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Document 31983L0189

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

OJ L 109, 26.4.1983, p. 8–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 34 - 38
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 34 - 38
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 012 P. 154 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 012 P. 154 - 158

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1998; abrogato e sostituito da 31998L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/189/oj

31983L0189

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 26/04/1983 pag. 0008 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0034
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0154


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che prevede una procedura d ' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

( 83/189/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 213 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il divieto di restrizioni quantitative nonchù di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità ;

considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti , derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi , sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare ;

considerando che è indispensabile che la Commissione disponga , prima dell ' adozione delle disposizioni tecniche , delle necessarie informazioni ; che gli Stati membri , che in forza dell ' articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento della sua missione , devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche ;

considerando che tutti gli Stati membri debbono essere anche informati delle regolamentazioni tecniche prospettate da uno di essi ;

considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre una modifica della misura progettata , al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne ;

considerando che la Commissione deve inoltre avere la facoltà di proporre o adottare una direttiva comunitaria che disciplini l ' argomento della misura nazionale prevista ;

considerando che , nelle due ipotesi suddette , lo Stato membro in causa deve , in virtù degli obblighi generali derivanti dall ' articolo 5 del trattato , soprassedere all ' attuazione della misura prospettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l ' esame in comune delle modifiche proposte oppure l ' elaborazione della proposta di direttiva del Consiglio o della direttiva della Commissione ; che i termini fissati nell ' accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 28 maggio 1969 relativo allo « status quo » e all ' informazione della Commissione ( 4 ) , modificato dall ' accordo del 5 marzo 1973 ( 5 ) , si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi ;

considerando che la procedura dello « status quo » e dell ' informazione della Commissione contemplata nell ' accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva ;

considerando che nella realtà le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche ;

considerando che sembra pertanto necessario garantire l ' informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche ; che , in forza dell ' articolo 213 del trattato , per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria , nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso ;

considerando che sembra pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme prospettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri ;

considerando che è opportuno creare un comitato permanente , i cui membri siano designati dagli Stati membri , incaricato di aiutare la Commissione nell ' esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norm sulla libera circolazione dei prodotti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

1 . « specificazione tecnica » : la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto , quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione , la sicurezza , le dimensioni , comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia , i simboli , le prove ed i metodi di prova , l ' imballagio , la marchiatura e l ' etichettatura ;

2 . « norma » : la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua , la cui osservanza non è obbligatoria ;

3 . « programma di normalizzazione » : il documento che elenca le materie per le quali c ' è l ' intenzione di istituire una norma o di modificarla ;

4 . « progetto di norma » : il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l ' adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale come risulta dai lavori preparatori e che è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento ;

5 . « regola tecnica » : le specificazioni tecniche , comprese le disposizioni che ad esse si applicano , la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto , per la commercializzazione o l ' utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso , ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali ;

6 . « progetto di regola tecnica » : il testo di una specificazione tecnica , comprendente anche disposizioni amministrative , elaborato per adottarlo o farlo infine adottare come regola tecnica , e che si trova in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali ;

7 . « prodotto » : i prodotti di fabbricazione industriale , esclusi i prodotti agricoli ai sensi dell ' articolo 38 , paragrafo 1 , del trattato , qualsiasi prodotto destinato all ' alimentazione umana ed animale , i medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE ( 5 ) ed i prodotti cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE ( 6 ) .

Articolo 2

1 . La Commissione e gli organismi di normalizzazione , du cui all ' elenco I dell ' allegato , sono informati annualmente , entro il 31 gennaio , dei programmi di normalizzazione elaborati dagli organismi nazionali di cui all ' elenco 2 dell ' allegato . Detta informazione viene aggiornata ogni trimestre . La Commissione può modificare o completare tali sulla base delle comunicazioni degli Stati membri .

