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Document 31984D0294

84/294/CEE: Decisione della Commissione del 27 aprile 1984 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da Malta

OJ L 144, 30.5.1984, p. 17–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 030 P. 236 - 239
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 030 P. 236 - 239
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 017 P. 137 - 140
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 017 P. 137 - 140

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004D0212

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/294/oj

31984D0294

84/294/CEE: Decisione della Commissione del 27 aprile 1984 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da Malta

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 30/05/1984 pag. 0017 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0137
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0236
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0137
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0236


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1984

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l ' importazione di carni fresche proveniente da Malta

( 84/294/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 ,

considerando che , a seguito della visita fatta da esperti veterinari della Comunità , risulta che la situazione veterinaria a Malta è eccellente , stabile e perfettamente controlla attraverso servizi veterinari validamente strutturati e organizzati , in particolare per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse dalle carni ;

considerando inoltre che , le autorità veterinarie responsabili di Malta hanno confermato che Malta è indenne da almeno dodici mesi dalla peste bovina , dall ' afta epizootica a virus esotici e classici , peste suina africana , peste suina classica , malattia vescicolosa dei suini e da infezione da Brucella Suis , e che durante tale periodo non è stata praticata la vaccinazione contro queste malattie , con l ' eccezione dell ' afta epizootica di tipo classico ; che a Malta vi sono animali vaccinati contro l ' afta epizootica di tipo classico ;

considerando che le competenti autorità veterinarie di Malta si sono impegnate a notificare alla Commissione ed agli Stati membri , con telex o telegramma , entro ventiquattro ore al più della conferma , l ' apparizione di ognuna delle malattie summenzionate o le eventuali modifiche della politica di vaccinazione contro le malattie ;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adottate in conformità alla situazione di polizia sanitaria del paese terzo interessato ;

considerando che , in attesa dell ' adozione di misure comunitarie in materia di controllo ed eradicazione dell ' afta epizootica , possono essere stabilite condizioni speciali per taluni Stati membri a motivo della loro particolare situazione zoosanitaria ; che tali condizioni devono essere almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dagli Stati membri negli scambi intracommunitari ;

considerando che sarà necessario riesaminare la presente decisione per adeguarla alla regolamentazione comunitaria per il controllo e l ' eradicazione dell ' afta epizootica nella Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri autorizzano l ' importazione di carni fresche di animali domestici delle specie bovina e porcina , nonchù di solipedi domestici , in provenienza da Malta , a condizione che tali carni corrispondano ai requisti indicati nel certificato di polizia sanitaria , conforme al modello riprodotto nell ' allegato della presente decisione , che deve accompagnare le carni stesse .

2 . Gli Stati membri non autorizzano l ' importazione da Malta di carni fresche , appartenenti a categorie diverse da quelle menzionate al paragrafo 1 .

Articolo 2

Sino a che il Consiglio non avrà adottato regolamentazioni in materia di lotta contro l ' afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità , e sino e che negli Stati membri interessati sarà vietata la vaccinazione contro tale malattia , l ' Irlanda ed il Regno Unito per l ' Irlanda del Nord possono , per quanto riguarda le carni fresche di bovini e suini si cui all ' articolo 1 , mantenere le loro norme di polizia sanitaria relative alla protezione contro l ' afta epizootica .

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e di organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici .

Articolo 4

La presente decisione sarà riesaminata per essere adeguata alla regolamentazione comunitaria per il controllo e l ' eradicazione dell ' afta epizootica nella Comunità .

Articolo 5

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1984 .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 27 aprile 1984

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

( 2 ) GU n . L 59 del 5 . 3 . 1983 , pag . 34 .

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ( 1 ) di bovini e di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione :

Riferimento al certificato di sanità ( 2 ) :

Paese esportatore : MALTA :

Ministero :

Servizio :

Riferimento :

( facoltativo )

I . Identificazione delle carni

Carni di

( specie animale )

Natura dei pezzi :

Natura dell ' imballaggio :

Numero dei pezzi e delle unità d ' imballaggio :

Peso netto :

II . Provenienza delle carni

Indirizzo ( i ) e numero ( i ) di approvazione veterinaria ( 2 ) del ( i ) macello ( i ) riconosciuto ( i ) :

Indirizzo ( i ) e numero ( i ) di approvazione ( 2 ) del ( i ) laboratorio ( ri ) di sezionamento riconosciuto ( i ) :

III . Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :

( luogo di spedizione )

a :

( paese e luogo di destinazione )

con il seguente mezzo di trasporto ( 3 ) :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

IV . Attestato di sanità

Il sottoscritto veterinario ufficiale , certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute da animali che hanno soggiornato sul territorio di Malta per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di

Fatto a ... , il ...

( Firma del veterinario ufficiale )

Bollo animali di età inferiore a tre mesi .

( 1 ) Carni fresche : tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici della specie bovina e porcina , nonchù dei solipedi domestici , che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione ; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche .

( 2 ) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l ' importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano , ai sensi dell ' articolo 19 , lettera a ) , della direttiva 72/462/CEE .

( 3 ) Per gli aerei indicare il numero del volo , per le navi il nome della nave .

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