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Document 31978L0855

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni

OJ L 295, 20.10.1978, p. 36–43 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 38 - 45
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 76 - 82
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 76 - 82
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 34 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 34 - 40
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 42 - 49

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011; abrogato da 32011L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/855/oj

31978L0855

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 20/10/1978 pag. 0036 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0034
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0076
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0076


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TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1978

basata sull ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) , del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni

( 78/853/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il coordinamento previsto dall ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) , e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 4 ) è stato iniziato con la direttiva 68/151/CEE ( 5 ) ;

considerando che tale coordinamento è stato proseguito , per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa , con la direttiva 77/91/CEE ( 6 ) e , per quanto riguarda i conti annuali di taluni tipi di società , con la direttiva 78/660/CEE ( 7 ) ;

considerando che la tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni e che occorre introdurre nel diritto di tutti gli Stati membri l ' istituto della fusione ;

considerando che nel quadro di questo coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un ' informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile , nonché garantire un ' appropriata tutela dei loro diritti ;

considerando che la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti è attualmente disciplinata dalla direttiva 77/187/CEE ( 8 ) ;

considerando che i creditori , obbligazionisti o no , ed i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla fusione devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione li leda ;

considerando che la pubblicità prevista dalla direttiva 68/151/CEE deve essere estesa alle operazioni relative alla fusione affinché i terzi ne siano sufficientemente informati ;

considerando che è necessario estendere le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi , nel quadro della procedura di fusione , a talune operazioni giuridiche che , in certi settori essenziali , hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione affinché questa tutela non possa essere elusa ;

considerando che , in vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti , bisogna limitare i casi di nullità e stabilire da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e , dall ' altra , un termine breve per l ' eserciz dell ' azione di nullità ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Campo d ' applicazione

1 . Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società :

_ per la Germania :

die Aktiengesellschaft ,

_ per il Belgio :

la société anonyme / de naamloze vennootschap ,

_ per la Danimarca :

aktieselskaber ,

_ per la Francia :

la société anonyme ,

_ per l ' Irlanda :

public companies limited by shares , public companies limited by guarantee having a share capital ,

_ per l ' Italia ;

la società per azioni ,

_ per il Lussemburgo :

la société anonyme ,

_ per i Paesi Bassi :

de naamloze vennootschap ,

_ per il Regno Unito :

public companies limited by shares , public companies limited by guarantee having a share capital .

2 . Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1 . Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine " cooperativa " su tutti i documenti di cui all ' articolo 4 della direttiva 68/151/CEE .

3 . Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento , di concordato o di altre procedure affini .

CAPITOLO I

Disciplina della fusione mediante l ' incorporazione in una società di una o più altre e della fusione mediante la costituzione di una società nuova

Articolo 2

Gli Stati membri disciplinano , per le società regolate alla propria legislazione , la fusione mediante l ' incorporazione in una società di una o più altre e la fusione mediante la costituzione di una società nuova .

Articolo 3

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante incorporazione l ' operazione con la quale una o più società , tramite uno scioglimento senza liquidazione , trasferiscono ad un ' altra l ' intero patrimonio attivo e passivo mediante l ' attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante e , eventualmente , di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o , in mancanza di valore nominale , della loro parità contabile .

2 . La legislazione di uno Stato membro puo prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione , a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti .

Articolo 4

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante costituzione di una nuova società l ' operazione con la quale pi ù società , tramite il loro scioglimento senza liquidazione , trasferiscono ad una società che esse costituiscono l ' intero patrimonio attivo e passivo mediante l ' attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società e , eventualmente , di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o , in mancanza di valore nominale , della loro parità contabile .

2 . La legislazione di uno Stato membro puo prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione , a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti .

CAPITOLO II

Fusione mediante incorporazione

Articolo 5

1 . Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione .

2 . Il progetto di fusione indica almeno :

a ) il tipo , la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla fusione ;

b ) il rapporto di cambio delle azioni e , eventualmente , l ' importo del conguaglio ;

c ) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante ;

d ) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo , nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto ;

e ) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano , dal punto di vista contabile , compiute per conto della società incorporante ;

f ) i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti ;

g ) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , nonché ai membri degli organi di amministrazione , di direzione , di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione .

