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Document 31984R0896

Regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione del 31 marzo 1984 che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

OJ L 91, 1.4.1984, p. 71–72 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 030 P. 83 - 84
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 030 P. 83 - 84
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 017 P. 102 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 017 P. 102 - 103
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006; abrogato da 32006R1282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/896/oj

31984R0896

Regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione del 31 marzo 1984 che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 01/04/1984 pag. 0071 - 0072
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0083


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 896/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1984

che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 876/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione certi elementi; che uno di questi elementi è il prezzo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato della Comunità;

considerando che, qualora i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari siano aumentati all'inizio di una nuova campagna, normalmente l'aumento dei prezzi d'intervento incide sui prezzi dei prodotti lattiero-caseari fabbricati dopo tale data; che, in tal caso, può essere necessario aumentare le restituzioni; che, se i prezzi d'intervento vengono ribassati all'inizio di una nuova campagna, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari possono risultarne influenzati in modo da rendere necessaria una riduzione delle restituzioni; che, tuttavia, può essere opportuno limitare l'applicazione delle nuove restituzioni ai prodotti lattiero-caseari fabbricati durante la nuova campagna; che, per questo motivo l'importo differenziato della restituzione per uno stesso prodotto e per la stessa destinazione può essere fissato secondo la data di fabbricazione del prodotto;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1420/83 della Commissione, del 2 giugno 1983, che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualora, all'inizio di una nuova campagna lattiera, siano fissati per lo stesso prodotto e per la stessa destinazione due importi della restituzione, si può disporre che l'importo della restituzione più elevata sia concesso soltanto se è stata fornita la prova che il prodotto esportato è stato fabbricato durante la nuova campagna lattiera e che l'importo della restituzione meno elevata sia concesso soltanto se è stata fornita la prova che il prodotto esportato è stato fabbricato prima dell'inizio della nuova campagna lattiera.

Per i prodotti di cui alla sottovoce 04.03 B o ex 23.07 B della tariffa doganale comune, la prova suddetta può, secondo il caso, essere integrata o sostituita dalla prova che:

- il burro o la crema di latte usati come materia prima per fabbricare i prodotti di cui alla sottovoce 04.03 B,

- il latte scremato o il latte scremato in polvere incorporati nel prodotti di cui alla sottovoce ex 23.07 B,

sono stati fabbricati durante il periodo in questione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per quanto riguarda i documenti giustificativi che possono essere utilizzati come prove ai sensi del paragrafo 1, comprese le relative misure di controllo.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1420/83 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 145 del 3. 6. 1983, pag. 12.

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