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Document 31992H0048

92/48/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi

OJ L 19, 28.1.1992, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1992/48/oj

31992H0048

92/48/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 28/01/1992 pag. 0032 - 0033


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che gli intermediari assicurativi sono un fattore importante nella distribuzione dei prodotti assicurativi negli Stati membri; che la realizzazione del mercato interno comporterà l'aumento della gamma di prodotti grazie alla libertà di prestazione dei servizi; che la competenza professionale degli intermediari assicurativi è un elemento essenziale per la tutela degli assicurati e di coloro che cercano una assicurazione; che non tutti gli Stati membri richiedono per l'assunzione dell'attività di intermediario assicurativo o di specifiche categorie di intermediari il possesso di cognizioni e di attitudini generali, commerciali e professionali; che tali cognizioni sono in linea di massima desiderabili per tutti gli intermediari assicurativi e che sono necessarie misure per accrescere la convergenza;

considerando che la direttiva 77/92/CEE del Consiglio (1), in mancanza del riconoscimento reciproco dei diplomi e di coordinamento immediato, stabilisce misure per agevolare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi per l'assunzione e lo svolgimento di attività di agente e di mediatore di assicurazioni; che tali misure sono transitorie;

considerando che dovrebbe essere lasciato agli Stati membri o, in certi casi, alle loro imprese di assicurazione o organizzazioni di categoria riconosciute conformemente al trattato CEE il compito di stabilire l'esatto livello di cognizioni generali, commerciali e professionali considerato appropriato per garantire che gli assicurati e le persone che cercano un'assicurazione siano adeguatamente informati ed assistiti, tenendo conto del tipo di intermediario in questione;

considerando che, se del caso, è desiderabile che gli intermediari assicurativi soddisfino anche a requisiti professionali quali l'assicurazione di responsabilità professionale, nonché l'idoneità e l'onorabilità; che dovrebbe esistere coerenza con le norme della Comunità che impongono obblighi patrimoniali agli intermediari che maneggiano denaro del cliente prestandogli il loro aiuto nella gestione e nel perfezionamento dei contratti di assicurazione;

considerando che è opportuno chiarire la definizione di indipendenza dei mediatori di assicurazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia della direttiva 90/619/CEE del Consiglio (2) agli intermediari assicurativi;

considerando che gli intermediari assicurativi competenti dovrebbero essere registrati nei rispettivi Stati membri e che tale registrazione dovrebbe essere una condizione per l'assunzione e l'esercizio dell'attività di intermediazione nel campo assicurativo; che i registri centrali dovrebbero distinguere tra intermediari assicurativi dipendenti e indipendenti;

considerando che una raccomandazione, non essendo vincolante nei confronti degli Stati membri ai quali è indirizzata per quanto riguarda l'obiettivo da realizzare, pur sollecitandone la cooperazione su base volontaria, dovrebbe essere un mezzo efficace per dar loro modo di adottare, se del caso, le disposizioni adeguate,

RACCOMANDA: 1. che gli Stati membri provvedano affinché gli intermediari assicurativi insediati sul loro territorio siano tenuti a soddisfare ai requisiti professionali e all'obbligo di registrazione in conformità con le disposizioni di cui all'allegato;

2. che gli Stati membri informino la Commissione entro 36 mesi dalla notifica della presente raccomandazione del testo delle principali leggi, regolamenti, disposizioni amministrative che sono state adottate o dei provvedimenti presi da organismi di categoria o imprese di assicurazione per quanto riguarda la presente raccomandazione e informino la Commissione di qualsiasi altra modifica in materia. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 14. (2) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50.

ALLEGATO

REQUISITI PROFESSIONALI E REGISTRAZIONE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione « intermediario assicurativo » è definito il soggetto che assume o svolge un'attività quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c) della direttiva 77/92/CEE del Consiglio in qualità di lavoratore autonomo o di dipendente salariato.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presente raccomandazione si applica a tutti gli intermediari assicurativi quali definiti all'articolo 1.

