interventi da attuare nel settore delle banane al fine di conseguire almeno due dei seguenti obiettivi:

- applicare una strategia incentrata sugli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti della zona, che tenga conto della prevedibile evoluzione dei costi e del mercato,

- migliorare l'utilizzazione delle risorse nel rispetto dell'ambiente,

- aumentare la competitività.

2. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti coinvolgono per quanto possibile nella definizione delle azioni previste al medesimo paragrafo gli operatori organizzati, associati o riuniti, di cui rispettivamente agli articoli 5, 7 e 8, o che intervengono nell'intero ciclo economico delle banane, nonché i centri di ricerca scientifica ed economica.

3. La definizione, l'approvazione e l'attuazione delle misure di cui trattasi nell'ambito dei programmi operativi avvengono nel rispetto dei vigenti regolamenti per la gestione dei fondi strutturali.

Articolo 11

Nell'ambito della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le unioni di operatori di cui rispettivamente agli articoli 5, 7 e 8 possono essere invitate ad illustrare alle autorità competenti i loro pareri in merito alla realizzazione degli interventi da proporre.

Articolo 12

1. Un aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito è concesso ai produttori comunitari membri di un organizzazione di produttori riconosciuta che commercializzino sul mercato comunitario banane conformi alle norme comuni. L'aiuto può tuttavia essere corrisposto anche ad un singolo produttore che si trovi ad operare in condizioni particolari, segnatamente dal punto di vista geografico, le quali non gli consentano di aderire ad un'organizzazione di produttori.

2. Il quantitativo massimo di banane comunitarie commercializzate che può dar diritto alla concessione dell'aiuto compensativo è fissato a 854 000 t (peso netto). Esso è così ripartito tra le regioni produttrici della Comunità:

1) 420 000 t per le isole Canarie,

2) 150 000 t per la Guadalupa,

3) 219 000 t per la Martinica,

4) 50 000 t per Madera, le Azzorre e l'Algarve,

5) 15 000 t per Creta e la Laconia.

La ripartizione quantitativa per regione può essere adeguata entro i limiti del quantitativo massimo previsto per la Comunità.

3. L'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra:

- il « reddito forfettario di riferimento » delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità e

- il « reddito medio alla produzione » ottenuto sul mercato comunitario durante l'anno di cui trattasi per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità.

4. Il « reddito forfettario di riferimento » è determinato:

- in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella Comunità e commercializzate durante un periodo di riferimento da determinare, anteriore al 1o gennaio 1993, secondo la procedura prevista all'articolo 27,

- previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob.

Esso è riveduto dalla Commissione all'atto della fissazione dell'aiuto dopo un triennio, tenendo conto in particolare dell'aumento della produttività e dell'evoluzione delle diverse qualità.

5. Il « reddito medio alla produzione » per le banane della Comunità è determinato, per ogni anno:

- in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella Comunità e commercializzate durante l'anno di cui trattasi,

- previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob.

6. Anteriormente al 1o marzo di ogni anno la Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 27 l'aiuto compensativo per l'anno precedente.

Un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il loro reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comuitario.

7. Previa costituzione di una cauzione, possono venir versati anticipi calcolati in base all'aiuto compensativo concesso per l'anno precedente.

8. Nel 1993 la Commissione procede ad un esame intermedio dell'evoluzione dei redditi medi alla produzione per l'anno in corso. In base a tale esame, essa può concedere anticipi secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 13

1. Un premio unico alla cessazione della bananicoltura è concesso ai produttori comunitari.

2. La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario:

a) di procedere o far procedere, nel 1993 o nel 1994, in una sola volta e nel corso di un periodo da determinarsi, all'estirpazione:

- di tutti i banani della sua azienda, se la superficie di quest'ultima investita a banani ha un'estensione inferiore a cinque ettari;

- di almeno la metà dei banani della sua azienda, se la superficie di quest'ultima investita a banani ha un'estensione pari o superiore a cinque ettari;

b) di rinunciare, per un periodo di vent'anni a decorrere dall'anno di estirpazione, ad effettuare impianti di banane nell'azienda in questione.

Le superfici sulle quali si è proceduto ad impiantare banani dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e gli appezzamenti aventi un'estensione inferiore a 0,2 ha non possono beneficiare del premio.

3. L'ammontare del premio è fissato a 1 000 ecu/ha. Tale importo può essere modulato in funzione di condizioni proprie a talune zone, secondo la procedura prevista all'articolo 27.

4. La Commissione può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 27, uno Stato membro ad escludere dal beneficio del premio alla cessazione dalla bananicoltura i produttori di zone in cui la sparizione di tale coltura avrebbe effetti negativi, in particolare sulle condizioni microclimatiche e pedologiche, nonché sulla situazione ambientale e paesaggistica.

