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Document 31992D0024

92/24/CEE: Decisione della Commissione, del 12 novembre 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Namibia

OJ L 10, 16.1.1992, p. 46–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 040 P. 81 - 86

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1999; abrogato da 399D0283(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/24/oj

31992D0024

92/24/CEE: Decisione della Commissione, del 12 novembre 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Namibia

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1992 pag. 0046 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0081


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Namibia (92/24/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che una missione veterinaria della Comunità ha constatato che la situazione zoosanitaria nella Namibia è nel complesso soddisfacente ed è tenuta sotto stretto controllo da servizi veterinari efficienti e ben organizzati, con particolare riguardo alle malattie trasmissibili attraverso le carni;

considerando che, per evitare perturbazioni negli scambi fra taluni Stati membri e la Namibia, la Commissione ha adottato, con decisione 90/451/CEE (3), misure di protezione sanitaria concernenti l'importazione di carni fresche da questo paese;

considerando che è attualmente necessario stabilire a livello comunitario le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Namibia e che la decisione 90/451/CEE deve essere quindi abrogata;

considerando che in alcune parti della Namibia si sono manifestati sporadici focolai di afta epizootica, mentre altre regioni del paese risultano indenni da questa malattia da oltre 12 mesi;

considerando che in talune zone della Namibia viene praticata la vaccinazione contro il ceppo SAT dell'afta epizootica; che tale vaccinazione è tuttavia limitata alle regioni della Namibia situate a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est;

considerando che vengono applicate misure rigorose, tra cui il divieto o la limitazione degli spostamenti di animali; che le regioni in cui viene praticata la vaccinazione sono nettamente delimitate dalle regioni indenni;

considerando che in tutto il territorio della Namibia viene attuata una sorveglianza sistematica degli spostamenti di bestiame e di eventuali insorgenze patologiche;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Namibia hanno inoltre confermato che il paese è indenne dalla peste bovina da almeno 12 mesi e che durante questo periodo non si è proceduto a vaccinazioni contro questa malattia;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Namibia si sono impegnate a notificare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, via telex, telefax o telegrafo, entro le 24 ore, la comparsa accertata delle suddette malattie ovvero l'adozione o la modifica di programmi di vaccinazione contro le medesime;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoosanitaria del paese terzo interessato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Namibia delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici delle specie bovina, ovina o caprina, provenienti da regioni del suo territorio diverse dalle zone situate a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est le quali rispondano ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato A;

b) carni fresche di solipedi domestici rispondenti ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato B.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le carni fresche disossate di cui al paragrafo 1, lettera a) non vengano introdotte nel territorio dello Stato membro importatore prima che siano trascorsi almeno 21 giorni alla data della macellazione.

3. Gli Stati membri vietano l'importazione dalla Namibia di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle specificate al paragrafo 1.

Articolo 2

La decisione 90/451/CEE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1992.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69. (3) GU n. L 231 del 25. 8. 1990, pag. 28.

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche disossate (1), escluse le frattaglie, di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese speditore: Namibia (escluse le zone di controllo dell'afta epizootica situate a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est)

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Natura dei pezzi (3):

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) (2)

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le carni fresche disossate di animali domestici sopra descritte derivano:

a) da animali nati e allevati nel territorio della Namibia e che hanno soggiornato al di fuori delle parti della zona di controllo dell'afta epizootica in Namibia, a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est per almeno dodici mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 12 mesi;

b) da animali recanti, in conformità con le disposizioni di legge, un marchio che ne indichi la regione d'origine.

c) da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti 12 mesi;

d) da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

e) da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremità, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

f) da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

g) per quanto riguarda le carni ovine e caprine fresche, da animali non provenienti da un allevamento che abbia formato oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria, a causa di un focolaio di brucellosi degli ovicaprini manifestatosi nelle 6 settimane precedenti;

h) da animali macellati tra il e il (date della macellazione).

2) Le carni fresche disossate sopra descritte:

a) derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno 24 ore;

b) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

c) sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).

Fatto a ,

(luogo) il

(data) Bollo

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo. (2) Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE. (3) È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili. (4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese speditore: Namibia

Ministero:

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) (2)

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che sono rimasti nel territorio della Namibia almeno 3 mesi prima della macellazione e fin dalla nascita nel caso di animali di età inferiore a 3 mesi.

Fatto a ,

(luogo) il

(data) Bollo

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

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