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Document 31981D0092
81/92/EEC: Commission Decision of 30 January 1981 on the list of establishments in the Republic of Uruguay approved for the purposes of the importation of fresh beef and veal, sheepmeat and meat of domestic solipeds into the Community
81/92/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici
81/92/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici
OJ L 58, 5.3.1981, p. 43–45
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 45 - 47
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 45 - 47
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 19 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 19 - 21
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 18 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 5
No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; abrogato da 32014D0160
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31981D0627 | sostituzione | allegato | ||
Modified by | 31981D0714 | sostituzione | allegato | 12/08/1981 | |
Modified by | 31982D0533 | sostituzione | allegato | ||
Modified by | 31982D0938 | sostituzione | allegato | ||
Modified by | 31984D0031 | sostituzione | allegato | 09/01/1984 | |
Modified by | 31984D0394 | sostituzione | allegato | 13/07/1984 | |
Modified by | 31985D0109 | sostituzione | allegato | 16/01/1985 | |
Modified by | 31985D0221 | sostituzione | allegato | 25/03/1985 | |
Modified by | 31986D0147 | sostituzione | allegato | 25/03/1986 | |
Modified by | 31986D0485 | sostituzione | allegato | 22/09/1986 | |
Repealed by | 32014D0160 |
81/92/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 05/03/1981 pag. 0043 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0045
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1981 recante l ' elenco degli stabilimenti della Repubblica dell ' Uruguay , in provenienza dai quali è autorizzata l ' importazione nella Comunità di carni fresche di bovini , di ovini e di solipedi domestici ( 81/92/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , e l ' articolo 18 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , considerando che , per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità , gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ; considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , l' Uruguay ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all ' esportazione verso la Comunità ; considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato , mediante ispezione comunitaria in loco , che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco , stabilito conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 72/462/CEE , degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l ' importazione di carni fresche ; considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dall ' Uruguay deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ; che nel frattempo , per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto , tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l ' esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ; considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e , se del caso , modificata , in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine e dei miglioramenti apportati ; considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria , ivi comprese le disposizioni speciali emanate a beneficio della Danimarca , dell ' Irlanda e del Regno Unito ; considerando che le condizioni d ' importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell ' elenco allegato alla presente decisione restano sottoposte ad altre disposizioni comunitarie in materia nonchù al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che , in particolare , l ' importazione in provenienza dai paesi terzi e la rispedizione verso altri Stati membri di certe categorie di carni , quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare regolamentazione armonizzata , resta soggetta alla legislazione relativa all ' importazione dello Stato membro destinatario ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 1 . È autorizzata l ' importazione nella Comunità di carni fresche di bovini , di ovini e di solipedi domestici in provenienza dagli stabilimenti della Repubblica dell ' Uruguay elencati in allegato . 2 . Le importazioni in provenienza da tali stabilimenti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria . Articolo 2 1 . Gli Stati membri vietano l ' importazione delle carni fresche di cui al paragrafo 1 dell ' articolo 1 in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato . 2 . Il divieto non si applica tuttavia fino al 31 agosto 1981 agli stabilimenti che non figurano nell ' allegato , ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità uruguaiane dalla data del 1° settembre 1980 ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , alla direttiva 72/462/CEE , salvo decisione contraria presa al loro riguardo , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , anteriormente al 1° settembre 1981 . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1981 . Articolo 4 La presente decisione sarà riesaminata e , se del caso , modificata , anteriormente al 1° luglio 1981 . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 30 gennaio 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 . ALLEGATO LISTA DEGLI STABILIMENTI I . CARNE BOVINA Macelli e laboratori di sezionamento N . stabilimento * Indirizzo * 1 * Codadesa * 2 * Colonia * 3 * Carrasco * 7 * Infrinsa * 8 * Canelones * 12 * Tacuarembo * 14 * e.f.c.s.a . ( planta Durazno ) * 106 * Inprognan * 344 * San Jacinto * 394 * Cybaran * II . CARNE OVINA * N . stabilimento * Indirizzo * 1 * Codadesa * 2 * Colonia * 3 * Carrasco * 7 * Infrinsa * 8 * Canelones * 12 * Tacuarembo * 14 * e.f.c.s.a . ( planta Durazno ) 106 * Inprognan * 344 * San Jacinto * 394 * Cybaran * III . CARNE EQUITA N . stabilimento * Indirizzo * 303 * Clay , Montevideo * IV . DEPOSITO FRIGORIFERO N . stabilimento * Indirizzo * 903 * Acer , Montevideo