Articolo 6

Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione , il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro , conformemente all ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE , almeno un mese prima della data di riunione dell ' assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione .

Articolo 7

1 . La fusione deve essere deliberata per lo meno dall ' assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione . Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale deliberazione deve essere presa da una maggioranza che non puo essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato .

La legislazione di uno Stato membro puo tuttavia prevedere che è sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto . Inoltre , se del caso , si applicano le regole relative alle modifiche dell ' atto costitutivo .

2 . Se esistono più categorie di azioni , la deliberazione sulla fusione è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall ' operazione .

3 . La deliberazione verte sull ' approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell ' atto costitutiv rese necessarie dalla realizzazione della fusione .

Articolo 8

La legislazione di uno Stato membro puo non importe la deliberazione di approvazione della fusione da parte dell ' assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le seguenti condizioni :

a ) la pubblicità prescritta all ' articolo 6 è fatta , per la società incorporante , almeno un mese prima della data di riunione dell ' assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione ;

b ) tutti gli azionisti della società incorporante hanno il diritto , almeno un mese prima della data di cui alla lettera a ) , di prendere visione , presso la sede sociale di tale società , dei documenti indicati nell ' articolo 11 , paragrafo 1 ;

c ) uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un ' assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione . Tale percentuale minima non puo essere fissata a più del 5 % . Tuttavia , gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale .

Articolo 9

Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica , sotto il profilo giuridico ed economico , il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni .

La relazione indica inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione .

Articolo 10

1 . Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione , uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti . Tuttavia la legislazione di uno Stato membro puo prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione , su domanda congiunta di tali società , è fatta da un ' autorità giuridiziaria o amministrativa . Questi esperti possono essere , secondo la legislazione dei singoli Stati membri , persone fisiche o giuridiche o società .

2 . Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno . Questa dichiarazione deve almeno

a ) indicare il o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto ;

b ) indicare se tale o tali metodi sono adeguati nel caso specifico , e indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi , un parere è espresso sull ' importanza relativa data a tali metodi nella determinazione del valore adottato .

Nella relazione si deve inoltre far menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione .

3 . Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica .

Articolo 11

1 . Almeno un mese prima della data di riunione dell ' assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione , ogni azionista ha il diritto di prendere visione , presso la sede sociale , almeno dei documenti seguenti :

a ) il progetto di fusione ;

b ) i conti annuali , nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione ;

c ) una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione , qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data ;

d ) le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all ' articolo 9 ;

e ) le relazioni degli esperti previste all ' articolo 10 .

2 . La situazione contabile di cui al paragrafo 1 , lettera c ) , è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell ' ultimo stato patrimoniale annuale .

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro puo prevedere :

a ) che non è necessario procedere ad un nuovo inventario reale ;

b ) che le valutazioni contenute nell ' ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili ; occorre peraltro tener conto :

_ degli ammortamenti e accantonamenti provvisori ,

_ delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili .

3 . Copia integrale o , se lo desiderano , parziale dei documenti indicati al paragrafo 1 , deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta .

Articolo 12

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è disciplinata conformemente alla direttiva 77/187/CEE .

Articolo 13

1 . Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione .

2 . A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono , quanto meno , che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie , qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie .

3 . La tutela puo essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata .

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni relative all ' esercizio collettivo dei loro diritti , l ' articolo 13 è applicabile agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione , a meno che la fusione sia stata approvata dall ' assemblea degli obbligazionisti , se la legislazione nazionale la prevede , oppure dai singoli obbligazionisti .

Articolo 15

I portatori di titoli diversi dalle azioni , forniti di diritti speciali , devono beneficiare , nella società incorporante , di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata , a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un ' assemblea dei portatori di detti titoli , se la legislazione nazionale la prevede , oppure dai singoli portatori di detti titoli o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante .

Articolo 16

1 . Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità , giudiziario o amministrativo , ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione , i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e , se del caso , il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico . Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione , il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico .

2 . Il notaio o l ' autorità competente a redigere l ' atto pubblico deve verificare e certificare l ' esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società presso la quale egli esplica la propria funzione nonché del progetto di fusione .

Articolo 17

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha efficacia .

Articolo 18

1 . Per ognuna delle società partecipanti alla fusione , la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , conformemente all ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE .

2 . La società incorporante puo adempiere le formalità di pubblicità relativa alla o alle società incorporate .

Articolo 19

1 . La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti :

a ) il trasferimento universale , tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi , dell ' intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante ;

b ) gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante ;

c ) la società incorporata si estingue .

2 . Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute

a ) dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società ;

b ) oppure dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società .

3 . Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell ' opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni , diritti e obblighi apportati dalla società incorporata . La società incorporante puo procedere essa stessa a tali formalità ; tuttavia la legislazione degli Stati membri puo permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non puo essere fissato , salvo casi eccezzionali , più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia .

Articolo 20

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile dei membri dell ' organo di amministrazione o di direzione della società incorporata nei confronti degli azionisti di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione .

Articolo 21

Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista all ' articolo 10 , paragrafo 1 , in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell ' esercizio delle loro funzioni .

Articolo 22

1 . Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti :

a ) la nullità dev ' essere dichiarata con sentenza ;

b ) una fusione efficace ai sensi dell ' articolo 17 puo essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità , giudiziario o amministrativo , oppure l ' atto pubblico , o se si è accertato che la deliberazione dell ' assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale ;

c ) l ' azione di nullità non puo - essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata ;

d ) quando è ancora possibile eliminare l ' irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione , il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria ;

e ) la sentenza che dichiara la nullità della fusione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , conformemente all ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE ;

f ) l ' opposizione di terzo , se prevista dalla legislazione di uno Stato membro , non puo essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 68/151/CEE ;

g ) la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data indicata all ' articolo 17 ;

h ) le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g ) .

2 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , la legislazione di uno Stato membro puo anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un ' autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi ad un ' autorità giudiziaria . Le lettere b ) , d ) , e ) , f ) , g ) e h ) si applicano per analogia all ' autorità amministrativa . Questa procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all ' articolo 17 .

3 . Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito ad un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo .

CAPITOLO III

Fusione mediante costituzione di una nuova società

Articolo 23

1 . Gli articoli 5 , 6 e 7 nonché gli articoli da 9 a 22 si applicano , fermi restando gli articoli 11 e 12 della direttiva 68/151/CEE , alla fusione mediante costituzione di una società nuova . Ai fini di detta applicazione , le espressioni " società partecipanti alla fusione " o " società incorporata " indicano le società che si estinguono e l ' espressione " società incorporante " indica la società nuova .

2 . L ' articolo 5 , paragrafo 2 , lettera a ) , si applica anche alla società nuova .

3 . Il progetto di fusione e , se formano oggetto di atti separati , l ' atto costitutivo o il progetto dell ' atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall ' assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono .

4 . Gli Stati membri possono non applicare alla costituzione della società nuova le norme relative al controllo dei conferimenti non in contanti , previste dall ' articolo 10 della direttiva 77/91/CEE .

CAPITOLO IV

Incorporazione di una società in un ' altra che possiede almeno il 90 % delle azioni della prima

Articolo 24

Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l ' operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l ' intero patrimonio attivo e passivo ad un ' altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all ' assemblea generale . Quest ' operazione è soggetta alle disposizioni del capitolo II ad eccezione dell ' articol 5 , paragrafo 2 , lettere b ) , c ) e d ) , degli articoli 9 e 10 , dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettere d ) ed e ) , dell ' articolo 19 , paragrafo 1 , lettera b ) , nonché degli articoli 20 e 21 .

