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Document 31990L0415

Direttiva 90/415/CEE del Consiglio del 27 luglio 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

OJ L 219, 14.8.1990, p. 49–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 245 - 254
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 245 - 254
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 405 - 413
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 34 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 34 - 42

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2012; abrog. impl. da 32008L0105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/415/oj

31990L0415

Direttiva 90/415/CEE del Consiglio del 27 luglio 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 14/08/1990 pag. 0049 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0245


/o pesci non deve aumentare in modo significativo nel tempo.

Ambiente Obiettivi di qualità

(mg/l) Da rispettare a

decorrere dal Acque interne di superficie Acque di estuario Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario 0,4 1o. 1. 1993 Acque territoriali

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE con una concentrazione indicativa di 0,1 mg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

Rubrica C (117, 118): metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del triclorobenzene (TCB) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione per ogni isomero separatamente è di 1 mg/l per gli effluenti e di 10 mg/l per le acque.

2. Il metodo di riferimento per la determinazione del TCB nei sedimenti e negli organismi è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione per ogni isomero separatamente è di 1 mg/l di sostanza secca.

3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di TCB in riferimento al quantitativo di AOX o di EOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale « solventi ».

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto tra la concentrazione di TCB e quella del parametro utilizzato.

4. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione. ».

*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

(90/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), in particolare gli articoli 6 e 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato; che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite relativi alle norme di emissione e di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che la direttiva 86/280/CEE (5), modificata dalla direttiva 88/347/CEE (6), deve essere adattata e completata, su proposta della Commissione, secondo l'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza e all'accumulazione delle sostanze in questione negli organismi viventi e nei sedimenti, o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili; che occorre al riguardo integrare detta direttiva con disposizioni riguardanti altre sostanze periocolose e modificarne l'allegato II;

considerando che l'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE stabilisce che, nel caso di fonti significative di inquinamento dovuto a queste sostanze, diverse dalle fonti soggette ai valori limite comunitari o alle norme nazionali di emissione, si debbano concepire programmi specifici per eliminare l'inquinamento;

considerando opportuno che scarichi di ridotta entità cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE possano essere dispensati dai requisiti fissati all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE;

considerando che, in base ai criteri stabiliti nella direttiva 76/464/CEE, l'1,2-dicloroetano, il tricloroetilene, il percloroetilene e il triclorobenzene dovrebbero essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 86/280/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 86/280/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

(1) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(2) GU n. C 253 del 29. 9. 1988, pag. 4.

(3) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 188.

(4) GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 4.

(5) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

(6) GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 35.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 31 luglio 1990.

ALLEGATO

MODIFICHE DELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 86/280/CEE

1. Sotto il titolo è aggiunto quanto segue:

« 8. Relative all'1,2-dicloroetano (EDC)

9. Relative al tricloroetilene (TRI)

10. Relative al tetracloroetilene (PER)

11. Relative al triclorobenzene (TCB). »

2. Sono aggiunte le sezioni seguenti:

« VIII. Disposizioni specifiche relative all'1,2-dicloroetano (EDC) (n. 59) (*)

CAS - 107-06-2

(*) L'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE si applica in particolare all'utilizzazione di EDC come solvente al di fuori di un luogo di produzione o di trasformazione nel caso in cui gli scarichi annui siano inferiori a 30 kg/anno. A tali scarichi di ridotta entità possono non applicarsi le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri mettono in vigore i loro programmi specifici entro il 1o gennaio 1993. Essi li comunicano nello stesso tempo alla Commissione.

