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Document 31989R1102

Regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione del 27 aprile 1989 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

OJ L 116, 28.4.1989, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 170 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 170 - 173

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/1999; abrogato da 399R0805

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1102/oj

31989R1102

Regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione del 27 aprile 1989 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/04/1989 pag. 0030 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0170
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0170


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1102/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visti i pareri espressi dagli Stati membri e dalle organizzazioni che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario nel corso delle consultazioni effettuate dalla Commissione rispettivamente il 29 marzo e il 3 febbraio 1989,

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1101/89 la Commissione deve adottare un certo numero di decisioni per l'attuazione del regime di risanamento strutturale della navigazione interna, definito dallo stesso regolamento del Consiglio;

considerando che nel corso delle riunioni di consultazione summenzionate gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario hanno giudicato necessaria una riduzione della capacità delle flotte interessate dell'ordine del 10 % per quanto riguarda i battelli da carico secco e gli spintori, e del 15 % per quanto riguarda le navi cisterna;

considerando che, data la necessità di rendere attraenti i premi volti ad incoraggiare la demolizione e date le limitate possibilità delle imprese di rimborsare i prefinanziamenti effettuati dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1101/89 appare congruo un bilancio globale di 130,5 milioni di ECU;

considerando che la Commissione determina la data di inizio dell'azione di demolizione coordinata a livello comunitario, e che tale data deve coincidere con quella a cui gli Stati membri interessati dalle sovraccapacità strutturali di stiva avranno adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione del suddetto regolamento (CEE) n. 1101/89;

considerando che la Commissione stabilisce le aliquote dei contributi che i trasportatori devono versare annualmente ai fondi di demolizione per ciascuno dei loro natanti adibiti a trasporti di merci sulle vie navigabili degli Stati membri fra loro collegate; che tali aliquote debbono essere fissate in modo tale che i fondi di demolizione possano rimborsare entro un termine massimo di dieci anni gli impianti prefinanziati dagli Stati membri interessati, e che devono essere situate ad un livello pur sempre accettabile per le imprese del settore della navigazione interna, tenuto conto della loro difficile situazione finanziaria;

considerando che la Commissione stabilisce inoltre le aliquote dei premi di demolizione, il periodo in cui gli stessi possono essere ottenuti nonché le loro condizioni di attribuzione; che, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre la capacità di stiva e visto il bilancio globale limitato che non potrebbe bastare a soddisfare tutte le richieste di premi di demolizione presentate ai fondi di demolizione nazionali, appare opportuno, al fine di conseguire la demolizione della massima quantità di materiale, applicare una procedura secondo cui siano prese in considerazione in primo luogo le richieste aventi per oggetto le aliquote di premi più basse nell'ambito di una forcella che vada dal 70 % al 100 % dei valori massimi stabiliti;

considerando che, data la particolare situazione socioeconomica del settore dei piccoli natanti, sono indispensabili misure appropriate, in particolare coefficienti di valutazione stabiliti tenendo conto del limitato valore commerciale di detti natanti; che è pertanto opportuno prevedere relativamente a tali battelli aliquote ridotte per i premi di demolizione, e, di conseguenza, per i contributi annui;

considerando che, per assicurare l'attuazione della solidarietà finanziaria tra i vari fondi nazionali di demolizione, appare opportuno che la Commissione proceda, in collaborazione con le autorità dei fondi, all'inizio di ogni anno, alla compensazione dei conti istituiti al fine di garantire che il termine di rimborso delle somme prefinanziate dagli Stati membri interessati sia identico per tutti i fondi;

considerando che i diversi tipi di natanti hanno valori diversi ed incidono in modo diverso sulla capacità delle flotte; che è pertanto opportuno prevedere coefficienti particolari per la determinazione del tonnellaggio equivalente nel caso in cui un trasportatore metta in servizio un nuovo natante appartenente ad un tipo diverso da quello cui appartiene il natante offerto per la demolizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce segnatamente i contributi annui, i premi di demolizione e le condizioni di concessione dei medesimi per i natanti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89, tenendo conto della necessità di ridurre la capacità delle flotte del 10 % per quanto riguarda i battelli da carico secco e gli spintori, e del 15 % per quanto riguarda le navi cisterna.

2. Per realizzare tale obiettivo si stima necessario un bilancio globale pari a 130,5 milioni di ECU, di cui 81,2 milioni di ECU per i battelli da carico secco, 44,3 milioni di ECU per le navi cisterna e 5,0 milioni di ECU per gli spintori.

Articolo 2

Il sistema di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario, quale stabilito dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, è operativo a decorrere dal 1o gennaio 1990.