Articolo 25

Gli Stati membri possono non applicare l ' articolo 7 all ' operazione di cui all ' articolo 24 se sussistono almen le condizioni seguenti :

a ) la pubblicità prescritta all ' articolo 6 è fatta per ciascuna delle società partecipanti all ' operazione almeno un mese prima che l ' operazione produca i suoi effetti ;

b ) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione , presso la sede sociale di tale società , almeno un mese prima che l ' operazione produca i suoi effetti , dei documenti specificati all ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) . E applicabile l ' articolo 11 , paragrafi 2 e 3 ;

c ) è fatta applicazione dell ' articolo 8 , lettera c ) .

Articolo 26

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 24 e 25 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l ' intero patrimonio attivo e passivo ad un ' altra società se tutte le azioni ed altri titoli , indicati all ' articolo 24 , della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e / o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome , ma per conto della società incorporante .

Articolo 27

Nel caso di fusione mediante l ' incorporazione di una o più società da parte di un ' altra società che è titolare del 90 % o più , ma non della totalità , delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell ' assemblea generale , gli Stati membri possono non imporre l ' approvazione della fusione da parte dell ' assemblea generale della società incorporante , se sussistono almeno le condizioni seguenti :

a ) la pubblicità prescritta all ' articolo 6 è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell ' assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione ;

b ) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione , presso la sede sociale di questa società , almeno un mese prima della data indicata alla lettera a ) , dei documenti specificati all ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) . Si applica l ' articolo 11 , paragrafi 2 e 3 ;

c ) è fatta applicazione dell ' articolo 8 , lettera c ) .

Articolo 28

Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 9 , 10 e 11 ad una fusione ai sensi dell ' articolo 27 se sussistono almeno le condizioni seguenti :

a ) gli azionisti minoritari della società incorporata possono esercitare il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante ;

b ) in tal caso , essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni ;

c ) in caso di disaccordo su questa contropartita , quest ' ultima dovrà essere stabilita da un giudice .

Articolo 29

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 27 e 28 ad operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l ' intero patrimonio attivo e passivo ad un ' altra società se il 90 % o più , ma non la totalità , delle azioni ed altri titoli indicati all ' articolo 27 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e / o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante .

CAPITOLO V

Altre operazioni assimilate alla fusione

Articolo 30

Quando la legislazione di uno Stato membro permette , per una delle operazioni di cui all ' articolo 2 , che il conguaglio in contanti superi l ' aliquota del dieci per conto , sono applicabili rispettivamente il capitolo II e il capitolo III nonché gli articoli 27 , 28 e 29 .

Articolo 31

Quando la legislazione di un Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 2 , 24 o 30 , senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano sono applicabili rispettivamente il capitolo II , salvo l ' articolo 19 , paragrafo 1 , lettera c ) , e i capitoli II e IV .

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 32

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di tre anni a decorrere dalla notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Tuttavia si puo prevedere un termine di cinque anni a decorrere dall ' entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per l ' applicazione di queste disposizioni alle " unregistered companies " nel Regno Unito e nell ' Irlanda .

3 . Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 13 , 14 e 15 per quanto concerne i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni se al momento dell ' entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 la posizione di tali detentori in caso di fusione è stata preventivamente fissata nelle condizioni di emissione .

4 . Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle fusioni o alle operazioni assimilate alle fusioni per la preparazione o realizzazione delle quali è stato già compiuto al momento dell ' entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 un atto o una formalità prescritti dalla legge nazionale .

Articolo 33

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addi 9 ottobre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-J . VOGEL

( 1 ) GU n . C 89 del 14 . 7 . 1970 , pag . 20 .

( 2 ) GU n . C 129 dell ' 11 . 12 . 1972 , pag . 50 , e GU n . C 95 del 28 . 4 . 1975 , pag . 12 .

( 3 ) GU n . C 88 del 6 . 9 . 1971 , pag . 18 .

( 4 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 36/62 .

( 5 ) GU n . L 65 del 14 . 3 . 1968 , pag . 8 .

( 6 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 222 del 14 . 8 . 1978 , pag . 11 .

( 8 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 26 .

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