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Document 31980R2755

Regolamento (CEE) n. 2755/80 della Commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine

OJ L 284, 29.10.1980, p. 33–34 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 129 - 130
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 150 - 151
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 150 - 151

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2755/oj

31980R2755

Regolamento (CEE) n. 2755/80 della Commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 29/10/1980 pag. 0033 - 0034
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0129
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0150
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0150


REGOLAMENTO (CEE) N. 2755/80 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1980 relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, lettere b) e c),

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, se il prezzo constatato conformemente all'articolo 4 dello stesso regolamento risulta pari o inferiore ad un prezzo d'intervento stagionalizzato e se, simultaneamente, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi di una regione determinata risulta pari o inferiore al prezzo di intervento stagionalizzato, sono applicate misure di intervento sotto forma di acquisti di carni ovine ; che, inoltre, a norma del paragrafo 4 dello stesso articolo, le suddette misure di intervento possono essere adottate soltanto per le qualità il cui prezzo sia inferiore ad un prezzo d'acquisto calcolato sulla base del prezzo d'intervento stagionalizzato ; che, a norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, le misure d'intervento sono sospese quando il prezzo constatato conformemente all'articolo 4 dello stesso regolamento risulti superiore, per un periodo determinato, al prezzo d'intervento stagionalizzato ; che è opportuno fissare tale periodo a due settimane consecutive;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2644/80 del Consiglio (2) ha previsto le condizioni in base alle quali talune qualità possono formare oggetto di acquisti d'intervento e che il regolamento (CEE) n. 2658/80 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione di tali acquisti;

considerando che i prezzi constatati sui mercati rappresentativi sono trasmessi dagli Stati membri al più tardi ogni giovedì, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2657/80 della Commissione (4) ; che è necessario precisare le condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento;

considerando che tali acquisti possono essere effettuati solamente negli Stati membri che ne facciano richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ove si constati che per una settimana ricorrono simultaneamente le condizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, la Commissione decide, per la qualità o per le qualità in causa, l'attuazione delle misure d'intervento previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, al più tardi nel corso della settimana successiva a tale constatazione. L'entrata in vigore di detta misura non può aver luogo dopo il lunedì successivo alla sua adozione.

2. Ove si constati che per una settimana non ricorre la condizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, la Commissione decide la sospensione delle misure d'intervento per la qualità o le qualità in causa.

3. Ove si constati che per due settimane consecutive il prezzo osservato sui mercati rappresentativi di una regione determinata risulta superiore al prezzo d'intervento stagionalizzato o, secondo i casi, al prezzo d'intervento derivato stagionalizzato, la Commissione decide la sospensione delle misure d'intervento per la regione in causa.

4. Il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è di due settimane consecutive.

La sospensione delle misure d'intervento è decisa dalla Commissione.

5. Nei casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento avviene al più tardi alla fine della settimana della decisione.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, le misure d'intervento previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera (1) GU n. L 183 del 16.7.1980, pag. 1. (2) GU n. L 275 del 18.10.1980, pag. 8. (3) GU n. L 276 del 20.10.1980, pag. 9. (4) GU n. L 276 del 20.10.1980, pag. 1. b), del regolamento (CEE) n. 1837/80 sono adottate negli Stati membri che figurano in allegato.

Le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento sono fissati nel suddetto allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO Prezzi degli acquisti d'intervento

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