2 . I programmi di normalizzazione indicano in particolare se la norma :

- sarà la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea ;

- sarà la trasposizione di una norma internazionale o europea con alcune differenze o modifiche nazionali ;

- sarà una nuova norma nazionale ;

- costituirà la modifica di una norma nazionale .

La Commissione , previa consultazione del comitato di cui all ' articolo 5 , può fissare le regole perla presentazione codificata di detta informazione , nonchù uno schema e i criteri secondo i quali dovranno essere presentati i programm di normalizzazione per facilitarne la comparabilità .

3 . La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri tale informazione , in una forma che consenta la comparabilità dei vari programmi .

Articolo 3

La Commissione e gli organismi di normalizzazione sono informati del desiderio di uno o più organismi di normalizzazione .

- di essere associati , in modo passivo o attivo ( con l ' invio di un osservatore ) , ai lavori previsti da un altro organismo di normalizzazione ;

- di fare elaborare una norma europea o qualsiasi altro documento che comporti specificazioni tecniche uniformi .

Articolo 4

Gli organismi di normalizzazione di cui all ' elenco I nonchù la Commissione ricevono almeno ogni quadrimestre tutti i nuovi progetti di norma , tranne nel caso della semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea .

Al momento della comunicazione progetto viene indicato se la norma sarà :

- una trasposizione di una norma internazio ale o europea c contiene alcune differenze o modifiche nazionale ;

- una nuova norma nazionale ;

- la modifica di una norma nazionale .

Articolo 5

È istituito un comitato permanente composto da rappresentati designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione .

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 6

1 . Il comitato si riunisce almeno due volte all ' anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui all ' elenco 1 .

2 . La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l ' applicazione delle procedure di cui sopra e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi , esistenti o prevedibili .

3 . Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione :

- d ' invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare entro un termine determinato una norma europea ;

- di fare si che , se necessario , allo scopo di evitare ostacoli agli scambi , gli Stati membri interessati decidano in un primo tempo tra di essi le misure appropriate ;

- di prendere qualsiasi disposizione necessaria .

4 . La Commissione deve consultare il comitato :

a ) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano in allegato ( articolo 2 , paragrafo 1 ) ;

b ) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell ' informazione , dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione ( articolo 2 , paragrafo 1 ) ;

c ) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi ;

d ) al momento del riesame del funzionamento del sistema instaurato dalla presente direttiva ( articolo 11 ) .

5 . Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto .

6 . Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro , può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all ' applicazione della presente direttiva .

7 . I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato .

Tuttavia , prendendo le necessarie precauzioni , il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchù i loro organismi di normalizzazione non istituiscano nù introducano norme nel settore in questione durante l ' elaborazione della norma europea di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , primo trattino . Questo impegno scade , se non esiste una norma europea , sei mesi dopo il termine del periodo fissato nel trattino sopra menzionato .

2 . Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare , per determinati prodotti , specificazioni tecniche o una norma in previsione dell ' elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , conformemente all ' articolo 8 , paragrafo 1 , qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica , salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea , nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa ; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto .

La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto ; essa può anche sottoporlo al parere del comitato .

2 . La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto , per quanto possibile , nella stesura definitiva della regola tecnica .

3 . Quando uno Stato membro o la Commissione ne fanno espressa richiesta , gli Stati membri comunicano immediatamente il testo definitivo di una regola tecnica .

4 . Le informazioni fornite in virtù del presente articolo sono riservate .

Tuttavia , prendendo le necessarie precauzioni , il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato .

Articolo 9

1 . Fatto salvo il paragrafo 2 , gli Stati membri rinviano l ' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi , a decorrere dalla data della comunicazione di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , se la Commissione o un altro Stato membro emette , nei tre mesi successivi a tale data , un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbe eventualmente derivarne .

2 . Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la Commissione , nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia .

3 . I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se uno Stato membro , per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute pubblica o alla sicurezza , deve elaborate in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente , senza che sia possibile procedere ad una consultazione . Nella communicazione di cui all ' articolo 8 detto Stato membro indica allora i motivi che giustificano l ' urgenza di tali provvedimenti .

