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Document 31980L1098

Direttiva 80/1098/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

OJ L 325, 1.12.1980, p. 11–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 236 - 238
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 235 - 237
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 235 - 237
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 207 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 207 - 209

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. impl. da 31997L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1098/oj

31980L1098

Direttiva 80/1098/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 01/12/1980 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0207
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0236
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0207
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0235
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0235


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

(80/1098/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitató economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 64/432/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 80/219/CEE (5), prevede le condizioni sanitarie che devono soddisfare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia;

considerando che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina classica sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contaminazione attraverso gli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1o novembre 1980, la direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, lettera j), punto ii), fra i termini «di peste suina» e «o di paralisi suina contagiosa» sono inseriti i termini «di malattia vescicolosa dei suini».

2. All'articolo 3, paragrafo 2:

a) alla lettera b), fra i termini «afta epizootica» e «peste suina» vengono inseriti i termini «malattia vescicolosa dei suini»;

b) alla lettera b), punti i) e ii), dopo i termini «afta epizootica» vengono inseriti i termini «o malattia vescicolosa dei suini»;

c) alla lettera c), punto ii), fra i termini «di afta epizootica» e «di brucellosi bovina» vengono inseriti i termini «di malattia vescicolosa dei suini».

3. All'articolo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

«p) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda in cui:

- non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi,

- non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina,

- la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi,

l'azienda deve inoltre trovarsi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi;

q) Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione in cui:

- non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi,

- la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi,

e nelle cui aziende non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina;

r) Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi».

4. All'articolo 3, paragrafo 4, inserire, dopo le parole «indenne da brucellosi», il seguente testo: «e da un'azienda ufficialmente indenne da peste suina o da un'azienda indenne da peste suina purché, in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un certificato che attesti che gli animali non sono stati vaccinati».

5. All'articolo 4 ter, inserire il seguente penultimo comma:

«Gli Stati membri di cui al primo comma possono inoltre, fino al 31 dicembre 1982, nel rispetto della disposizioni generali del trattato, subordinare l'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento e da produzione della specie suina al risultato negativo della ricerca degli anticorpi della malattia vescicolosa dei suini, effettuata nei trenta giorni che precedono la spedizione».

6. È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 quater

1. Gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE e sono ufficialmente indenni da peste suina non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di animali della specie suina che provengono:

a) da uno Stato membro il cui territorio sia ufficialmente indenne da peste suina;

b) o da uno Stato membro che

- da dodici mesi almeno non autorizzi più la vaccinazione contro la peste suina,

- durante lo stesso periodo non abbia registrato alcun caso di peste suina,

- ma che ammette l'introduzione nel suo territorio di suini vaccinati solo se trattasi di suini da macello o di suini da ingrasso di meno di 25 kg destinati ad aziende di ingrasso da cui potranno uscire solo per la macellazione,

e a condizione che gli animali destinati agli Stati membri cui si fa riferimento all'inizio del presente paragrafo siano nati e siano stati allevati in aziende ufficialmente indenni da peste suina e, qualora si tratti di animali da allevamento e da produzione, abbiano presentato un risultato negativo alla ricerca degli anticorpi prodotti dalla peste suina;

c) o da una parte di territorio costituita da una o più regioni contigue, riconosciuta ufficialmente indenne da peste suina, per gli scambi intracomunitari, dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione entro un termine di tre mesi dopo essere stato interpellato.

Tale qualifica sarà sospesa dalla Commissione per un periodo di quindici giorni, fatto salvo l'eventuale ricorso all'articolo 9 della presente direttiva, all'insorgere di un caso di peste suina o di più focolai epidemiologicamente collegati tra loro e ripartiti in un'area geograficamente limitata.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, entro tale termine si può decidere di ripristinare o di ritirare la qualifica della parte di territorio in questione.

In caso di ritiro, la qualifica può essere nuovamente accordata alla parte di territorio secondo la stessa procedura solo dopo un periodo di

- tre mesi qualora non sia stata praticata alcuna vaccinazione;

- sei mesi in caso contrario.

2. Tuttavia, gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE sono autorizzati, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato, a mantenere nei confronti degli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché nei confronti delle parti di territorio interessate, fino a quando non si prenderà una decisione conformemente al paragrafo 1, lettera c), primo comma, le loro regolamentazioni nazionali di protezione contro la peste suina per l'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento, da produzione e da macello provenienti dai suddetti Stati membri o dalle suddette parti di territorio».

7. All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:

«F. Per quanto riguarda i suini da allevamento e da produzione, in deroga all'articolo 3, paragrafo 4 e fino al 31 dicembre 1985, gli animali vaccinati contro la peste suina».

8. Nell'allegato E, lettera b), viene soppresso il quinto trattino e sono aggiunti i tre trattini seguenti:

«- peste suina,

- malattia vescicolosa dei suini,

- peste suina africana».

9. L'allegato F, modello III, punto V è modificato come segue:

1. È inserita la seguente lettera:

«c) provengono:

- da un'azienda ufficialmente indenne da peste suina (2)

- da un'azienda indenne da peste suina (2)

e

i) non sono stati vaccinati contro la peste suina (2)

ii) sono stati vaccinati contro la peste suina;

un'autorizzazione del paese destinatario è stata all'uopo concessa (2)».

2. I punti da c) a f) diventano punti da d) a g).

3. Alla lettera e), secondo comma, i termini «da malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «da afta epizootica» e «da brucellosi bovina».

Articolo 2

L'articolo 4 quater della direttiva 64/432/CEE si applica fino al 31 dicembre 1985.

La Commissione presenta al Consiglio, per il 1o luglio 1985 al più tardi, una relazione sull'evoluzione della situazione, in particolare per quanto riguarda gli scambi, accompagnata da proposte appropriate per la peste suina.

Il Consiglio delibera su tali proposte entro e non oltre il 31 dicembre 1985.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Fino alla data in cui gli Stati membri potranno conformarvisi e comunque non oltre il 1o luglio 1981, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento, da produzione e da macello della specie suina, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 6.(2) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 20.(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.

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