Contributi annui

Articolo 3

1. Per i natanti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89, ivi compresi i natanti rispetto ai quali è stata presentata richiesta per il premio di demolizione, il versamento da parte dei proprietari dei natanti dei contributi annui ai fondi di demolizione competenti è obbligatorio a decorrere dal 1o gennaio 1990. Le aliquote di tali contributi sono così stabilite a seconda dei vari tipi e categorie di natanti:

Battelli da carico secco

Automatori: 1,00 ECU/t

Chiatte a spinta: 0,70 ECU/t

Chiatte rimorchiate: 0,36 ECU/t

Navi cisterna

Automotori: 3,00 ECU/t

Chiatte a spinta: 1,26 ECU/t

Chiatte rimorchiate: 0,54 ECU/t

Spintori:

0,40 ECU/kw

2. Per i natanti di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote dei contributi annui di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %. Per i natanti di portata lorda da 450 a 650 t le stesse sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate.

3. La Commissione ha facoltà di modificare le aliquote di cui al paragrafo 1 per assicurare che gli importi prefinanziati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89, dagli Stati membri interessati siano rimborsati entro dieci anni.

Articolo 4

1. Per il 1990, l'attestato comprovante il pagamento del contributo annuo deve trovarsi, a decorrere dal 1o maggio, a bordo del natante o, qualora si tratti di natanti senza equipaggio, a bordo dello spintore.

2. La conversione dei contributi annui, espressi in ECU, nella moneta nazionale del fondo interessato si effettua secondo il corso dei cambi vigente il 1o gennaio dell'anno in questione.

Premi di demolizione

Articolo 5

1. L'importo del premio di demolizione per i diversi tipi e le diverse categorie di natanti si colloca nell'ambito di una forcella che va dal 70 % al 100 % delle aliquote seguenti:

Battelli da carico secco

Automatori: 120 ECU/t

Chiatte a spinta: 60 ECU/t

Chiatte: 43 ECU/t

Navi cisterna

Automotori: 216 ECU/t

Chiatte a spinta: 91 ECU/t

Chiatte: 39 ECU/t

Spintori:

240 ECU/kW

2. Per i natanti di portata lorda inferiore a 450 t, i valori massimi dei premi di demolizione di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i natanti di portata lorda da 450 a 650 t, i valori massimi dei premi sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda dal di sotto delle 650 t.

Articolo 6

1. I proprietari di natanti che presentino una richiesta per ottenere un premio di demolizione, fanno pervenire tale richiesta alle autorità del fondo competente per il battello in questione anteriormente al 1o maggio 1990. Non sono prese in considerazione le richieste che pervengano a decorrere da tale data.

2. Il richiedente indica nella sua richiesta la percentuale, nell'ambito di una forcella che va dal 70 % al 100 % delle aliquote massime di cui all'articolo 5, che desidera ricevere quale premio per la demolizione del proprio natante. Tale percentuale viene in appresso denominata « percentuale del premio ».

3. Le richieste debitamente presentate per premi di demolizione corrispondenti al 70 % delle aliquote di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono da considerarsi accolte dal fondo nei limiti delle disponibilità di bilancio dei diversi conti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità del fondo forniscono ai richiedenti conferma dell'accoglimento della loro richiesta nei due mesi successivi alla ricezione. Ogni mese, le autorità dei fondi trasmettono alla Commissione un elenco delle richieste ricevute per premi di demolizione corrispondenti al 70 %. La Commissione vigila affinché tali richieste non superino le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e tiene aggiornate sulla situazione le autorità dei fondi.

4. Anteriormente al 1o settembre 1990, le autorità del fondo comunicano per iscritto al richiedente di un premio di demolizione corrispondente ad una percentuale superiore al 70 % delle aliquote indicate nell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se la richiesta è stata accettata o respinta. Articolo 7

1. La presentazione della richiesta per il premio di demolizione comporta per il proprietario del natante ove la richiesta sia accolta, l'obbligario di effettuare anteriormente al 1o dicembre 1990:

- la demolizione del natante,

- o, in attesa della demolizione, l'immobilizzazione definitiva del natante.

2. Quando un natante è immobilizzato a norma del paragrafo 1, il proprietario consegna alle autorità del fondo competente tutti i documenti riguardanti il natante, quali il certificato di navigazione e l'autorizzazione al trasporto. Gli Stati membri vigilano affinché non vengano effettuati trasporti o operazioni di stoccaggio con un natante immobilizzato.

Il proprietario di un natante immobilizzato informa le autorità del fondo competente sul luogo in cui il natante è immobilizzato. Un natante immobilizzato può essere spostato unicamente con l'accordo delle autorità di detto fondo.