Rubrica A (59): valori limite delle norme di emissione (1)

1.2.3,4.5 // // // // // Tipo di stabilimenti industriali (2) (3) // Tipo di valore medio // Valori limite espressi in // Da rispettare a decorrere dal 1.2.3.4.5 // // // peso (g/t) (4) // concentrazione (mg/l) (5) // // // // // // // a) Unicamente produzione di 1,2-dicloroetano (senza trasformazione o utilizzazione nello stesso stabilimento) // Mensile Giornaliero // 4 2,5 8 5 // 2 1,25 4 2,5 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 // // // // // // b) Produzione di 1,2-dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento, tranne l'utilizzazione di cui alla lettera e) (6) (7) // Mensile Giornaliero // 12 5 24 10 // 6 2,5 12 5 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 // // // // // // c) Trasformazione di 1,2-dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile (8) // Mensile Giornaliero // 2,5 5 // 1 2 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1993 // // // // // // d) Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli di cui alla lettera b) (9) // Mensile Giornaliero // - - // 0,1 0,2 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1993 // // // // // // e) Utilizzazione di EDC nella produzione di scambiatori di ioni (10) // Mensile Giornaliero // - - // - - // - - // // // // //

(1) Tenuto conto della volatilità dell'EDC e per garantire il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri esigono, qualora si ricorra ad un procedimento che richieda l'agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti EDC, il rispetto dei valori limite a monte degli impianti corrispondenti e si assicurano che siano prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento.

(2) La capacità di produzione di EDC depurato tiene conto del riciclaggio verso la sezione di depurazione EDC, della frazione di EDC non sottoposta a piroscissione nell'unità di produzione del cloruro di vinile (VC) associata all'unità di produzione EDC.

La capacità di produzione o di trasformazione corrisponde alla capacità autorizzata dall'amministrazione o, in mancanza, alla maggiore quantità annua prodotta o trasformata nei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione. La capacità autorizzata dall'amministrazione non dovrebbe essere molto diversa dalla produzione effettiva.

(3) Si può seguire una procedura di controllo semplificata se gli scarichi annui non superano 30 kg/anno.

(4) Tali valori limite sono rapportati:

- per le lettere a) e b), alla capacità di produzione EDC depurato espressa in tonnellate,

- per la lettera c), alla capacità di trasformazione di EDC espressa in tonnellate.

Tuttavia, nel caso indicato alla lettera b), se la capacità di trasformazione e di utilizzazione è superiore alla capacità di produzione, i valori limite si applicano in relazione alla capacità globale di trasformazione e di utilizzazione. Qualora vi siano diversi stabilimenti nello stesso sito, i valori limite si applicano all'insieme degli stabilimenti.

(5) Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, queste concentrazioni limite si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

- per la lettera a), 2 m3/t di capacità di produzione di EDC depurato;

- per la lettera b), 2,5 m3/t di capacità di produzione di EDC depurato;

- per la lettera c), 2,5 m3/t di capacità di trasformazione di EDC.

(6) I valori limite tengono conto di tutte le fonti diffuse interne e/o dell'utilizzazione di EDC come solvente all'interno dello stabilimento industriale di produzione; ciò garantirà una riduzione degli scarichi di EDC superiore al 99 %.

Tuttavia, il ricorso alle più perfezionate tecnologie a disposizione unitamente alla mancanza di fonti diffuse interne consente riduzioni superiori al 99,9 %.

Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle presenti misure, la Commissione presenterà a tempo debito al Consiglio proposte concernenti valori limite più rigorosi da applicare a decorrere dal 1998.

(7) Uno Stato membro, qualora ritenga che un procedimento di produzione di EDC, essendo questa produzione integrata con quella di altri idrocarburi clorati, non sia in grado di rispettare tali valori limite alla scadenza del 1o gennaio 1993, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio 1991. Entro il 31 dicembre 1993 sarà presentato alla Commissione un programma di riduzione degli scarichi di EDC che consenta di rispettare alla scadenza del 1o gennaio 1997 tali valori limite. In attesa, dal 1o gennaio 1993 dovrà essere rispettato il seguente valore limite:

- 40 g di EDC/tonnellata di capacità di produzione di EDC depurato (in medie mensili e giornaliere).

Il valore limite della concentrazione sarà dedotto in funzione del volume di acqua scaricato dallo o dagli stabilimenti interessati.

(8) Sono interessate in particolare le produzioni di etilendiammina, etilenpoliammine, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene e percloroetilene.

(9) Tali valori limite si applicano solo agli stabilimenti con scarichi annui superiori a 30 kg/anno.

