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Document 31990R2368

Regolamento (CEE) n. 2368/90 della Commissione, del 9 agosto 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 219, 14.8.1990, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 141 - 142
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 141 - 142
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 36 - 37

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2368/oj

31990R2368

Regolamento (CEE) n. 2368/90 della Commissione, del 9 agosto 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 14/08/1990 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0141
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0141


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2368/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1990

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/90 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1990.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Designazione delle merci // Classificazione Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Indumento a maglia (100 % cotone), leggero, di taglio ampio, con maniche corte, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita. Esso presenta alla scollatura un bordo a coste applicato che forma un collo aderente e alto senza apertura. L'indumento presenta anche decorazioni sul dorso e all'altezza del petto, nonché un orlo all'estremità delle maniche e alla base (fotografia n. 450) (*) // 6110 20 99 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dal testo dei codici NC 6110, 6110 20 e 6110 20 99, nonché dalle note esplicative del codice NC 6110. // // //

(*) Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.

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