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Document 31979L0007

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

GU L 6 del 10.1.1979, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj

31979L0007

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1979 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0111
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0160
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0111
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0174


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

( 79/7/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 2 , della direttiva 76/207/CEE del Consiglio , del 9 febbraio 1976 , relativa all ' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( 4 ) , prevede che , per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale , il Consiglio adotterà , su proposta della Commissione , disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto , la portata e le modalità d ' applicazione ; che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici necessari a tale scopo ;

considerando che occorre attuare il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in primo luogo nei regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, d'invalidità, di vecchiaia, d'infortunio sul lavoro, di malattia professionale e di disoccupazione, nonché nelle disposizioni relative all ' assistenza sociale nella misura in cui sono destinate a completare detti regimi o a supplirvi ;

considerando che l ' attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale non crea ostacoli alle disposizioni relative alla protezione della donna a causa della maternità e che , in questo contesto , talune disposizioni specifiche destinate a rimediare alle ineguaglianze di fatto possono essere adottate dagli Stati membri in favore delle donne ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione , nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all ' articolo 3 , del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale , denominato qui appresso « principio della parità di trattamento » .

Articolo 2

La presente direttiva si applica alla popolazione attiva - compresi i lavoratori indipendenti , i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia , infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro - , nonchù ai lavoratori pensionati o invalidi .

Articolo 3

1 . La presente direttiva si applica :

a ) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti :

- malattia ,

- invalidità ,

- vecchiaia ,

- infortunio sul lavoro e malattia professionale ,

- disoccupazione ;

b ) alle disposizioni concernenti l ' assistenza sociale , nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lettera a ) o a supplire ad essi .

2 . La presente direttiva non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni ai superstiti , nù a quelle concernenti le prestazioni familiari , a meno che non si tratti di prestazioni spettanti per i rischi di cui al paragrafo 1 , lettera a ) .

3 . Per garantire l ' attuazione del principio della parità di trattamento nei regimi professionali , il Consiglio adotterà , su proposta delle Commissione , disposizioni che ne precisino il contenuto , la portata e le modalità di applicazione .

Articolo 4

1 . Il principio della parità di trattamento implica l ' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso , in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia , specificamente per quanto riguarda :

- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi ,

- l ' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi ,

- il calcolo delle prestazioni , comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico , nonchù le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni .

2 . Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità .

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù siano soppresse le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento .

Articolo 6

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di trattamento di far valere i propri diritti per via giudiziaria , eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti .

Articolo 7

1 . La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione :

a ) la fissazione dei limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni ;

b ) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all ' educazione dei figli ; l ' acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all ' educazione dei figli ;

c ) la concessione di diritti a prestazioni di vecchiaia o di invalidità in base ai diritti derivati della consorte ;

d ) la concessione di maggiorazioni delle prestazioni a lungo termine di invalidità , di vecchiaia , di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la consorte a carico ;

e ) le conseguenze risultanti dall ' esercizio , anteriormente all ' adozione della presente direttiva , di un diritto di opzione allo scopo di non acquisire diritti o di non contrarre obblighi nell ' ambito di un regime legale .

2 . Gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se , tenuto conto dell ' evoluzione sociale in materia , sia giustificato mantenere le esclusioni in questione .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei anni a decorrere dalla notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva , comprese le misure adottate in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 .

Essi informano la Commissione dei motivi che giustificano l ' eventuale mantenimento delle disposizioni esistenti nelle materie di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 e delle possibilità di una loro ulteriore revisione .

Articolo 9

Entro sette anni dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione , da sottoporre al Consiglio , sull ' applicazione della presente direttiva e di proporre ogni altra misura necessaria per l ' attuazione del principio della parità di trattamento .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D . GENSCHER

( 1 ) GU n . C 34 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . C 299 del 12 . 12 . 1977 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . C 180 del 28 . 7 . 1977 , pag . 36 .

( 4 ) GU n . L 39 del 14 . 2 . 1976 , pag . 40 .

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

relativa alla soppressione di alcune tasse postali per la presentazione in dogana

( 79/8/CEE )

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

considerando le proposte della Commissione ed i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale in materia ;

considerando che occorre progredire nell ' attuazione della libera circolazione reale delle merci e di farne fruire direttamente i cittadini europei ,

DECIDONO :

Articolo 1

Non sono più riscosse tasse per la presentazione in dogana delle spedizioni di merci che sono inviate da uno Stato membro e che beneficiano all ' importazione di una franchigia dalle tasse sulla cifra d ' affari e dalle accise .

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la messa in applicazione della presente decisione al più presto possibile , ma comunque entro il 1° luglio 1979 .

Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1978 .

Il Presidente

H.-D . GENSCHER

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