(10) Non è per ora possibile adottare valori limite per questo settore. Il Consiglio li adotterà successivamente, su proposta della Commissione. Nel frattempo, gli Stati membri applicheranno le norme nazionali di emissione conformemente all'allegato I, rubrica A, punto 3. Rubrica B (59): obiettivi di qualità

1.2.3 // // // // Ambiente // Obiettivi di qualità (mg/l) // Da rispettare a decorrere dal // // // // Acque interne di superficie // // // Acque di estuario // // // Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario // 10 // 1o. 1. 1993 // Acque territoriali // // // // //

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE, con una concentrazione indicativa di 2,5 mg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

Rubrica C (59): metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione dell'1,2-dicloroetano negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente, o la gascromatografia, previo isolamento con procedimento « purge and trap » e intercettazione mediante un separatore capillare raffreddato tramite criogenia. Il limite di determinazione è di 10mg/l per gli effluenti e di 1mg/l per le acque.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.

3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di EDC in riferimento al quantitativo di AOX, EOX o VOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale « solventi ».

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto fra la concentrazione di EDC e quella del parametro utilizzato.

IX. Disposizioni specifiche relative al tricloroetilene (TRI) (n. 121) (*)

CAS-79-01-6

(*) L'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE si applica in particolare all'utilizzazione di TRI come solvente per la pulitura a secco, per l'estrazione di grassi o aromi e per lo sgrassaggio dei metalli nel caso in cui gli scarichi annui siano inferiori a 30 kg/anno. A tali scarichi di ridotta entità possono non applicarsi le prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri mettono in vigore i loro programmi specifici entro il 1o gennaio 1993. Essi li comunicano nello stesso tempo alla Commissione.

Rubrica A (121): valori limite delle norme di emissione (1)

1.2.3,4.5 // // // // // Tipo di stabilimenti industriali (2) // Tipo di valore medio // Valori limite espressi in // Da rispettare a decorrere dal 1.2.3.4.5 // // // peso (g/t) (3) // concentrazione (mg/l) (4) // // // // // // // a) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) // Mensile Giornaliero // 10 2,5 20 5 // 2 0,5 4 1 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 // // // // // // b) Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio dei metalli (5) // Mensile Giornaliero // // 0,1 0,2 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1993 // // // // //

(1) Tenuto conto della volatilità del tricloroetilene e per garantire il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri esigono, qualora si ricorra ad un procedimento che richieda l'agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti tricloroetilene, il rispetto dei valori limite a monte degli impianti corrispondenti e si assicurano che siano prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento. (2) Si può seguire una procedura di controllo semplificata se gli scarichi annui non superano 30 kg/anno.

(3) Per la lettera a), i valori degli scarichi di TRI si riferiscono alla capacità di produzione globale di TRI + PER.

Per stabilimenti già esistenti che producono TRI mediante la disidroclorazione del tetracloroetano, la capacità di produzione è equivalente alla capacità di produzione di TRI-PER, con la percentuale di produzione di TRI-PER considerata ad un terzo.

La capacità di produzione o di trasformazione corrisponde alla capacità autorizzata dall'amministrazione o, in mancanza, alla maggiore quantità annua prodotta o trasformata nei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione. La capacità autorizzata dall'amministrazione non dovrebbe essere molto diversa dalla produzione effettiva.

(4) Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, Rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite di TRI si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

- per la lettera a), 5 m3/t di produzione di TRI + PER.

(5) I valori limite si applicano solo agli stabilimenti industriali con scarichi annui superiori a 30 kg/anno.

Rubrica B (121): obiettivi di qualità

1.2.3 // // // // Ambiente // Obiettivi di qualità (mg/l) // Da rispettare a decorrere dal // // // // Acque interne di superficie // // // Acque di estuario // // // Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario // 10 // 1o. 1. 1993 // Acque territoriali // // // // //

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE, con una concentrazione indicativa di 2,5 mg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

Rubrica C (121): metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del tricloroetilene (TRI) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente.

Il limite di determinazione di TRI è di 10 mg/l per gli effluenti e di 0,1 mg/l per le acque.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.