3. Alle fine di ogni anno, ciascun fondo trasmette agli altri fondi e alla Commissione un elenco dei natanti per i quali esso ha versato un premio di demolizione e che ancora non siano stati demoliti. Tale elenco reca per ciascun natante:

- il nome, il tipo, il tonnellaggio e il porto di immatricolazione,

- il nome e l'indirizzo del proprietario,

- indicazioni precise concernenti il luogo in cui il natante è immobilizzato in attesa di essere demolito.

4. La demolizione di un natante immobilizzato deve avvenire in tutti i casi anteriormente al 1o dicembre 1992. qualora un natante non sia demolito entro tale data, le autorità del fondo competente possono farlo demolire in nome e a spese del proprietario.

Articolo 8

1. Se i mezzi finanziari necessari per soddisfare le richieste di premi di demolizione debitamente presentate sono superiori alle disponibilità di bilancio dei vari conti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la percentuale del premio indicata dal proprietario del battello nella richiesta funge da criterio di selezione, dandosi la precedenza alle richieste che presentano le percentuali più basse.

2. Per porre in atto la procedura di cui al paragrafo 1, la Commissione redige, in collaborazione con le autorità dei vari fondi, un elenco comune delle richieste debitamente presentate in tale elenco, le richieste sono classificate secondo un ordine che va dalla percentuale del premio più bassa alla percentuale del premio più elevata. Vengono compilati elenchi separati per i battelli da carico secco, le navi cisterna e i gli spintori.

3. I premi di demolizione vengono accordati dai vari fondi in base all'elenco summenzionato nei limiti delle disponibilità di bilancio dei vari conti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In caso di presentazione di più richieste identiche con percentuali del premio viene data precedenza alla richiesta pervenuta per prima.

4. Si i mezzi finanziari necessari per soddisfare le richieste debitamente presentate sono inferiori alle disponibilità di bilancio dei vari conti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le richieste sono considerate accolte nelle percentuali del premio in esse indicate. In tal caso, viene ridotto di conseguenza il termine decennale per il rimborso dei prefinanziamenti effettuati dagli Stati membri interessati a favore dei fondi.

Articolo 9

1. Il premio di demolizione è versato qualora il proprietario del natante abbia dimostrato che lo stesso è stato demolito o immobilizzato in conformità dell'arti- colo 7.

2. La conversione delle aliquote dei premi di demolizione, espresse in ECU, nella moneta nazionale del fondo interessato è effettuata secondo il corso dei cambi vigente alla data di cui all'articolo 2.

Solidarietà finanziaria

Articolo 10

1. Per l'attuazione della solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi prevista all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89 all'inizio di ogni anno, a decorrere dal 1991, ciascun fondo comunica alla Commissione i seguenti dati:

- i debiti del fondo al 31 dicembre dell'anno precedente (Dn);

- le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (Ran), che comprendono gli introiti provenienti sia dai contributi annui, sia da quelli speciali previsti all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio.

2. La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1:

- l'importo totale dei debiti di tutti i fondi al 31 dicembre dell'anno precedente (Dt);

- l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (Rt);

- le entrate annuali normalizzate (Rnn) di ciascun fondo, calcolate mediante la formula seguente:

1.2.3.4 // // Rnn = // Rt Dt // × Dn;

- per ciascun fondo, la differenza fra le entrate annuali (Ran) e le entrate annuali normalizzate (Rean - Rnn);

- gli importi che ciascun fondo con entrate annuali superiori alle entrate annuali normalizzate (Ran > Rnn) versa ad un fondo le cui entrate annuali siano inferiori alle entrate annuali normalizzate (Ran < Rnn).

3. Ciascun fondo interessato versa agli altri fondi, anteriormente al 1o marzo dell'anno in corso, gli importi di cui all'ultimo trattino del paragrafo 2. Tonnellaggio equivalente

Articolo 11

1. Quando un proprietario mette in servizio un natante ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 e presenta alla demolizione un altro tipo di natante, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di natanti in appresso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione:

- Battelli da carico secco

automotori di oltre 650 t: 1,00

chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50

chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,36

- Navi cisterna

automotori di oltre 650 t: 1,00

chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,42

chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,18

2. Per i natanti di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i natanti di portata lorda da 450 a 650 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t.

Consultazioni

Articolo 12

1. La Commissione consulta gli Stati membri ogni volta che intende modificare il presente regolamento.

2. Per tutte le questioni concernenti l'attuazione del sistema, la Commissione si avvale del parere di un gruppo composto di esperti delle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario, gruppo denominato « Gruppo di esperti - Risanamento strutturale della navigazione interna ».

Disposizioni finali

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

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