2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la presente raccomandazione ai soggetti che vendono prodotti assicurativi che non impongono conoscenze di carattere generale o specifico e che coprono il rischio di perdita o danno a beni forniti dal soggetto in questione la cui attività professionale principale è diversa da quella di prestare consulenza o di vendere prodotti assicurativi.

3. Gli organi di direzione di un'impresa che assume e pratica l'attività di intermediazione assicurativa debbono comprendere un numero adeguato di persone che possiedono le cognizioni e le attitudini generali, commerciali e professionali imposte dall'articolo 4, paragrafo 2.

È fatta raccomandazione agli Stati membri di far sì che tali imprese offrano una formazione di base in materia destinata ai loro dipendenti addetti alla mediazione di prodotti assicurativi.

Articolo 3

Indipendenza degli intermediari

I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/92/CEE informano:

- le persone che cercano di assicurare o riassicurare un rischio dei legami giuridici od economici diretti nei confronti di un'impresa di assicurazione o le eventuali partecipazioni in tali imprese o di tali imprese che possono incidere sulla completa libertà di scelta di un'impresa di assicurazione e

- l'organismo competente designato dallo Stato membro della dispersione dell'attività tra le varie imprese di assicurazione nel precedente anno.

Articolo 4

Competenza professionale

1. L'assunzione e lo svolgimento dell'attività di intermediario assicurativo sono soggetti al possesso dei requisiti professionali di cui ai paragrafi 2-5.

2. Gli intermediari assicurativi debbono possedere cognizioni e attitudini generali, commerciali e professionali. Gli Stati membri, ove necessario, chiedono diversi livelli di cognizioni ed attitudini per la categoria di intermediari di cui all'articolo 3. Il livello di tali cognizioni ed attitudini è determinato dagli Stati membri.

Tali livelli e la loro pratica applicazione possono essere anche determinati e disciplinati da organismi di categoria riconosciuti di uno Stato membro.

Subordinatamente alla supervisione degli Stati membri tali livelli e la loro pratica applicazione possono anche essere determinati e gestiti da un'impresa di assicurazioni che assume la responsabilità e risponde delle attività praticate dalla categoria di intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/92/CEE.

3. Un intermediario assicurativo deve contrarre un'assicurazione di responsabilità professionale o possedere un'altra garanzia comparabile per i danni dovuti a negligenza nell'esercizio della sua professione, a meno che tale assicurazione sia già fornita da un'impresa assicurativa o altra impresa dalla quale dipende o per la quale ha il potere di agire.

4. Un intermediario assicurativo deve godere di buona reputazione. Non deve essere incorso in precedenza in dichiarazioni di fallimento, a meno di essere stato riabilitato in conformità della legislazione nazionale.

5. Gli intermediari assicurativi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/92/CEE possono essere tenuti a dimostrare di possedere una sufficiente capacità finanziaria. Il livello e la forma del capitale richiesto possono essere determinati dagli Stati membri.

Articolo 5

Registrazione

1. Gli intermediari assicurativi che soddisfano ai requisiti professionali di cui all'articolo 4, paragrafi 2-5, sono registrati nel rispettivo Stato membro. Solo i soggetti registrati possono assumere e svolgere l'attività di intermediario assicurativo.

2. Ciascuno Stato membro designa un organo competente per tenere il registro di cui al paragrafo 1. Anche le organizzazioni di categoria riconosciute da uno Stato membro possono essere designate a tenere il registro. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, tali registri possono anche essere tenuti da un'impresa di assicurazioni. Le autorità competenti degli Stati membri hanno comunque accesso ai registri in questione.

3. In caso di esistenza di un registro unico centrale, esso dovrebbe distinguere tra intermediari assicurativi dipendenti e indipendenti.

4. Gli intermediari assicurativi registrati informano il pubblico del fatto che sono stati registrati.

Articolo 6

Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano previste adeguate sanzioni e provvedimenti nei confronti di qualsiasi soggetto che esercita l'attività di intermediario assicurativo senza essere registrato come tale in uno Stato membro.

2. Ogni Stato membro deve prevedere sanzioni e provvedimenti adeguati nei confronti di un intermediario assicurativo che cessa di soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 3-5, compresa la possibilità di depennarlo dal registro.

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