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Document 31981R2620

Regolamento (CEE) n. 2620/81 della Commissione, del 9 settembre 1981, recante sesta modifica al regolamento (CEE) n. 2730/79 e modifica al regolamento (CEE) n. 3183/80 per quanto concerne taluni miscugli contenenti prodotti agricoli

OJ L 256, 10.9.1981, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 64 - 65
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 64 - 65

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2620/oj

31981R2620

Regolamento (CEE) n. 2620/81 della Commissione, del 9 settembre 1981, recante sesta modifica al regolamento (CEE) n. 2730/79 e modifica al regolamento (CEE) n. 3183/80 per quanto concerne taluni miscugli contenenti prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 10/09/1981 pag. 0014 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0064
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0064


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2620/81 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1981

recante sesta modifica al regolamento ( CEE ) n . 2730/79 e modifica al regolamento ( CEE ) n . 3183/80 per quanto concerne taluni miscugli contenenti prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' articolo 15 , paragrafo 5 , e l ' articolo 16 , paragrafo 6 , nonchù le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ,

considerando che il tasso della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto ; che , per alcuni miscugli , la cui classificazione tariffaria si effettua in conformità del paragrafo 3 , lettera b ) , delle norme generali per l ' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune , tale classificazione può provocare la concessione di una restituzione superiore all ' importo economicamente giustificato ;

considerando che occorre adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli ;

considerando che l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 3324/80 del Consiglio , che fissa i diritti all ' importazione applicabili ai miscugli contenenti prodotti agricoli ( 3 ) , ha stabilito norme particolari per alcuni miscugli ;

considerando che l ' articolo 30 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 , del 19 maggio 1981 , recante modalità di applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari ( 4 ) , ha anch ' esso stabilito norme particolari per alcuni miscugli ;

considerando che occorre stabilire norme basate su un ' impostazione economica identica per la fissazione delle restituzioni applicabili a taluni miscugli ; che occorre quindi modificare il regolamento ( CEE ) n . 2730/79 della Commissione , del 29 novembre 1979 , recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1663/81 ( 6 ) ;

considerando che il titolo che implica una fissazione anticipata della restituzione o del prelievo da utilizzare è determinato in base alla classificazione tariffaria del prodotto ; che , per taluni miscugli , la determinazione del tasso della restituzione o del prelievo all ' esportazione non dipende dalla classificazione tariffaria del prodotto , bensì dalle norme specifiche all ' uopo previste ; che pertanto , qualora il componente in base al quale sono calcolati la restituzione o il prelievo all ' importazione applicabile al miscuglio non corrisponda alla classificazione tariffaria del miscuglio , occorre stabilire che il miscuglio importato o esportato non può beneficiare del tasso fissato in anticipo ; che occorre quindi modificare il regolamento ( CEE ) n . 3183/80 della Commissione , del 3 dicembre 1980 , che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , d ' esportazione o di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 7 ) ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1361/76 del Consiglio , del 15 giugno 1976 , ha stabilito norme specifiche per il calcolo della restituzione all ' esportazione di riso e di miscugli di riso ( 8 ) ; che è necessario che tali norme continuino ad essere applicate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il seguente articolo 13 bis è inserito nel regolamento ( CEE ) n . 2730/79 :

« Articolo 13 bis

1 . Il tasso della restituzione applicabile ai miscugli di cui ai capitoli 2 , 10 o 11 della tariffa doganale comune è quello applicabile :

a ) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso , a detto componente ;

b ) per gli altri miscugli , al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato . Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto ad una restituzione , per i miscugli non viene concessa alcuna restituzione .

2 . Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili ai miscugli per i quali è prevista una specifica regola di calcolo » .

Articolo 2

Il seguente articolo 11 bis è inserito nel regolamento ( CEE ) n . 3183/80 :

« Articolo 11 bis

Quando viene utilizzato un titolo comportante la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all ' importazione è utilizzato per esportare o importare un miscuglio , il miscuglio importato o esportato non beneficia del tasso fissato in anticipo se la classificazione tariffaria del componente sul quale sono calcolati la restituzione o il prelievo all ' importazione applicabile al miscuglio non corrisponde alla classificazione tariffaria del miscuglio » .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 settembre 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 .

( 3 ) GU n . L 349 del 23 . 12 . 1980 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . L 138 del 21 . 5 . 1981 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 317 del 12 . 12 . 1979 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 166 del 24 . 6 . 1981 , pag . 9 .

( 7 ) GU n . L 338 del 13 . 12 . 1980 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 154 del 15 . 6 . 1976 , pag . 11 .

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