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Document 31984R0551

Regolamento (CEE) n. 551/84 del Consiglio del 28 febbraio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell' importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

OJ L 61, 2.3.1984, p. 10–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/551/oj

31984R0551

Regolamento (CEE) n. 551/84 del Consiglio del 28 febbraio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell' importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/1984 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 551/84 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 (1) ha autorizzato temporaneamente, nei mesi di gennaio e febbraio 1984 e secondo condizioni particolari, il Regno Unito ad importare quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda;

considerando che il Consiglio non ha potuto adottare in tempo utile un nuovo regime per un periodo più lungo; che, per evitare una interruzione delle importazioni, occorre accordare un'autorizzazione temporanea per il mese di marzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la data del 29 febbraio 1984 è sostituita da quella del 31 marzo 1984 ed al secondo comma il quantitativo di 13 833 tonnellate è sostituito da quello di 20 750 tonnellate;

2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Anteriormente al 1o aprile 1984, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il funzionamento del regime, in previsione di una decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 31 marzo 1984».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.

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