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Document 31993L0015

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

OJ L 121, 15.5.1993, p. 20–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 185 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 185 - 200
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 220 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 220 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 14 - 30

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; abrogato da 32014L0028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/15/oj

31993L0015

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 15/05/1993 pag. 0020 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0185


DIRETTIVA 93/15/CEE DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1) ,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che l'articolo 8 A stabilisce che il mercato interno debba essere attuato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sicurezza, si basa su un livello di protezione elevato;

considerando che la libera circolazione dei prodotti implica che siano soddisfatte talune condizione essenziali; in particolare che la libera circolazione degli esplosivi presuppone l'armonizzazione delle legislazioni riguardanti l'immissione degli esplosivi nel mercato;

considerando che gli esplosivi per uso civile formano oggetto di normative nazionali particolareggiate, soprattutto per quanto concerne i requisiti di sicurezza e di sicurezza pubblica; che tali normative nazionali stabiliscono, in particolare, che le autorizzazioni all'immissione nel mercato siano concesse soltanto se gli esplosivi soddisfano ad una serie di prove;

considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel mercato implica che le disposizioni nazionali divergenti siano armonizzate per garantire la libera circolazione di questi prodotti, senza che vengano abbassati gli attuali livelli ottimali di sicurezza e di sicurezza pubblica;

considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali cui devono soddisfare le prove di conformità degli esplosivi; che, per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali, è molto utile la disponibilità di norme armonizzate a livello europeo per quanto concerne, in particolare, i metodi di prova degli esplosivi; che tali norme non esistono attualmente;

considerando che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare l'attuale forma non vincolante; che, a tal fine, il comitato europeo per la standardizzazione (CEN) è stato riconosciuto come uno dei due organismi competenti per adottare norme armonizzate, in conformità degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione, il CEN ed il CENELEC, ratificati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, si intende per norma armonizzata un testo contenente specifiche tecniche adottato dal CEN, su mandato della Commissione, in conformità della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(4) , e agli orientamenti generali di cui sopra;

considerando che la decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica(5) , ha creato i mezzi armonizzati in materia di procedure di valutazione della conformità; che l'applicazione dei suddetti moduli agli esplosivi consente di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi incaricati di attuare procedure di valutazione della conformità tenendo conto della natura degli esplosivi;

considerando che in materia di sicurezza le norme relative al trasporto degli esplosivi formano oggetto di convenzioni e di accordi internazionali; che a livello internazionale esistono «raccomandazioni» delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, compresi gli esplosivi, la cui sfera d'applicazione oltrepassa l'ambito comunitario; che pertanto la presente direttiva non concerne le norme relative al trasporto;

considerando che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza del pubblico; che si prevede di preparare una direttiva complementare al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda la definizione dei prodotti di cui alla presente direttiva, ci si deve rifare alla definizione di tali prodotti quale prevista dalle «raccomandazioni» precitate;

considerando che la presente direttiva include nel suo campo di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi relativi; che, siccome le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi(6) ;

considerando che deve essere garantita anche la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori che producono o impiegano gli esplosivi; che è attualmente in preparazione una direttiva complementare, che concernerà soprattutto la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori nel quadro della produzione, del deposito e dell'impiego degli esplosivi;

considerando che, nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla sicurezza pubblica a causa della detenzione o dell'impiego illeciti di esplosivi o di munizioni che rientrano nella presente direttiva, conviene consentire agli Stati membri di derogare, a date condizioni, alle disposizioni della presente direttiva in materia di trasferimenti;

considerando infine che si devono stabilire meccanismi di cooperazione amministrativa e che è opportuno al riguardo che le autorità competenti si conformino al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola(7) ;

considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi e di munizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli esplosivi definiti al paragrafo 2.

2. Per esplosivi, si intendono le materie e gli oggetti considerati tali nelle «Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose» e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni.

3. La presente direttiva non riguarda:

- gli esplosivi, comprese le munizioni, destinati ad essere utilizzati, in conformità della legislazione nazionale, dalle forze armate e dalla polizia;

- gli articoli pirotecnici;

- le munizioni, salvo per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19.

4. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- «Raccomandazioni delle Nazioni Unite»: le raccomandazioni stabilite dal comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pubblicate da tale organizzazione (Libro arancione), nella versione modificata vigente alla data di adozione della presente direttiva;

- «sicurezza»: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;

- «sicurezza pubblica»: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico;

- «armaiolo»: la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, nolo, riparazione o trasformazione di armi da fuoco e di munizioni;

- «licenza di trasferimento»: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno della Comunità;

- «impresa del settore degli esplosivi»: qualsiasi persona giuridica o fisica che possieda una licenza o autorizzazione di fabbricazione, stoccaggio, utilizzazione, trasferimenti o commercio degli esplosivi;

- «immissione sul mercato»: qualsiasi prima messa a disposizione, a titolo gratuito o oneroso, di esplosivi di cui alla presente direttiva in vista di una loro distribuzione e/o utilizzazione nel mercato comunitario;

- «trasferimento»: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno del territorio della Comunità eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito.