5. La concessione del premio qui considerato è compatibile con l'erogazione degli aiuti previsti al titolo III del regolamento (CEE) n. 3763/91 (6), al titolo II del regolamento (CEE) n. 1600/92 (7) e al titolo III del regolamento (CEE) n. 1601/92 (8), nonché con l'erogazione di aiuti strutturali in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 (9) e (CEE) n. 4253/88 (10).

Articolo 14

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Tuttavia, le modalità d'applicazione degli articoli 6 e 10 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

TITOLO IV Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 15

Il presente titolo si applica soltanto ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 ad eccezione delle banane da cuocere.

Ai fini del presente titolo:

1) « le importazioni tradizionali dai paesi ACP » corrispondono ai quantitativi, stabiliti nell'allegato, esportati da ciascun fornitore ACP tradizionale della Comunità; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate « banane ACP tradizionali »;

2) « le importazioni non tradizionali dai paesi ACP » corrispondono ai quantitativi esportati da paesi ACP eccedenti il quantitativo definito al punto 1); le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate « banane ACP non tradizionali »;

3) « le importazioni dai paesi terzi non ACP » corrispondono ai quantitativi esportati dagli altri paesi terzi; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate « banane di paesi terzi »;

4) « le banane comunitarie » sono le banane prodotte nella Comunità;

5) « commercializzare » e « commercializzazione » si riferiscono all'immissione sul mercato, esclusa la fase in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore finale.

Articolo 16

1. Ogni anno viene elaborato un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni ed esportazioni.

2. Il bilancio di previsione è predisposto tenendo conto

- dei dati disponibili riguardanti i quantitativi, ripartiti secondo l'origine, delle banane commercializzate nella Comunità durante l'anno precedente,

- delle previsioni riguardanti la produzione e la commercializzazione delle banane comunitarie,

- delle previsioni riguardanti le importazioni di banane ACP tradizionali,

- delle previsioni riguardanti i consumi, basate in particolare sulle recenti tendenze dei consumi e sull'evoluzione dei prezzi di mercato.

3. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio può essere riveduto durante la campagna. In tal caso il contingente tariffario di cui all'articolo 18 è adeguato secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 17

Le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato, cauzione che rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro questo termine o sia effettuata solo in parte.

Articolo 18

1. Per ogni anno è aperto un contingente tariffario di due milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell'ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un'imposizione pari a 100 ecu/t le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.

Per il secondo semestre del 1993 il volume del contingente tariffario è fissato a un milione di tonnellate (peso netto).

Qualora la domanda comunitaria, determinata in base al bilancio di cui all'articolo 16 aumenti, il volume del contingente è aumentato in misura corrispondente, secondo la procedura prevista all'articolo 27. Se necessario, detta revisione è effettuata entro il 30 novembre che precede la campagna in questione.

2. Al di fuori del contingente di cui al paragrafo 1

- le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad un'imposizione pari a 750 ecu/t,

- le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un'imposizione pari a 850 ecu/t.

3. I quantitativi di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali riesportati fuori dalla Comunità non rientrano nel contingente di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

1. Il contingente tariffario è aperto, a decorrere dal 1o luglio 1993, secondo la seguente ripartizione:

a) il 66,5 % per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali;

b) il 30 % per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali;

c) il 3,5 % per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali.

Le possibilità d'importazione in applicazione delle lettere a) e b) sono offerte agli operatori stabiliti nella Comunità che hanno commercializzato in proprio un quantitativo minimo, da determinare, di banane delle provenienze sopracitate.

I criteri complementari ai quali devono attenersi gli operatori sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 27. Gli Stati membri compilano l'elenco degli operatori e stabiliscono i quantitativi medi per gli operatori di cui al paragrafo 2.

2. Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. I quantitativi da prendere in considerazione per la categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettera a) sono costituiti dalle vendite di banane di paesi terzi e/o di banane ACP non tradizionali. Nel caso degli operatori di cui al paragrafo 1, lettera b), sono prese in considerazione le vendite di banane ACP tradizionali e/o di banane comunitarie. Le banane di paesi terzi e/o le banane ACP non tradizionali importate in base a certificati rilasciati ai sensi del paragrafo 1, lettera b) non sono prese in considerazione nel determinare i diritti da stabilire in virtù del paragrafo 1, lettera a), cosicché la ripartizione originaria dei certificati fra le due categorie di operatori rimane invariata.

