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Document 31981D0092

81/92/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici

OJ L 58, 5.3.1981, p. 43–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 45 - 47
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 45 - 47
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 19 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 19 - 21
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 18 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 5

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; abrogato da 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/92/oj

31981D0092

81/92/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 05/03/1981 pag. 0043 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0045


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1981

recante l ' elenco degli stabilimenti della Repubblica dell ' Uruguay , in provenienza dai quali è autorizzata l ' importazione nella Comunità di carni fresche di bovini , di ovini e di solipedi domestici

( 81/92/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , e l ' articolo 18 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) ,

considerando che , per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità , gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , l' Uruguay ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all ' esportazione verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato , mediante ispezione comunitaria in loco , che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco , stabilito conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 72/462/CEE , degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l ' importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dall ' Uruguay deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ; che nel frattempo , per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto , tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l ' esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e , se del caso , modificata , in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine e dei miglioramenti apportati ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria , ivi comprese le disposizioni speciali emanate a beneficio della Danimarca , dell ' Irlanda e del Regno Unito ;

considerando che le condizioni d ' importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell ' elenco allegato alla presente decisione restano sottoposte ad altre disposizioni comunitarie in materia nonchù al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che , in particolare , l ' importazione in provenienza dai paesi terzi e la rispedizione verso altri Stati membri di certe categorie di carni , quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare regolamentazione armonizzata , resta soggetta alla legislazione relativa all ' importazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . È autorizzata l ' importazione nella Comunità di carni fresche di bovini , di ovini e di solipedi domestici in provenienza dagli stabilimenti della Repubblica dell ' Uruguay elencati in allegato .

2 . Le importazioni in provenienza da tali stabilimenti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri vietano l ' importazione delle carni fresche di cui al paragrafo 1 dell ' articolo 1 in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato .

2 . Il divieto non si applica tuttavia fino al 31 agosto 1981 agli stabilimenti che non figurano nell ' allegato , ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità uruguaiane dalla data del 1° settembre 1980 ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , alla direttiva 72/462/CEE , salvo decisione contraria presa al loro riguardo , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , anteriormente al 1° settembre 1981 .

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1981 .

Articolo 4

La presente decisione sarà riesaminata e , se del caso , modificata , anteriormente al 1° luglio 1981 .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 30 gennaio 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

I . CARNE BOVINA

Macelli e laboratori di sezionamento

N . stabilimento * Indirizzo *

1 * Codadesa *

2 * Colonia *

3 * Carrasco *

7 * Infrinsa *

8 * Canelones *

12 * Tacuarembo *

14 * e.f.c.s.a . ( planta Durazno ) *

106 * Inprognan *

344 * San Jacinto *

394 * Cybaran *

II . CARNE OVINA *

N . stabilimento * Indirizzo *

1 * Codadesa *

2 * Colonia *

3 * Carrasco *

7 * Infrinsa *

8 * Canelones *

12 * Tacuarembo *

14 * e.f.c.s.a . ( planta Durazno )

106 * Inprognan *

344 * San Jacinto *

394 * Cybaran *

III . CARNE EQUITA

N . stabilimento * Indirizzo *

303 * Clay , Montevideo *

IV . DEPOSITO FRIGORIFERO

N . stabilimento * Indirizzo *

903 * Acer , Montevideo

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