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Document 31990L0642

Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

OJ L 350, 14.12.1990, p. 71–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 258 - 265
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 258 - 265
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 68 - 76
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 71 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 71 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 18 - 26

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrogato da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/642/oj

31990L0642

Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 14/12/1990 pag. 0071 - 0079
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0258


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (90/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza nella Comunità;

considerando che gli organismi nocivi e le malerbe compromettono la resa di questa produzione;

considerando che è indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio per i prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi ; che è tuttavia opportuno fissare le quantità massime obbligatorie al livello minimo consentito dalle buone pratiche agricole;

considerando tuttavia che tali antiparassitari non hanno solo ripercussioni favorevoli sulla produzione vegetale, dato che si tratta in genere di sostanze pericolose o di preparati con effetti secondari pericolosi;

considerando che molti antiparassitari ed i loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori di prodotti di origine vegetale ; che tali antiparassitari non devono essere usati in modi che presentino un rischio per la salute dell'uomo o degli animali e per l'ambiente;

considerando che la Comunità dovrebbe promuovere tecniche agronomiche alternative e biologiche;

considerando che la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/186/CEE (5), ha fissato le quantità massime dei suddetti residui ed ha assicurato la libera circolazione nella Comunità dei prodotti che presentano livelli di residui non superiori a tali quantità massime ; che la direttiva precitata permette tuttavia agli Stati membri, ove lo ritengano giustificato, di autorizzare la circolazione nell'ambito del loro territorio di prodotti che contengono quantità di residui di pesticidi superiori a tali quantità massime;

considerando che quest'ultima disposizione comporta, in taluni casi, la persistenza di disparità tra gli Stati membri riguardo alle quantità massime ammissibili per tali residui di antiparassitari, disparità che possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci nella Comunità ; che questi ostacoli devono essere eliminati, nell'ottica del completamento del mercato unico nel 1992; (1) GU n. C 46 del 25.2.1989, pag. 5. (2) GU n. C 260 del 15.10.1990, pag. 56. (3) GU n. C 329 del 30.12.1989, pag. 11. (4) GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26. (5) GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 36.

considerando che, per tali motivi, occorre sopprimere la possibilità data agli Stati membri di autorizzare quantità più elevate ed occorre fissare quantità massime obbligatorie in tutti gli Stati membri per talune sostanze attive presenti sugli e negli ortofrutticoli, alle quali i prodotti devono essere conformi quando vengono messi in circolazione;

considerando che, sempre allo scopo di garantire la libera circolazione delle merci nella Comunità, occorre altresì fissare quantità massime obbligatorie per taluni antiparassitari utilizzati su e in taluni altri prodotti di origine vegetale;

considerando, inoltre, che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione di questi prodotti e un'adeguata protezione della salute dei consumatori e degli animali;

considerando, tuttavia, che la fissazione di quantità massime obbligatorie per i residui di antiparassitari esige un lungo esame tecnico e che ciò rende impossibile imporre immediatamente tali quantità per quanto riguarda i residui di antiparassitari disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE;

considerando che è quindi indispensabile adottare una regolamentazione separata che preveda tali quantità massime obbligatorie nella prospettiva di un trasferimento progressivo dei residui di antiparassitari dalla direttiva 76/895/CEE alla regolamentatione precitata, man mano che verranno stabilite le quantità obbligatorie ad essi relative;

considerando che, conseguentemente, la presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 76/895/CEE che continua a disciplinare taluni residui di antiparassitari che non sono oggetto della presente direttiva;

considerando che la compilazione di un elenco di residui di antiparassitari e delle relative quantità massime è un problema di competenza del Consiglio ; che, tuttavia, tale elenco non deve includere i residui di antiparassitari che continuano ad essere disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE;

considerando che è opportuno applicare la presente direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi, a eccezione di taluni casi in cui può essere accertato che i paesi importatori richiedono trattamenti particolari che comportano livelli massimi superiori a quelli fissati per la Comunità a norma della presente direttiva ; che non è opportuno tuttavia applicare la presente direttiva ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi, oppure alla semina o alla piantagione;