Articolo 10

Gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono agli obblighi derivanti da direttive comunitarie o gli impegni derivanti da un accordo internazionale aventi per effetto l ' adozione di prescrizion tecniche uniformi nella Comunità .

Articolo 11

Entro quattro anni calla data di notifica della presente direttiva , la Commissione , in stretta collaborazione con il comitato di cui all ' articolo 5 , riesaminerà il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e , se necessario , presenterà le adeguate proposte di modifica .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 28 marzo 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

( 1 ) GU n . C 253 dell ' 1 . 10 . 1980 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 122 .

( 3 ) GU n . C 159 del 29 . 6 . 1981 , pag . 23 .

( 4 ) GU n . C 76 del 17 . 6 . 1969 , pag . 9 .

( 5 ) GU n . C 9 del 15 . 3 . 1973 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . 22 del 9 . 2 . 1965 , pag . 369/65 .

( 6 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 .

ALLEGATO

ELENCO 1

Organismi di normalizzazione

Afnor ( Francia )

Association française de normalisation

Tour Europe - Cedex 7

F-92080 Paris la Dùfense

UTE ( Francia )

Union technique de l ' ùlectricitè ( UTE )

12 , Place des États-Unis

F-75703 Paris Cedex 16

BSI ( Regno Unito )

British Standards Institution

2 , Park Street

GB-London W1A 2BS

BEC ( Regno Unito )

British Electrotechnical Committee

British Standards Institution

2 , Park Street

GB-London W1A 2BS

DS ( Danimarca )

Dansk Standardiseringsrád

Aurehoejvej 12

Postboks 77

DK-2900 Hellerup 12

DEK ( Danimarca )

Danks Elektroteknisk Komite ( DEK )

Strandgade , 36 st .

DK-1401 Koebenhavn K

DIN ( Germania )

DIN Deutsches Institut fuer Normung e . V .

BurggrafenstraBe 4-10

Postfach 1107

D-1000 Berlin 30

DKE ( Germania )

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE ( DKE )

Stresemannallee 15

D-6000 Frankfurt am Main 70

ELOT ( Grecia )

Hellenic Organization for Standardization ( ELOT )

Didotou 15

GR-Athens 144

IBN ( Belgio )

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie

29 , avenue de la Brabançonne ( laan )

B-1040 Bruxelles/Brussel

CEB ( Belgio )

Comitù ùlectrotechnique ( CEB )/Belgisch Elektrotechnische Comitù ( BEC )

3 , Galerie Ravenstein , bte 11

B-1000 Bruxelles/Brussel

IIRS ( Irlanda )

Institue for Industrial Reseach and Standards

Ballymun Road

El-Dublin 9

ETCI ( Irlanda )

Electro-Technical Council of Ireland ( ETCI )

Institute for Industrial research and Standards

Ballymum Road

EI-Dublin 9

Inspection du travail et des mines ( Lussemburgo )

2 , rue des Girondins

L-Luxembourg

NNI ( Paesi Bassi )

Nederlands Normalisatie Instituut

Postbus 5059

NL-2600 GB Delft

NEC ( Paesi Bassi )

Nederlands Elektrotechnisch Comitù ( NEC )

Kalfjeslaan 2

NL-2623 AA Delft T

UNI ( Italia )

Ente nazionale italiano di unificazione

Piazza Armando Diaz 2

I-20123 Milano

CEI ( Italia )

Comitato elettrotecnico italiano ( CEI )

Viale Monza 259

I-20126 Milano

CEN

Comitù europeen de normalisation

Rue de Brederode , Bruxelles

Cenelec

Comitù europùen de normalisation ùlectrotechnique

Rue de Brederode , Bruxelles

ELENCO 2

Organismi nazionali di normalizzazione negli Stati membri della Comunità europea

( Gli stessi organismi che figurano nell ' elenco 1 , ad eccezione del CEN e del Cenelec )

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