3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di TRI in riferimento al quantitativo di AOX, EOX o VOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale « solventi ».

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto fra la concentrazione di TRI e quella del parametro utilizzato.

X. Disposizioni specifiche relative al Percloroetilene (PER) (n. 111) (*)

CAS-127-18-4

(*) L'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE si applica in particolare all'utilizzazione di PER come solvente per la pulitura a secco, per l'estrazione di grassi o aromi e per lo sgrassaggio dei metalli nel caso in cui gli scarichi annui siano inferiori a 30 kg/anno. A tali scarichi di ridotta entità possono non applicarsi le prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri mettono in vigore i loro programmi specifici entro il 1o gennaio 1993. Essi li comunicano nello stesso tempo alla Commissione.

Rubrica A (111): valori limite delle norme di emissione (1)

1.2.3,4.5 // // // // // Tipo di stabilimenti industriali (2) // Tipo di valore medio // Valori limite espressi in // Da rispettare a decorrere dal 1.2.3.4.5 // // // peso (g/t) (3) // concentrazione (mg/l) (4) // // // // // // // a) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (procedimenti TRI-PER) // Mensile Giornaliero // 10 2,5 20 5 // 2 0,5 4 1 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 // // // // // // b) Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) // Mensile Giornaliero // 10 2,5 20 5 // 5 1,25 10 2,5 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 1o. 1. 1993 1o. 1. 1995 // // // // // // c) Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli (5) // Mensile Giornaliero // - - // 0,1 0,2 // 1o. 1. 1993 1o. 1. 1993 // // // // // // d) Produzione di clorofluorocarbonio (6) // Mensile Giornaliero // - - // - - // - - // // // // //

(1) Tenuto conto della volatilità del percloroetilene e per garantire il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 86/280/CEE, gli Stati membri esigono, qualora si ricorra ad un procedimento che richieda l'agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti percloroetilene, il rispetto dei valori limite a monte degli impianti corrispondenti e si assicurano che siano prese in considerazione tutte le acque suscettibili di inquinamento.

(2) Si può seguire una procedura di controllo semplificata se gli scarichi annui non superano 30 kg/anno.

(3) Per le lettere a) e b) i valori limite degli scarichi di PER si riferiscono alla capacità di produzione globale sia di TRI + PER che di TETRA + PER.

La capacità di produzione o di trasformazione corrisponde alla capacità autorizzata dall'amministrazione o, in mancanza, alla maggiore quantità annua prodotta o trasformata nei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione. La capacità autorizzata dall'amministrazione non dovrebbe essere molto diversa dalla produzione effettiva.

(4) Fatte salve le disposizione dell'allegato I, rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite di PER si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

- per la lettera a), 5 m3/t di produzione di TRI + PER;

- per la lettera b), 2 m3/t di produzione di TRI + PER.

(5) I valori limite si applicano solo agli stabilimenti industriali con scarichi annui superiori a 30 kg/anno.

(6) Non è per ora possibile adottare valori limite per questo settore. Il Consiglio li adotterà successivamente, su proposta della Commissione. Nel frattempo, gli Stati membri applicheranno le norme nazionali di emissione, conformemente all'allegato I, rubrica A, punto 3.

Rubrica B (n. 111): obiettivi di qualità

1.2.3 // // // // Ambiente // Obiettivi di qualità (mg/l) // Da rispettare a decorrere dal // // // // Acque interne di superficie // // // Acque di estuario // // // Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario // 10 // 1o. 1. 1993 // Acque territoriali // // // // //

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE, con una concentrazione indicativa di 2,5 mg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

Rubrica C (111): metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del percloroetilene (PER) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente.

Il limite di determinazione di PER è di 10 mg/l per gli effluenti e di 0,1 mg/l per le acque.

2. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione.

3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di PER in riferimento al quantitativo di AOX, EOX o VOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale « solventi ».

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto fra la concentrazione di PER e quella del parametro utilizzato.