considerando che gli Stati membri devono prevedere adeguate misure di controllo per garantire il rispetto della presente direttiva al momento in cui i prodotti in questione vengono immessi in circolazione ; che la programmazione e la realizzazione delle ispezioni necessarie nonché la comunicazione dei risultati delle stesse devono essere conformi alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (1);

considerando che occorre stabilire metodi comunitari di campionamento e di analisi e che, per quanto riguarda i metodi di analisi, occorre utilizzarli almeno come metodi di riferimento ; che l'istituzione di tali metodi è una misura d'attuazione di carattere scientifico e tecnico che deve formare oggetto di una procedura che implichi una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente ; che i metodi di analisi debbono essere conformi ai criteri stabiliti nell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (2);

considerando che la futura modifica dell'elenco dei prodotti di origine vegetale nei quali o sui quali possono essere presenti residui di antiparassitari è una misura di carattere tecnico e scientifico che deve essere stabilita dal Consiglio;

considerando che occorre autorizzare gli Stati membri a ridurre temporaneamente le quantità stabilite se esse si rivelano successivamente pericolose per la salute dell'uomo o degli animali ; che è opportuno in questo caso stabilire anche una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell'allegato e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi, o le relative parti descritte nella terza colonna, possano contenere taluni residui di antiparassitari.

L'elenco dei residui di antiparassitari interessati e delle relative quantità massime ammesse è stabilito dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. I residui di antiparassitari non possono essere inclusi in tale elenco fino a quando la direttiva 76/895/CEE stabilisce una quantità massima per questo residuo.

2. La presente direttiva si applica ferme restando: a) le disposizioni della direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/585/CEE (4), per quanto concerne il bifenile (difenile), l'ortofenilfenolo, il sodio ortofenilfenato e 2-(4-tiazolil)-benzimidazolo (tiabendazolo), tali disposizioni continuano a disciplinare l'impiego di tali sostanze fino a quando quest'ultima e le loro quantità massime non verranno incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1; (1) GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 23. (2) GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 50. (3) GU n. 12 del 27.1.1964, pag. 161/64. (4) GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 43.

b) le disposizioni della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/519/CEE (2);

c) le disposizioni della direttiva 76/895/CEE;

d) le disposizioni della direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (3), modificata dalla direttiva 88/298/CEE (4).

3. La presente direttiva riguarda anche i prodotti di cui al paragrafo 1 destinati all'esportazione nei paesi terzi ; tuttavia le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite conformemente alla presente direttiva non si applicano ai prodotti trattati prima dell'esportazione per i quali possa essere adeguatamente provato che: a) il paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi ovvero

b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso.

4. La presente direttiva non riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1 per i quali possa essere adeguatamente provato che sono destinati: a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;

b) alla semina o alla piantagione.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «residui di antiparassitari», i resti di parassitari ed i prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione enumerati nell'elenco di cui all'articolo 1, presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1;

b) «messa in circolazione», qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, dopo il raccolto.

Articolo 3

1. I prodotti, o, qualora ciò sia previsto, le loro parti ai sensi dell'articolo 1, non devono contenere, dal momento in cui sono messi in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori alle quantità massime figuranti nell'elenco di cui all'articolo 1.

Nel caso dei prodotti essiccati per cui non siano fissate quantità massime specifiche, la quantità massima applicabile è quella prevista nell'elenco di cui all'articolo 1, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.

2. Gli Stati membri garantiscono mediante controlli effettuati almeno per sondaggio, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. I controlli sono effettuati conformemente alla direttiva 89/397/CEE, in particolare l'articolo 4.

Articolo 4

1. La o le competenti autorità degli Stati membri elaborano programmi previsionali che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 durante un periodo determinato.

2. Ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o agosto, le informazioni utili relative all'esecuzione, durante l'anno precedente, dei programmi di cui al paragrafo 1, precisando: - i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei programmi,

- il numero e la natura dei controlli effettuati,

- il numero e la natura delle infrazioni constatate.

