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Document 31985D0011

85/11/CEE: Decisione della Commissione del 23 luglio 1984 relativa agli aiuti di Stato previsti dalla legge 5 agosto 1982, n. 86, della Regione Sicilia, che istituisce provvedimenti urgenti per il settore agricolo (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

OJ L 7, 9.1.1985, p. 24–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/06/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/11/oj

31985D0011

85/11/CEE: Decisione della Commissione del 23 luglio 1984 relativa agli aiuti di Stato previsti dalla legge 5 agosto 1982, n. 86, della Regione Sicilia, che istituisce provvedimenti urgenti per il settore agricolo (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 09/01/1985 pag. 0024 - 0027


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1984

relativa agli aiuti di Stato previsti dalla legge 5 agosto 1982, n. 86, della Regione Sicilia, che istituisce provvedimenti urgenti per il settore agricolo

(Il testo in lingua italiana è l'unico facente fede)

(85/11/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visti i regolamenti del Consiglio che istituiscono le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 31,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, di presentare le loro osservazioni (3),

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 7 settembre 1982, il governo italiano ha notificato alla Commissione la legge 5 agosto 1982, n. 86, della Regione Sicilia, che istituisce provvedimenti urgenti per il settore agricolo;

delle informazioni supplementari sono state fornite in occasione di una riunione bilaterale tenutasi il 25 e 26 settembre 1982, nonché con telescritto del 22 ottobre 1982, con lettera del 17 giugno 1983 e con telescritto del 19 luglio 1983;

l'articolo 12 prevede un'autorizzazione di spesa di 500 milioni di Lit per l'esercizio finanziario 1983 per il finanziamento di attività delle associazioni di produttori di uva da tavola, tra cui l'installazione di sistemi telex, la vigilanza sulla destinazione del prodotto non commercializzato allo stato fresco, come pure l'esecuzione di altri compiti attribuiti a dette associazioni dai regolamenti comunitari, nonché dalla legge nazionale 27 luglio 1967, n. 622 e dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81;

l'articolo 18 prevede un'autorizzazione di spesa di 6 000 milioni di Lit per l'esercizio finanziario 1983 ai fini della concessione, alle cooperative agricole a larga base e ai loro consorzi, di contributi sino al 70 % del valore della spesa d'investimento, nonché di mutui di durata ventennale a tasso agevolato del 7,25 %, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, limitatamente alla spesa non coperta dal contributo del 70 %, per la realizzazione di impianti di lavorazione, confezionamento, commercializzazione e vendita di uva da tavola e per la costruzione di linee connesse per la trasformazione e la conservazione del prodotto da avviare alla distillazione o alla produzione di succhi, nonché per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per il condizionamento del prodotto fresco;

l'articolo 24 prevede un'autorizzazione di spesa di 17 000 milioni di Lit per l'esercizio finanziario 1982 e di 10 000 milioni di Lit per l'esercizio finanziario 1983 ai fini della concessione di contributi fino al 70 % della spesa a cooperative e ad associazioni riconosciute di produttori, nonché di contributi fino al 60 % della

spesa ad associazioni di cooperative, per l'acquisto e l'ammodernamento di impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; che il predetto articolo prevede inoltre 3 500 milioni di Lit a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di mutui a tasso agevolato sul 30 % dei fondi a carico del beneficiario;

l'articolo 25 prevede un'autorizzazione di spesa di 8 000 milioni di Lit per gli esercizi finanziari 1982/1983 ai fini della concessione di un contributo supplementare del 20 % della spesa d'investimento alle cooperative, cantine sociali ed ai loro consorzi ove abbiano realizzato investimenti a partire dal 1970 e fruito di un contributo non superiore al 50 %;

gli articoli da 33 a 39 prevedono un'autorizzazione di spesa di 41 000 milioni di Lit per l'esercizio finanziario 1982 e di 44 000 milioni di Lit per l'esercizio finanziario 1983 in favore di cooperative agricole e dei loro consorzi, nonché delle cooperative, cantine sociali e dei loro consorzi, che effettuano la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di mandorle e nocciole, agrumi, ortofrutticoli e prodotti vitivinicoli e che presentino, alla data del 30 settembre 1981, passività onerose per la campagna 1980/1981; l'aiuto è destinato a coprire tali passività, con sovvenzioni in conto capitale pari al 50 % di dette passività nonché mutui della durata di anni quindici a tasso agevolato del 10 % per il restante 50 % delle passività onerose, summenzionate;