XI. Disposizioni specifiche relative al triclorobenzene (*) (TCB) (117, 118) (**)

(*) L'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE si applica in particolare all'utilizzazione di TCB come solvente o base di coloranti nell'industria tessile o come componente negli oli dei trasformatori sino all'adozione di una normativa comunitaria in materia. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri mettono in vigore i loro programmi specifici entro il 1o gennaio 1993. Essi li comunicano nello stesso tempo alla Commissione.

(**) Il TCB può presentarsi sotto forma di uno dei tre isomeri seguenti:

- 1, 2, 3-TCB - CAS 87/61-6,

- 1, 2, 4-TCB - CAS 120-82-1 (n. 118 elenco CEE),

- 1, 3, 5-TCB - CAS 180-70-3.

Il TCB tecnico (n. 117 elenco CEE) è un miscuglio dei tre isomeri, con predominanza di 1, 2, 4-TCB, che può contenere altresì modeste quantità di di- e tetraclorobenzene.

Le presenti disposizioni si applicano in ogni caso sul TCB totale (somma dei tre isomeri).

Rubrica A (117, 118): valori limite delle norme d'emissione

Standstill: L'inquinamento proveniente dagli scarichi di TCB e concernente le concentrazioni nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare direttamente o indirettamente in modo significativo nel tempo.

1.2.3,4.5 // // // // // Tipo di stabilimenti industriali // Tipo di valore medio // Valori limite espressi in // Da rispettare a decorrere dal 1.2.3.4.5 // // // peso (g/t) (1) // concentrazione (mg/l) (2) // // // // // // // a) Produzione di TCB per disidroclorazione dell'HCH e/o trasformazione di TCB // Mensile Giornaliero // 25 10 50 20 // 2,5 1 5 2 // 1o.1.1993 1o.1.1995 1o.1.1993 1o.1.1995 // // // // // // b) Produzione e/o trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (3) // Mensile Giornaliero // 5 0,5 10 1 // 0,5 0,05 1 0,1 // 1o.1.1993 1o.1.1995 1o.1.1993 1o.1.1995 // // // // //

(1) I valori limite degli scarichi TCB (somma dei tre isomeri) si riferiscono:

- per la lettera a), alla capacità di produzione globale di TCB;

- per la lettera b), alla capacità globale di produzione o di trasformazione dei mono e diclorobenzeni. La capacità di produzione o di trasformazione corrisponde alla capacità autorizzata dall'amministrazione o, in mancanza, alla maggiore quantità annua prodotta o trasformata nei quattro anni precedenti la concessione o la revisione dell'autorizzazione. La capacità autorizzata dall'amministrazione non dovrebbe essere molto diversa dalla produzione effettiva.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, rubrica A, punto 4, le concentrazioni limite si rapportano ai seguenti volumi di riferimento:

- per la lettera a), 10 m3/t di TCB prodotto o trasformato;

- per la lettera b), 10 m3/t di cloro e diclorobenzene prodotti o trasformati.

(3) Per gli stabilimenti già esistenti che scaricano meno di 50 kg/anno al 1o gennaio 1995, i valori limite da rispettare a tale data sono pari alla metà dei valori limite che devono essere rispettati dal 1o gennaio 1993.

Rubrica B (117, 118): obiettivi di qualità

Standstill: La concentrazione di TCB nei sedimenti e/o molluschi e/o crostacei e/o pesci non deve aumentare in modo significativo nel tempo.

1.2.3 // // // // Ambiente // Obiettivi di qualità (mg/l) // Da rispettare a decorrere dal // // // // Acque interne di superficie // // // Acque di estuario // // // Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario // 0,4 // 1o. 1. 1993 // Acque territoriali // // // // //

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE con una concentrazione indicativa di 0,1 mg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

Rubrica C (117, 118): metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del triclorobenzene (TCB) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione per ogni isomero separatamente è di 1 m g/l per gli effluenti e di 10 mg/l per le acque.

2. Il metodo di riferimento per la determinazione del TCB nei sedimenti e negli organismi è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione per ogni isomero separatamente è di 1 mg/l di sostanza secca.

3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di TCB in riferimento al quantitativo di AOX o di EOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale « solventi ».

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto tra la concentrazione di TCB e quella del parametro utilizzato.

4. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione. ».

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