3. Ogni anno, anteriormente al 1o novembre e per la prima volta nel 1993, la Commissione rivolge agli Stati membri, dopo averli consultati nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, una raccomandazione per un programma coordinato di controlli per l'anno successivo. La raccomandazione può costituire oggetto di ulteriori adattamenti resisi necessari durante l'esecuzione del programma coordinato.

Il programma coordinato indica in particolare i criteri che conviene adottare in via prioritaria ai fini della sua esecuzione.

Le informazioni previste al paragrafo 2 contengono un capitolo distinto e specifico concernente l'esecuzione del programma coordinato.

4. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione in merito all'applicazione del presente articolo, eventualmente corredata delle oppurtune proposte.

Articolo 5

Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare la messa in circolazione, nel loro territorio, dei prodotti di cui all'articolo 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui sui o nei prodotti o nelle relative parti non eccede le quantità massime fissate nell'elenco di cui all'articolo 1. (1) GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31. (2) GU n. L 304 del 27.10.1987, pag. 38. (3) GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37. (4) GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 53.

Articolo 6

1. Per il prelievo di campioni di ortofrutticoli necessari per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, si applicano i metodi stabiliti dalla direttiva 79/700/CEE (1) della Commissione. I metodi per il prelievo dei campioni di prodotti diversi dagli ortofrutticoli e i metodi di analisi, relativi a tutti i prodotti, necessari per l'esecuzione dei suddetti controlli, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 9.

L'esistenza di metodi comunitari di analisi non impedisce agli Stati membri di ricorrere ad altri metodi sperimentati e scientificamente validi, purché ciò non ostacoli la libera circolazione dei prodotti che in base ai metodi comunitari sono riconosciuti conformi alla presente direttiva. In caso di divergenze nell'interpretazione dei risultati, quelli ottenuti con l'impiego di metodi comunitari prevalgono.

2. I metodi di analisi di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai criteri contenuti nell'allegato della direttiva 85/591/CEE.

3. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli altri metodi usati ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 7

Eventuali modifiche dell'allegato, apportate in seguito agli sviluppi delle conoscenze in campo scientifico o tecnico, sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Articolo 8

1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di informazioni esistenti, ritenga che una quantità massima fissata nell'elenco di cui all'articolo 1 costituisca un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali e esiga quindi un'azione rapida, esso può ridurre tale quantità temporaneamente per il proprio territorio. In tal caso, esso notifica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati corredandoli della relativa motivazione.

2. La Commissione, esamina tempestivamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, qui di seguito denominato «comitato permanente» ; essa emette il proprio parere e adotta le misure opportune. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli altri Stati membri le misure adottate. Entro 15 giorni da tale notifica, ogni Stato membro può chiedere al Consiglio di pronunciarsi sulle misure della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro 15 giorni dalla data in cui è stato adito.

3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime stabilite nell'elenco di cui all'articolo 1 devono essere modificate per rimuovere le difficoltà menzionate nel paragrafo 1 e per assicurare la protezione della salute umana, essa avvia, per poter adottare tali modifiche, la procedura prevista all'articolo 10. Lo Stato membro che ha preso le misure di cui al paragrafo 1 può in tal caso mantenerle in vigore fintantoché il Consiglio o la Commissione non abbiano preso una decisione conformemente alla procedura suddetta.

Articolo 9

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da prendere. Il comitato permanente emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza del problema in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. In seno al comitato permanente, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure suddette se sono conformi al parere del comitato permanente.

4. Se le misure non sono conformi al parere del comitato permanente o in mancanza di un tale parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza del problema in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. In seno al comitato permanente, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. (1) GU n. L 207 del 15.8.1979, pag. 26.

3. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato permanente.

4. Se dette misure non sono conformi al parere del comitato permanente o in mancanza di un tale parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro 15 giorni dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992.

2. Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

ALLEGATO Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1 e parti di tali prodotti cui si applicano le quantità massime di residui consentite

Nota : I prodotti refrigerati o congelati sono assimilati ai prodotti freschi

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