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Document 31991R1288

Regolamento (CEE) n. 1288/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 122, 17.5.1991, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 84 - 85

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1288/oj

31991R1288

Regolamento (CEE) n. 1288/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0019


REGOLAMENTO (CEE) N. 1288/91 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1991 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

ALLEGATO

Descrizione delle merci Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Placchette per utensili intercambiabili, costituite da uno strato compatto di diamante sintetico fissato stabilmente su di un supporto di carburo metallico 8207 90 10 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8207, 8207 90 e 8207 90 10.

Per il fatto che si è in presenza di una superficie operante costituita da diamante sintetico, il prodotto non può essere classificato nel codice NC 8209. 2. Schermo a colori, in grado di ricevere soltanto i segnali provenienti dall'unità centrale di macchine automatiche per il trattamento dell'informazione. Detto schermo non è in grado di riprodurre immagini a colori partendo da un segnale video-composito. 8471 92 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 B del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8471, 8471 92 e 8471 92 90. 3. Tastiera per macchine automatiche per il trattamento dell'informazione posta nel proprio involucro. Detta unità di entrata non ha alimentazione elettrica autonoma e, per funzionare, deve essere necessariamente collegata con un cavo di alimentazione all'unità centrale di macchine automatiche per il trattamento dell'informazione. 8471 92 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 B del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8471, 8471 92 e 8471 92 90 (vedi anche le NE del SA, voce 84.71). 4. Termonastri per l'autoregolazione termica di fluidi costituiti da conduttori di rame di sezione 1,9 mm2, una fibra conduttrice autoregolante, una guaina isolante di fluoropolimero, una treccia di rame stagnato di sezione equivalente a 2,8 mm2 e da una guaina esterna in fluoropolimero che ricopre la treccia. Questi termonastri fanno variare l'intensità di riscaldamento nei vari punti del circuito in funzione della temperatura cui sono esposti. Essi sono generalmente utilizzati per essere avvolti attorno alle tubature. 8516 80 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8516, 8516 80 e 8516 80 90. 5. Testine per la lettura ottica nei lettori di compact-disk costituite da un diodo laser e da un fotodiodo racchiusi in un involucro metallico con non più di dieci spinotti di connessione. 8522 90 91 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8522, 8522 90 e 8522 90 91.

Le testine di lettura ottica sono considerate assemblaggi di diodi e non possono essere classificate nel codice NC 8541. 6. Apparecchio fotografico non ricaricabile costituito da una scatola in materia plastica di dimensioni di 98x58x35 mm, contenente una pellicola fotografica sensibilizzata di 35 mm di 24 pose, comprendente un obiettivo, un otturatore azionato da un pulsante, un mirino, un contatore di fotogrammi e da una leva di avvolgimento della pellicola. La scatola una volta aperta non è riutilizzabile. 9006 53 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9006 e 9006 53 00 . 7. Apparecchio denominato « accordatore cromatico per strumenti musicali » avente vari metodi di accordatura, due funzioni di trasposizione adattate ad una gamma di strumenti musicali, un microfono, un oscillografo al quarzo, un voltometro a lancetta e diodi elettroluminescenti; detto apparecchio può essere munito di un altoparlante. Lo stesso dispone di una scala di accordatura di 7 ottave (da 32,7 a 395,1 Hz). 9209 10 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 4 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9209 e 9209 10 00.

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