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Document 31988D0354

88/354/CEE: Decisione del Consiglio del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 13 giugno 1985, sull'ammissione temporanea dei materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi

OJ L 161, 28.6.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 95 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 95 - 96

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/354/oj

31988D0354

88/354/CEE: Decisione del Consiglio del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 13 giugno 1985, sull'ammissione temporanea dei materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 28/06/1988 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0095


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1988 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 13 giugno 1985, sull'ammissione temporanea dei materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi (88/354/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la raccomandazione sull'ammissione temporanea dei materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi è stata approvata dal consiglio di cooperazione doganale il 13 giugno 1985; che spetta alla Comunità prendere posizione in proposito,

considerando che tale raccomandazione può essere accettata dalla Comunità con effetto immediato;

considerando che la prima misura preconizzata da detta raccomandazione può essere applicata conformemente alle disposizioni comunitarie esistenti sul regime di ammissione temporanea, cioè l'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3813/85 (3), l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 12 della direttiva 85/362/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto (4) e l'articolo 4 della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (5);

considerando che l'applicazione delle seconde e terze misure preconizzate dalla raccomandazione potrebbe richiedere modalità specifiche di applicazione le quali dovranno essere precisate dagli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È accettata, a nome della Comunità, con effetto immediato, la raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 13 giugno 1985, sull'ammissione temporanea dei materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, corredata dalla modalità di applicazione specifiche figuranti nell'allegato I.

Il testo della raccomandazione è accluso nell'allegato II.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretariato generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità, con effetto immediato, della raccomandazione corredata delle modalità d'applicazione di cui all'articolo 1.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988,

Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (2) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20. (5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 59.

ALLEGATO I MODALITÀ D'APPLICAZIONE Le legislazione comunitaria copre solo una parte della raccomandazione.

Nei settori non coperti dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri comunicano, se del caso, le proprie modalità d'applicazione in attesa dell'elaborazione di norme comunitarie.

ALLEGATO II RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE del 13 giugno 1985 sull'ammissione temporanea dei materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

considerando che ai materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi è in genere accordato il regime dell'ammissione temporanea,

tenuto conto della convenzione doganale sull'importazione temporanea di materiale professionale, dell'8 giugno 1961,

tenuto conto della convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci, del 6 dicembre 1961,

tenuto conto della raccomandazione sull'utilizzazione dei titoli di ammissione temporanea per i veicoli specialmente allestiti per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, del 1g dicembre 1955,

tenuto conto della raccomandazione sull'ammissione temporanea dei veicoli specialmente allestiti per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, del 9 giugno 1977,

desiderosi di semplificare le formalità doganali per facilitare l'ammissione di questi materiali e degli autoveicoli adibiti al loro trasporto,

raccomanda agli Stati membri e alle unioni doganali ed economiche di non chiedere agli organismi pubblici o privati riconosciuti o ai loro agenti alcun titolo di ammissione temporanea o alcuna garanzia per l'ammissione temporanea dei materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi e di accontentarsi, ai fini del controllo doganale, della presentazione, in duplice copia, dell'elenco o dell'inventario particolareggiato di tali attrezzature,

raccomanda agli Stati membri e alle unioni doganali o economiche di non chiedere, per quanto possibile, titoli di ammissione temporanea o la costituzione di una garanzia per gli autoveicoli, quando essi vengano utilizzati per trasportare materiali necessari alla realizzazione di servizi radiofonici o televisivi,

raccomanda agli Stati membri e alle unioni doganali o economiche di permettere l'attraversamento delle loro frontiere con questi materiali e veicoli al di fuori delle normali ore di apertura degli uffici doganali, comprese le domeniche e i giorni festivi, dietro pagamento, all'occorrenza, dei servizi resi,

domanda agli Stati membri e non membri del consiglio e alle unioni doganali o economiche che possono approvare la presente raccomandazione, d'informare il segretariato generale della data e delle modalità della relativa messa in applicazione. Il segretario generale trasmetterà queste informazioni alle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri, nonché alle amministrazioni doganali degli Stati non membri e alle unioni doganali o economiche che abbiano approvato tale raccomandazione.

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