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Document 31980R1661

Regolamento (CEE) n. 1661/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alle misure di salvaguardia previste dell'accordo di cooperazione nonché dell'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

OJ L 164, 30.6.1980, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 15 - 16
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 15 - 16
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 240 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 17 - 18

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1661/oj

31980R1661

Regolamento (CEE) n. 1661/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alle misure di salvaguardia previste dell'accordo di cooperazione nonché dell'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1980 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 13 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/80 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1980 relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, qui di seguito denominato «accordo di cooperazione», è stato firmato il 2 aprile 1980 e che un accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, qui di seguito denominato «accordo provvisorio», è stato concluso il 30 maggio 1980;

considerando che, per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative previste dagli articoli 35-38 e 55 dell'accordo di cooperazione e dagli articoli 22-25 e 36 dell'accordo provvisorio, è opportuno precisare le modalità secondo le quali si applica la normativa comunitaria, in particolare quella del regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (2), nonché quella del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di pratiche di dumping o di sovvenzioni che potrebbero giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui agli articoli 35 dell'accordo di cooperazione e 22 dell'accordo provvisorio, è decisa, secondo la procedura e le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3017/79, l'istituzione di dazi anti-dumping o di dazi compensativi.

Articolo 2

Nei casi che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 36 e 55 dell'accordo di cooperazione, 23 e 36 dell'accordo provvisorio, il Consiglio, nelle condizioni definite in detti articoli, può adottare le misure di salvaguardia adeguate secondo la procedura e le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 926/79, in particolare dall'articolo 13.

In caso di urgenza e nelle condizioni previste dagli articoli 36 dell'accordo di cooperazione e 23 dell'accordo provvisorio: - la Commissione può decidere le adeguate misure di salvaguardia secondo la procedura e le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 926/79, in particolare dall'articolo 12;

- ogni Stato membro può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia conformi al regime descritto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 926/79.

Articolo 3

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle normative specifiche adottate ai termini dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; esso si applica in via complementare. (1)Parere reso il 20 giugno 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)GU n. L 131 del 29.5.1979, pag. 15. (3)GU n. L 339 del 31.12.1979, pag. 1.

2. L'articolo 2, secondo comma, secondo trattino non si applica in quanto tale ai prodotti contemplati dalla suddetta normativa.

Articolo 4

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al Consiglio di cooperazione e alla Commissione mista, previste dagli articoli 38 dell'accordo di cooperazione e 25 dell'accordo provvisorio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. SARTI

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