5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri designino talune sostanze non contemplate dalla presente direttiva come esplosivi in virtù di una legge o di una regolamentazione nazionale.

CAPO II Armonizzazione delle legislazioni relative agli esplosivi

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono vietare, ridurre od ostacolare l'immissione nel mercato degli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che ne soddisfano i requisiti.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva possano essere immessi nel mercato comunitario solo se sono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva, se sono muniti della marcatura CE quale descritta all'articolo 7 e se sono stati sottoposti ad una valutazione della loro conformità secondo le procedure di cui all'allegato II.

3. Se gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva formano oggetto di altre direttive concernenti altri aspetti che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che i prodotti succitati sono ritenuti conformi anche alle disposizioni di queste altre direttive ad essi applicabili.

Articolo 3

Gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza figuranti all'allegato I ad essi applicabili.

Articolo 4

1. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all'articolo 3, gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

2. La Commissione preciserà i lavori realizzati nel settore delle norme armonizzate nell'ambito della relazione che è fatta al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della direttiva 83/189/CEE e che è prevista all'articolo 11, paragrafo 2 della citata direttiva.

Articolo 5

Allorquando uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 4 non soddisfino interamente le esigenze essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, presentandone le ragioni. Detto comitato esprime senza indugio un parere.

Visto il parere del succitato comitato, la Commissione notifica agli Stati membri le misure da prendere per quanto riguarda le norme e la pubblicazione di cui all'articolo 4.

Articolo 6

1. Le procedure di attestato di conformità degli esplosivi fabbricati in serie sono le seguenti:

a) l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, parte 1 e, a scelta del fabbricante:

- la conformità al tipo (modulo C) prevista all'allegato II, parte 2; ovvero

- la procedura relativa alla garanzia di qualità della produzione (modulo D) prevista all'allegato II, parte 3; ovvero

- la procedura relativa alla garanzia di qualità del prodotto (modulo E) prevista all'allegato II, parte 4; ovvero

- la verifica su prodotto (modulo F) prevista all'allegato II, parte 5; ovvero

b) la verifica di un unico prodotto (modulo G) prevista all'allegato II, parte 6,

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per espletare le procedure di valutazione della conformità sopra menzionata nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri d'identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'elenco degli organismi notificati in cui figurano il loro numero d'identificazione nonché i compiti per i quali essi sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

Gli Stati membri applicano i criteri minimi enunciati nell'allegato III per la valutazione degli organismi da notificare. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione stabiliti dalle norme armonizzate corrispondenti, soddisfino i criteri minimi pertinenti.

Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica se accerta che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui al secondo comma. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 7

1. La marcatura CE di conformità è apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sugli esplosivi o su una lastra di identificazione fissata su di essi. La piastra di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata.

L'allegato IV riporta il modello da utilizzare per la marcatura CE.

2. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni proprie ad ingannare i terzi sul significato ed il grafismo o la marcatura CE. Tuttavia può essere apposto sugli esplosivi qualsiasi altro marchio, purché non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3. Fatto salvo l'articolo 8:

a) la constatazione da parte di uno Stato membro dell'indebita apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire la conformità del prodotto per quanto concerne le disposizioni sulla marcatura e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro;

b) nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure appropriate per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 8

1. Lo Stato membro che constati che un esplosivo, munito della marcatura CE di conformità ed impiegato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere la sicurezza, prende tutte le misure provvisorie utili per ritirare tale esplosivo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi e, in particolare, se la non conformità risulta:

- dall'inosservanza dei requisiti essenziali,

- da una scorretta applicazione delle norme,

- o da una lacuna di tali norme.

2. La Commissione si consulta il più presto possibile con le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, essa constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se invece la Commissione, dopo tale consultazione, constata che la misura è ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la decisione.

Nel caso particolare in cui le misure di cui al paragrafo 1 siano motivate da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia le procedure di cui all'articolo 5.

3. Se un esplosivo non conforme è munito della marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente prende nei confronti dell'autore della dichiarazione le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

CAPO III Disposizioni relative alla circolazione e al controllo degli esplosivi nella Comunità

Articolo 9

1. Gli esplosivi oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi seguenti.

2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinati nella presente direttiva non vengono più effettuati in quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunità.

3. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti di questo o questi Stati membri, che devono approvarlo.

4. Se uno Stato membro ritiene che esiste un problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 3, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che, senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13.

