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Document 31987L0357

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

OJ L 192, 11.7.1987, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 22 - 23

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/357/oj

31987L0357

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1987 pag. 0049 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0244
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0244


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

(87/357/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che in vari Stati membri esistono disposizioni legislative o regolamentari su taluni prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori; che tali disposizioni differiscono tuttavia, per quanto riguarda il loro contenuto, la loro portata ed il loro campo d'applicazione; che tali disposizioni riguardano in particolare, in taluni Stati membri, l'insieme dei prodotti che assomigliano a prodotti alimentari senza essere tali e che, in altri Stati membri, esse riguardano prodotti particolari suscettibili di essere confusi con prodotti alimentari, in particolare con dolciumi;

considerando che tale situazione crea ostacoli notevoli alla libera circolazione dei prodotti e condizioni di concorrenza ineguali all'interno della Comunità e non garantisce una tutela efficace del consumatore, in particolare i bambini;

considerando che questi ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune devono essere eliminati e che deve essere assicurata un'adeguata tutela del consumatore conformemente alle risoluzioni del Consiglio del 14 aprile 1975 e del 19 maggio 1981 relative rispettivamente ad un programma preliminare (3) e a un secondo programma (4) della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori, nonché alla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 concernente un nuovo impulso per la politica di tutela dei consumatori (5);

considerando che è opportuno che la salute e la sicurezza dei consumatori siano oggetto di un eguale livello di tutela nei diversi Stati membri;

considerando che occorre pertanto vietare la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti che possono essere confusi con prodotti alimentari e che quindi compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori;

considerando che occorre prevedere che le autorità competenti degli Stati membri effettuino controlli;

considerando che, conformemente ai principi espressi nelle risoluzioni del Consiglio sulla tutela dei consumatori, i prodotti pericolosi debbono essere ritirati dal mercato;

considerando che occorre prevedere la possibilità di procedere a scambi di opinioni sulle misure di divieto o di ritiro prese dagli Stati membri al fine di assicurare un'applicazione uniforme nella Comunità dei principi della presente direttiva ed a un esame delle suddette misure; che tali scambi di opinioni e tale esame possono svolgersi in seno al comitato consultivo istituito nella decisione 84/133/CEE (6);

considerando che, nella prospettiva forse necessaria dell'estensione del campo d'applicazione della presente direttiva alle limitazioni pericolose diverse dalle imitazioni di prodotti alimentari e per valutare e rivedere le procedure stabilite nella presente direttiva, è opportuno prevedere che il Consiglio, due anni dopo la messa in applicazione di detto atto, deliberi in merito ad un eventuale adeguamento delle disposizioni della presente direttiva in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri effettuano inoltre controlli sui prodotti presenti sul mercato per verificare che i prodotti oggetto della presente direttiva non vengano commercializzati e prendono le misure opportune affinché le rispettive autorità competenti ritirino o facciano ritirare i prodotti oggetto della presente direttiva che si trovino sul rispettivo mercato.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro prende una misura specifica in virtù degli articoli 2 e 3, esso ne informa la Commissione. Esso fornisce una descrizione del prodotto in questione ed indica il motivo della sua decisione.

Se l'informazione relativa al prodotto è già prescritta in virtù della decisione 84/133/CEE, la presente direttiva non impone nessuna altra comunicazione.

La Commissione trasmette quanto prima le informazioni agli altri Stati membri.

2. Il comitato istituito dalla decisione 84/133/CEE può essere adito dalla Commissione o da uno Stato membro per uno scambio di opinioni sui problemi relativi all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Due anni dopo la data indicata all'articolo 6, il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, corredata di adeguate proposte, delibera in merito all'eventuale adeguamento della presente direttiva, in particolare per estenderne il campo d'applicazione alle limitazioni pericolose, diverse dalle limitazioni di prodotti alimentari, nonché in merito all'eventuale revisione delle procedure previste all'articolo 4.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 1989 (due anni dopo l'adozione della presente direttiva). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

(1) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.

(2) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 1.

(3) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.

(4) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

(5) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 16.

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