Per quanto riguarda il secondo semestre del 1993, ogni operatore ottiene il rilascio di certificati in base alla metà del quantitativo medio annuo commercializzato durante gli anni 1989-1991.

3. Qualora il volume delle domande dei nuovi operatori superi i quantitativi fissati in applicazione del paragrafo 1, lettera c), ad ogni domanda viene applicata una percentuale uniforme di riduzione.

I quantitativi eventualmente disponibili sono riassegnati agli operatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), alle condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 27.

4. Nell'ipotesi di un aumento del contingente tariffario, il quantitativo disponibile supplementare è attribuito agli operatori delle categorie di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

Articolo 20

La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 27, adotta e rivede il bilancio di previsione di cui all'articolo 16.

Secondo la medesima procedura, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo. Tali modalità possono vertere in particolare sui seguenti aspetti:

- misure complementari relative al rilascio dei certificati, alla loro durata di validità, alle condizioni di trasmissibilità, nonché al meccanismo di cauzioni necessarie; tali modalità possono anche comportare la determinazione di un termine di riflessione;

- periodicità del rilascio dei certificati;

- quantitativo minimo di banane commercializzate di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma.

TITOLO V Disposizioni generali

Articolo 21

1. Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento, nell'ambito dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sono vietate:

- la riscossione di qualsivoglia tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale;

- l'applicazione di qualsivoglia limitazione quantitativa o misura di effetto equivalente.

2. Il contingente tariffario previsto dal protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane allegato alla convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, di cui all'articolo 136 del trattato, è soppresso.

Articolo 22

Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione si applicano con riguardo alla classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è recepita nella tariffa doganale comune.

Articolo 23

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate, fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione.

3. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Essa può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 24

Salvo diversamente disposto dal presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 25

1. Le misure previste dagli articoli 12 e 13 costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (11).

2. Le misure previste dagli articoli 6 e 10 sono cofinanziate dalla sezione orientamento del FEAOG.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la definizione delle condizioni che devono risultare rispettate prima del versamento di aiuti finanziari da parte della Comunità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 26

1. È istituito un comitato di gestione delle banane, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 27

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 28

Il comitato può esaminare qualsiasi altro problema che il presidente sollevi sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 29

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie all'attuazione del presente regolamento, in particolare fornendo ragguagli circa:

- le disposizioni adottate per l'applicazione e il controllo delle norme comuni di qualità;

- le organizzazioni di produttori;

- le disposizioni riguardanti i programmi-quadro regionali per le banane e la loro realizzazione;

- le disposizioni adottate per la gestione dell'eventuale aiuto compensativo;

- l'elenco degli operatori;

- i dati relativi alla produzione e ai prezzi;

- i quantitativi di banane comunitarie, di banane ACP tradizionali, di banane ACP non tradizionali e di banane di paesi terzi commercializzati sul loro territorio;

- le prospettive di produzione e consumo nell'anno seguente.

Articolo 30

Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 27, le misure transitorie stimate opportune.

Articolo 31

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1319/85:

1) il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - controllo per verificarne la conformità alle norme di qualità o ad alcuni dei loro requisiti;

a) dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72, ritirati dal mercato conformemente agli articoli 15 e 15 bis o acquistati conformemente agli articoli 19 e 19 bis di detto regolamento, nonché

b) dei prodotti del settore delle banane, disciplinati dal regolamento (CEE) n. 404/93 (*);

1 (*) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1 »;

2) il testo del quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

« - verifica della rilevazione dei corsi di cui agli articoli 17 e 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72. »

Articolo 32

Al più tardi al termine del terzo anno di applicazione del presente regolamento e, in ogni caso, all'atto della revisione del reddito forfettario di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 4, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul funzionamento del presente regolamento.

Tale relazione comporta in particolare l'analisi dell'evoluzione del flusso di commercializzazione delle banane comunitarie di paesi terzi e ACP in seguito all'applicazione del presente regime. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte appropriate.

Entro il 31 dicembre 2001 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una seconda relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata di opportune proposte inerenti al nuovo regime applicabile dopo il 31 dicembre 2002.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 232 del 10. 9. 1992, pag. 3.

(2) GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 99.

(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 39.

(5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23).

(6) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(7) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(8) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(9) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(10) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(11) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

ALLEGATO

Quantitativi tradizionali di banane degli Stati ACP Tonnellate/peso netto Côte d'Ivoire 155 000

Camerun 155 000

Suriname 38 000

Somalia 60 000

Giamaica 105 000

Saint Lucia 127 000

Saint Vincent e Grenadine 82 000

Dominica 71 000

Belize 40 000

Capo Verde 4 800

Grenada 14 000

Madagascar 5 900

857 700

Top