5. Se l'autorità competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che lo presenterà all'autorità competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima.

6. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che non siano richieste esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 7. L'autorità competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, ma che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento.

7. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di deteminare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o su una parte dello stesso, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti:

- il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, si accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione;

- il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento;

- una descrizione completa dell'esplosivo in questione e i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;

- le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione;

- il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;

- le date previste di partenza e di arrivo;

- se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri.

Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalità, le informazioni relative al trasferimento.

8. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio conformemente alla presente direttiva, i destinatari o gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi, a richiesta delle autorità competenti interessate gli acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di partenza, nonché agli Stati membri di transito.

9. Nessun fornitore potrà trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7.

Articolo 10

1. Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di munizioni in seguito a vendita per corrispondenza.

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di munizioni verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

- il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

- l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;

- il numero di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;

- i dati che consentono l'identificazione di dette munizioni ed inoltre l'indicazione che esse hanno formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

- il mezzo di trasferimento;

- la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le munizioni fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia un'autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino alla loro destinazione. Questo documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

Anteriormente al trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire da cui il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di munizioni sono comunicati agli armaioli che hanno ottenuto un'autorizzazione per il trasferimento di munizioni senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

5. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di munizioni, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

Le informazioni che gli Stati membri ricevono in applicazione delle procedure previste al presente articolo sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito.

Articolo 11

In deroga all'articolo 9, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo 10, uno Stato membro nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti.

Queste misure rispettano il principio di proporzionalità. Esse non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione déguisée nel commercio tra Stati membri.

Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

CASO IV Altre disposizioni

Articolo 12

1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per la messa in applicazione della presente direttiva. Essi indicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalità di cui agli articoli 9 e 10.

2. Ai fini della messa in applicazione della presente direttiva, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica in particolare per tener conto delle future modifiche delle «Raccomandazioni» delle Nazioni Unite.

Articolo 14

Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione, quali sono previste dall'articolo 1, paragrafo 4.

Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. Le condizioni d'applicazione del presente comma vengono adottate secondo la procedura del comitato di cui all'articolo 13.

Le imprese in questione tengono un registro delle loro operazioni per poter soddisfare agli obblighi previsti dal presente articolo.

I documenti di cui al presente articolo sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'operazione registrata, anche se l'impresa ha cessato la propria attività. Essi devono essere prontamente messi a disposizione per un controllo eventuale su richiesta delle autorità competenti.

Articolo 15

Gli Stati membri provvedono a che gli esplosivi siano muniti di una marcatura appropriata.

Articolo 16

Quando uno Stato membro rilascia una licenza o un'autorizzazione per consentire di esercitare un'attività di fabbricazione di esplosivi, esso controlla, in particolare, la capacità delle persone responsabili a garantire il rispetto degli impegni tecnici che assumono.

CAPO V Disposizioni finali

Articolo 17

Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Articolo 18

Ciascuno Stato membro adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di sequestrare qualsiasi prodotto che rientri nel campo d'applicazione della presente direttiva qualora esistano prove sufficienti che tale prodotto sarà oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illecito.

Articolo 19

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anteriormente al 30 settembre 1993.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 giugno 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1o gennaio 1995.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento dall'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2002, gli Stati membri ammettono l'immissione nel loro mercato degli esplosivi conformi alle normative nazionali vigenti nel loro territorio anteriormente al 31 dicembre 1994.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG

(1) GU n. C 121 del 13. 5. 1992, pag. 19.

(2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 128 e GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 90/230/CEE della Commissione (GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15).

(5) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 13.

(6) GU n. L 256 del 13. 9. 1991, pag. 51.

(7) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 4).

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA I. Requisiti generali

1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati.

2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate.

II. Requisiti speciali

1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprietà. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste.

a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione.

b) La stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto.

c) La sensibilità agli urti e alle frizioni.

d) La compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilità chimica e fisica.

e) La purezza chimica dell'esplosivo.

f) La resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidità o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilità.

g) La resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo.

h) L'idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, di masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni.

i) La sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri.

j) Il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato.

k) Le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza.

l) La capacità dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramento durante il deposito fino alla «data di scadenza» indicata dal produttore.

m) L'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.

2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti:

A) Esplosivi detonanti

a) Il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione.

b) Gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce.

c) I gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.

B) Cordoncini detonanti, micce di sicurezza e cordoncini di accensione

a) Il rivestimento dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza e dei cordoncini di accensione devono avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono esposti ad una sollecitazione meccanica normale.

b) I parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti.

c) I cordoncini detonanti selezionati devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.

C) Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato)

a) I detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili.

b) I detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità.

c) La capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità.

d) I tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano.

e) Le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi, resistenza, ecc.)

f) I fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.

D) Propellenti e propellenti per endoreattori

a) Questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati.

b) Se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione.

c) I propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.

ALLEGATO II

1) MODULO B: Esame «CE del tipo»

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa.

2. La domanda di esame «CE del tipo» dev'essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva. Deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e contenere, nella misura necessaria alla valutazione:

- una descrizione generale del tipo;

- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

- un elenco delle norme di cui all'articolo 4, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui a detto articolo;

- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;

- i rapporti sulle prove effettuate.

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 4 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 4;

4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche all'apparecchio o al sistema di protezione approvati che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

2) MODULO C: Conformità al tipo

1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i corrispondenti requisiti della presente direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto fabbricato al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva.

3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

4. Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua o fa effettuare gli esami del prodotto ad intervalli aleatori. Un campione opportuno del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 4, oppure a prove equivalenti intese a verificare la conformità della produzione ai requisiti della direttiva corrispondente. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato prende gli opportuni provvedimenti.

Il fabbricante appone nel corso del processo di fabbricazione, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il simbolo di identificazione di quest'ultimo.

3) MODULO D: Garanzie di qualità della produzione

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa agli obblighi del punto 2 si accerta e dichiara che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano ai requisiti della presente direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE dev'essere accompagnato dal contrassegno d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove degli apparecchi finiti secondo quanto specificato al punto 3. Esso è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli apparecchi interessati ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e in materia di qualità degli esplosivi;

- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa ai requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano alla corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il mandatario informano l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continuerà a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;

- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

4) MODULO E: Garanzia di qualità del prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa agli obblighi del punto 2 si accerta e dichiara che gli esplosivi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo». Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE dev'essere accompagnato dal contrassegno d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per l'ispezione finale degli esplosivi e le prove, secondo quanto specificato al punto 3. Esso è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli esplosivi ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di esplosivi previsti;

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

3.2. Nel quadro del sistema di qualità ciascun esplosivo viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme pertinenti di cui all'articolo 4, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva. Tutti in criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e rapporti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e in materia di qualità del prodotto;

- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di qualità;

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per i sistemi di qualità che soddisfano alla corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare agli oblighi derivanti dal sistema di qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- la documentazione tecnica;

- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite non preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

- la documentazione di cui al punto 3.1, terzo trattino;

- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

5) MODULO F: Verifica su prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, garantisce e dichiara che gli esplosivi cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli esplosivi al tipo oggetto dell'attestato «di esame CE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva. Egli appone la marcatura CE su ciascuno esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dell'esplosivo ai corrispondenti requisiti della direttiva mediante controllo e prova di ciascun esplosivo come specificato al paragrafo 4.

Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità durante un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.

4. Verifica mediante controllo e prova di ogni esplosivo

4.1. Tutti gli esplosivi vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, definite nella norma e nelle norme applicabili di cui all'articolo 4, o prove equivalenti per verificare la conformità al tipo e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo contrassegno di identificazione su ciascun apparecchio approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

6) MODULO G: Verifica di un unico prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante si accerta e dichiara che l'esplosivo, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai corrispondenti requisiti della direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE sull'esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina l'esplosivo e procede alle opportune prove, in conformità delle pertinenti norme di cui all'articolo 4 o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio contrassegno di identificazione sull'esplosivo approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'esplosivo ai requisiti della direttiva, nonché di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento.

La documentazione contiene, se necessario, ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del prodotto;

- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo o il sistema di protezione;

- un elenco delle norme di cui all'articolo 4 applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 4;

- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;

- i rapporti sulle prove effettuate.

ALLEGATO III

CRITERI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi da essi controllati, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali esplosivi. Quanto sopra non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo.

2. L'organismo ed il personale incaricati del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica, liberi da qualsiasi pressione e incentivi, soprattutto di carattere finanziario, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, provenienti in particolare da persone o associazioni di persone interessate dai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale sufficiente e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve altresì poter accedere al materiale occorrente per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di:

- una buona formazione tecnica e professionale;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esegue ed una sufficiente pratica degli stessi;

- la capacità necessaria per redigere gli attestati, i processi verbali e le relazioni che concretizzano i controlli effettuati.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve dipendere dal numero dei controlli eseguiti, né dai risultati di questi ultimi.

6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile a meno che essa sia assunta dallo Stato in base al diritto nazionale o che i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno intesa alla sua applicazione.

ALLEGATO IV

MARCATURA DI CONFORMITÀ La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo la seguente rappresentazione grafica:

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura devono essere rispettate le proporzioni risultanti dalla rappresentazione grafica graduata di cui sopra.

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