detti aiuti rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 92 e 94 del trattato CEE in virtù delle disposizioni particolari previste dai regolamenti del Consiglio che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato;

la Commissione, dopo un primo esame della legge 5 agosto 1982, n. 86, della Regione Sicilia, ha constatato che le disposizioni di cui alle lettere d), g) e h) dell'articolo 12, prevedono rispettivamente l'installazione di telex, il finanziamento della vigilanza sulla destinazione del prodotto non commercializzato allo stato fresco e il finanziamento degli altri compiti attribuiti alle associazioni dai regolamenti comunitari, nonché dalla legge nazionale 27 luglio 1967, n. 622 e dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, trasgrediscono le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72;

gli aiuti di cui agli articoli 18, 24 e 25, nonché agli articoli da 33 a 39, intesi a promuovere la realizzazione o l'ammodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non sono limitati secondo i criteri comunitari prestabiliti;

onde garantire, segnatamente, il rispetto dei limiti e delle condizioni sopra indicati, la Commissione ha avviato, nei confronti delle misure sopra citate, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato e ha intimato al governo italiano di presentare le sue osservazioni;

la Commissione ha intimato agli altri Stati membri e agli interessati diversi dagli Stati membri di presentare le loro osservazioni.

II

Nelle risposte all'intimazione della Commissione, le autorità italiane non hanno fornito elementi atti a legittimare le misure incriminate di cui all'articolo 12; per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti di cui agli articoli 18, 24, 25 e articoli da 33 a 39, in parte destinati a riassorbire le passività onerose derivanti da mutui a tasso agevolato per investimenti precedenti, le autorità italiane non hanno offerto garanzie formali circa il rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione;

le autorità irlandesi hanno approvato, con lettera del 22 agosto 1983, la posizione della Commissione.

III

Gli aiuti di cui all'articolo 12, lettere d), g) e h), concernenti l'uva da tavola, dianzi definiti, contrastano con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72; detto regolamento, nei suoi articoli 13 e seguenti, prevede effettivamente la concessione di aiuti comunitari ad associazioni di produttori di ortofrutticoli, allo scopo di favorirne la costituzione e il funzionamento oppure di finanziarne i ritiri; tuttavia, le disposizioni dell'articolo 12 istituiscono sovvenzioni per iniziative che dovrebbero rientrare nella normale attività delle associazioni beneficiarie di un contributo comunitario e che, in quanto tali, non dovrebbero formare oggetto di ulteriori aiuti nazionali o regionali;

infatti, istituendo aiuti in contrasto con le organizzazioni comuni di mercato, le autorità italiane hanno disconosciuto il principio secondo cui gli Stati membri non hanno più il potere di decidere unilateralmente riguardo a una materia disciplinata da norme comunitarie; uno Stato membro il quale modifichi unilateralmente le misure comunitarie rimette necessariamente in discussione gli orientamenti sanciti a livello comunitario e rischia di creare squilibri che potrebbero pregiudicare gli scambi tra Stati membri;

inoltre, le misure sopra citate favoriscono artificialmente i produttori siciliani rispetto ai produttori degli altri Stati membri; dette misure possono pertanto pregiudicare gli scambi intracomunitari;

gli aiuti agli investimenti di cui agli articoli 18, 24 e 25, nonché gli aiuti di cui agli articoli da 33 a 39, nella misura in cui sono destinati a coprire gli oneri finanziari derivanti da investimenti precedenti, non rispettano i limiti fissati dalle regole comunitarie relative a tali aiuti; già in precedenti occasioni, la Commissione ha operato una distinzione netta tra progetti inseriti nel quadro dei programmi nazionali o regionali appro vati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), e situati in zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (4) - per i quali possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 75 % del valore dell'investimento - e progetti non situati nelle suddette zone o non facenti parte di detti programmi, per i quali la sovvenzione non dovrebbe superare il 50 %; tali aiuti, di entità notevole, devono comunque prevedere un margine sufficiente di partecipazione del beneficiario al finanziamento del progetto; una partecipazione finanziaria del 25 % o del 50 % dovrebbe quindi rappresentare il limite minimo al di sotto del quale esiste il rischio di favorire la creazione di imprese incapaci di sopravvivere senza ulteriori aiuti e di promuovere, di conseguenza, produzioni che potrebbero alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, dal momento che il loro smercio sarebbe subordinato all'intervento del FEAOG;

