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Document 31981D0258
81/258/EEC: Commission Decision of 27 March 1981 establishing that the apparatus described as 'JEOL electron microscope, JEM-100 CX' may not be imported free of Common Customs Tariff duties
81/258/CEE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "JEOL electron microscope, JEM-100 CX" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
81/258/CEE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "JEOL electron microscope, JEM-100 CX" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
OJ L 118, 30.4.1981, p. 61–61
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
81/258/CEE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "JEOL electron microscope, JEM-100 CX" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 30/04/1981 pag. 0061 - 0061
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1981 che stabilisce che l ' importazione dell ' apparecchio denominato « JEOL electron microscope , JEM-100 CX » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune ( 81/258/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o cultural ( 1 ) , modificato del regolamento ( CEE ) n . 1027/79 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione , del 12 dicembre 1979 , che determina le disposizioni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 7 , considerando che , con lettera del 22 settembre 1980 , il governo britannico ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 allo scopo di determinare se l ' apparecchio denominato « JEOL electron microscope , JEM-100 CX » , destinato ad essere utilizzato nello studio di microstrutture cellulari , membrane biologiche , proteine-recettori e sistemi modello di trasmissione neuromuscolare e altri meccanismi di eccitazione-secrezione , debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e , in caso affermativo , se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ; considerando che , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 , un gruppo di esperti , composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri , si è riunito il 29 gennaio 1981 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ; considerando che da questo esame risulta che l ' apparecchio in questione è un microscopio elettronico ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive , quali il potere risolutivo e la stabilità , nonchù l ' uso a cui questo apparecchio è adibito , ne fanno un apparecchio specifica ; che del resto , gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che , di conseguenza , esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ; considerando tuttavia , che , sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri , apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente a detto apparecchio e che possano essere usati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso , in particolare , dell ' apparecchio « EM 400 T » costruito della ditta Philips Nederlands B.V . , Boschdijk 525 , NL-Eidhoven dell ' apparecchio « EM 10 B » costruito dalla ditta Carl Zeiss , D-7082 Oberkochen , e dell ' apparecchio « Elmiscop CT 150 » costruito dalla ditta Siemens AG , Postfach 211080 , D-7500 Karlsruhe 21 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 L ' importazione dell ' apparecchio denominato « JEOL electron microscope , JEM-100 CX » , che costituisce oggetto della domanda del governo britannico del 22 settembre 1980 , non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 27 marzo 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 318 del 13 . 12 . 1979 , pag . 32 .