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Document 31990D0156

90/156/CEE: Decisione della Commissione, del 19 marzo 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Madagascar

OJ L 89, 4.4.1990, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 104 - 107
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 104 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/156/oj

31990D0156

90/156/CEE: Decisione della Commissione, del 19 marzo 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Madagascar

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 04/04/1990 pag. 0013 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0104


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1990

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Madagascar

(90/156/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (2),

considerando che, in seguito a una missione veterinaria della Comunità, sembra che il Madagascar sia indenne dall'afta epizootica e non proceda a vaccinazioni contro tale malattia;

considerando tuttavia che il virus esotico dell'afta epizootica è presente sul continente africano per cui vi è un rischio di introduzione nel paese summenzionato;

considerando che le autorità veterinarie responsabili del Madagascar si sono impegnate a notificare entro 24 ore agli Stati membri ed alla Commissione, con telescritto o telegramma, il manifestarsi di un eventuale focolaio di afta epizootica o un cambiamento della politica di non vaccinazione contro questa malattia; che le autorità competenti del Madagascar hanno fornito assicurazioni che le carni destinate alla Comunità saranno prodotte, trattate e immagazzinate in modo del tutto separato dalle carni che non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono corrispondere alla situazione specifica del paese interessato;

considerando che è necessario prendere le disposizioni necessarie per evitare che animali sottoposti a tubercolinizzazione e che hanno avuto una reazione positiva siano macellati nello stesso stabilimento insieme con animali le cui carni sono destinate al mercato comunitario;

considerando che la presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'andamento della situazione zoosanitaria in Madagascar, in particolare della comparsa dell'afta epizootica e di un cambiamento della politica che esclude il ricorso alla vaccinazione;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di carcasse disossate di animali domestici della specie bovina provenienti dal Madagascar che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello riprodotto nell'allegato e che deve accompagnare le carni stesse. Tali carni non possono essere introdotte nel territorio dello Stato membro importatore per un periodo di almeno ventuno giorni a decorrere dalla data di macellazione degli animali.

2. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di categorie di carni fresche provenienti dal Madagascar diverse da quelle citate al paragrafo 1.

Articolo 2

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi, sangue incluso, autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo alle carni fresche (1) di carcasse disossate (2) di animali della specie bovina provenienti dal Madagascar

N. di riferimento del certificato di sanità:

Ministero:

Servizio:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni (3) di: BOVINI

Natura dei pezzi (4):

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni

1.2 // Le carni sono spedite da: // // // (luogo di spedizione) // a: // // // (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (5):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche di carcasse disossate sopra descritte:

a) derivano da bovini:

- nati e allevati nella Repubblica del Madagascar;

- che, nel corso del trasporto al macello e nel periodo di attesa nello stesso, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste nelle vigenti decisioni della Comunità economica europea per le esportazioni di carni in uno Stato membro e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, si è proceduto a pulizia e disinfezione degli stessi prima del carico;

- che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti a un esame della bocca e delle zampe senza che venisse accertata la presenza di sintomi di afta epizootica;

- sono stati sottoposti a intradermotubercolinizzazione ufficiale, con esito negativo, praticata nei tre mesi precedenti la macellazione, secondo le disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (2);

b) provengono da un macello nel quale non sono stati accertati casi o focolai di afta epizootica almeno negli ultimi 3 mesi;

c) sono state depositate in luoghi separati da quelli in cui sono state depositate le carni e le frattaglie che non soddisfano le condizioni di esportazione verso uno Stato membro contemplate dalle decisioni della Comunità economica europea e attualmente in vigore;

d) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

e) provengono da carcasse che hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore dopo la macellazione e prima del disossamento;

f) provengono da bovini macellati fra il e il (date di macellazione).

2. Nel periodo che intercorre fra l'arrivo nel macello dei bovini destinati alla macellazione per l'esportazione delle loro carni verso uno Stato membro e il completamento delle operazioni di imballaggio, in casse o cartoni, delle carni ottenute da detti animali, nel macello o nel laboratorio di sezionamento non si trovavano animali o carni non conformi alle condizioni richieste nelle decisioni della Comunità economica europea attualmente in vigore per l'esportazione delle carni verso uno Stato membro.

1.2.3 // // Fatto a // il

Bollo

(firma del veterinario ufficiale)

(cognome - in lettere maiuscole - e qualifica del firmatario)

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano di animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento inteso a garantirne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Carcassa: il corpo intero di un animale macellato dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle estremità delle membra in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, dopo scuoiamento.

(3) È autorizzata solo l'importazione di carni fresche e di carcasse disossate di animali della specie bovina alle quali sono state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) È autorizzata l'importazione delle carni di carcasse fresche solo se sono state completamente disossate.

(5) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

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