per determinare l'importo dell'aiuto agli investimenti di cui ha beneficiato un'impresa, si deve tenere conto non solo degli aiuti concessi ai fini della realizzazione del progetto, ma anche degli aiuti destinati ad assorbire le passività derivanti da mutui contratti ai fini di tali investimenti; gli aiuti di quest'ultimo tipo contemplati dagli articoli da 33 a 39 e destinati ad assorbire le passività onerose relative a mutui per investimenti possono essere autorizzati soltanto nella misura in cui, sommati agli altri finanziamenti ricevuti, non superino il livello degli aiuti sopra citati;

le misure incriminate rispondono pertanto, alle condizioni enunciate nell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE;

gli aiuti in oggetto non possono essere dispensati dal divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, in virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo, in quanto le deroghe ammesse da questa disposizione non sono applicabili ai predetti aiuti;

ai fini dell'esame di qualsiasi misura nazionale o regionale, le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, devono essere interpretate in senso restrittivo; in particolare, esse possono essere accordate soltanto se la Commissione è in grado di accertare che l'aiuto è necessario per il conseguimento di uno degli obiettivi enunciati dalle disposizioni precitate;

la concessione di dette deroghe, nel caso di aiuti che non comportino una siffatta contropartita, equivarrebbe ad avallare una situazione pregiudizievole per gli scambi intracomunitari, nonché distorsioni della concorrenza ingiustificate sotto il profilo dell'interesse comunitario e, di conseguenza, vantaggi arbitrari per taluni Stati membri;

nella fattispecie, gli aiuti di cui all'articolo 12, nonché gli aiuti di cui agli articoli 18, 24 e 25 e gli articoli da 33 a 39, nella misura in cui i rispettivi importi superano i limiti fissati dalla Commissione, non consentono di constatare l'esistenza della suddetta contropartita;

il governo italiano in effetti, non ha potuto fornire, né la Commissione ha potuto individuare, una giustificazione che consenta di stabilire che gli aiuti in causa posseggono i requisiti prescritti per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE;

per portata e contenuto, le misure in oggetto non sono tali da favorire lo sviluppo economico di una regione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o nella quale si accusi una grave forma di sottoccupazione, né trattasi di misure destinate a promuovere la realizzazione di un progetto comune di interesse europeo oppure intese a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato; conseguentemente, l'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), del trattato (CEE) non è applicabile;

la creazione di imprese mediante aiuti può comportare la costituzione di unità improduttive e incapaci di sopravvivere senza aiuti supplementari, favorendo nel contempo produzioni attualmente eccedentarie, i cui costi di smaltimento rischiano di aggravare gli oneri del FEAOG; tali aiuti non possono pertanto beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE;

l'aiuto di cui all'articolo 12 rappresenta un'infrazione all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e un aiuto avente carattere di infrazione non può beneficiare delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE;

inoltre, tenuto conto della situazione economica analoga in cui versano attualmente le imprese di tutti gli Stati membri - situazione caratterizzata da una stasi o da un calo dei redditi concomitante ad un sensibile aumento dei costi di produzione -, e tenuto conto altresì della concorrenza intracomunitaria, forte o addirittura fortissima per la maggior parte dei prodotti agricoli, sul mercato intracomunitario, l'aiuto è di natura tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

tenuto conto di quanto precede, gli aiuti decisi dalle autorità italiane non rispondono alle condizioni prescritte per poter beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE;

la presente decisione non pregiudica l'eventuale posizione che la Commissione prenderà nei confronti degli aiuti di cui sopra in relazione al finanziamento della politica agraria comune da parte del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti di cui all'articolo 12, lettere d), g) e h), della legge 5 agosto 1982, n. 86, della Regione Sicilia, che istituisce provvedimenti urgenti per il settore agricolo, sono incompatibili con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE, nonché con l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e non possono pertanto essere concessi.

2. La parte degli aiuti di cui agli articoli da 33 a 39 della legge di cui al paragrafo 1, nella misura in cui sono destinati a coprire gli oneri finanziari derivanti da investimenti precedenti, nonché agli articoli 18, 24 e 25 della stessa legge, eccedente:

a) il limite del 75 % della spesa autorizzata per la realizzazione di impianti situati in zone di montagna o in zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e facenti parte di programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77, oppure

b) il limite del 50 % nelle altre zone o per progetti non facenti parte di tali programmi,

è incompatibile con l'articolo 92 del trattato CEE e non può pertanto essere concessa.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarsi al disposto dell'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

(3) GU n. C 201 del 28. 7. 1983, pag. 7.

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.

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