EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977R0443

Regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77

OJ L 58, 3.3.1977, p. 16–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 183 - 186
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 012 P. 15 - 18
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 012 P. 15 - 18
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 008 P. 132 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 008 P. 132 - 135

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1999; abrogato da 31999R0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/443/oj

31977R0443

Regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/1977 pag. 0016 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0132
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0132
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0015


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 443/77 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1977

relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti ( CEE ) n . 1687/76 e ( CEE ) n . 368/77

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 559/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 , e l ' articolo 28 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 557/76 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 6 .

considerando che appare opportuno adottare una misura parallela alla vendita mediante gara conformemente al regolamento ( CEE ) n . 368/77 della Commissione , del 23 febbraio 1977 , relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei suini e del pollame ( 5 ) , per la vendita del latte scremato in polvere in questione ad un prezzo determinato , onde permettere all ' industria di trasformazione di approvvigionarsi , in talune situazioni particolari , ad di fuori della procedura di gara ;

considerando che il prezzo deve essere determinato in modo da assicurare la priorita alla vendita mediante gara ; che , per quanto riguarda le altre modalità , possono essere riprese , in linea di massima , le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 368/77 ; che tuttavia alcune di queste disposizioni devono essere armonizzate al presente regolamento o devono , a seguito di errori materiali , essere corrette ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 , che stabilisce modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 368/77 e applicabile e che , pertanto , il suo allegato deve essere completato in conformità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede , alle condizioni fissate in appresso , alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere acquistato conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 e entrato all ' ammasso anteriormente al 1° gennaio 1976 .

Articolo 2

1 . I contratti d ' acquisto possono essere conclusi presso l ' organismo d ' intervento unicamente durante il periodo che va dal quarto martedi di ogni mese al martedi della settimana successiva ( periodo di vendita ) .

2 . Il latte scremato in polvere e venduto :

a ) per quantitativi uguali o superiori a 20 tonnellate ;

b ) partenza deposito ad un prezzo pari al prezzo minimo di vendita fissato , conformemente all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , per la gara particolare immediatamente precedente il periodo di vendita , aumentato di una unità di conto per 100 chilogrammi .

3 . Le domande di acquisto pervenute lo stesso giorno presso l ' organismo d ' intervento sono considerate introdotte contemporaneamente . Nel caso in cui la presa in considerazione di tali domande dovesse portare a superare la quantita disponibile in un deposito , l ' organismo d ' intervento , in mancanza di un accordo amichevole tra gli interessati , procede all ' attribuzione della quantita disponibile mediante sorteggio .

Articolo 3

Il latte scremato in polvere e venduto soltanto agli interessati che si impegnano per iscritto :

- a denaturarlo o farlo denaturare secondo una delle formule di cui all ' allegato , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , ottemperando al disposto del paragrafo 3 di detto allegato , in un centro di denaturazione riconosciuto , in conformità delle disposizioni dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 368/77 .

- oppure a denaturarlo mediante incorporazione diretta in un alimento per animali alle condizioni di cui all ' articolo 8 e all ' allegato , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , ottemperando al disposto del paragrafo 3 di detto allegato .

Articolo 4

1 . Nei contratti d ' acquisto è indicato lo Stato membro nel cui territorio la denaturazione o l ' incorporazione diretta viene effettuata .

2 . Al latte scremato in polvere venduto a titolo del presente regolamento si applicano le disposizioni dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 9 , paragrafo 4 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , relative :

a ) al prelievo di campioni da parte degli interessati ;

b ) alla possibilità per gli Stati membri di escludere determinate formule di denaturazione o il ricorso all ' incorporazione diretta ;

c ) all ' obbligo per l ' acquirente di rinunciare a qualsiasi reclamo .

Articolo 5

1 . L ' organismo d ' intervento vende il latte scremato in polvere soltanto se , al più tardi all ' atto della conclusione del contratto di vendita , un acconto di 2 unità di conto per 100 kg viene versato per l ' intero quantitativo oggetto del contratto .

2 . La presa in consegna di ogni quantitativo è subordinata :

a ) al versamento del saldo del prezzo d ' acquisto ;

b ) alla costituzione di un deposito cauzionale di trasformazione , il cui importo è pari a quello fissato ai sensi dell ' articolo 11 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 per la gara particolare immediatamente precedente il periodo di vendita .

Articolo 6

1 . Una volta versato il prezzo d ' acquisto e costituito il deposito cauzionale di trasformazione , l ' organismo d ' intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

- il quantitativo per il quale tale condizioni sono soddisfatte ;

- il deposito in cui è immagazzinato ;

- la data limite per la presa in consegna ;

- la data limite del periodo di vendita durante il quale il latte scremato in polvere è stato acquistato .

2 . Entro un termine di 45 giorni dal giorno della conclusione del contratto di vendita , l ' acquirente , prende in consegna il latte scremato in polvere acquistato . Tale presa in consegna può essere frazionata in quantitativi parziali , ognuno dei quali non può essere inferiore a 10 tonnellate .

3 . Salvo caso di forza maggiore , se l ' acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine prescritto , il contratto di vendita è risolto per i quantitativi non ritirati e l ' acconto versato resta acquisito per tali quantitativi .

Articolo 7

1 . I sacchi contenenti il latte scremato in polvere consegnato dall ' organismo d ' intervento devono recare , in lettere di almeno 1 cm di altezza , una o più delle diciture seguenti :

« destinato alla denaturazione ( regolamento ( CEE ) n . 443/77 ) » ;

2 . L ' organismo d ' intervento consegna il latte scremato in polvere alle condizioni stabilite dall ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 .

Articolo 8

1 . La denaturazione del latte scremato in polvere o la sua incorporazione diretta in un alimento per animali hanno luogo entro il termine e alle condizioni stabiliti dall ' articolo 16 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 .

2 . I sacchi , gli imballaggi e i recipienti impiegati per il trasporto e l ' ammasso del latte scremato in polvere venduto ai sensi del presente regolamento e denaturato o incorporato conformemente all ' articolo 3 , devono recare il numero del presente regolamento , l ' indicazione della formula di denaturazione o di incorporazione applicata ( formule da I A a I G e da II A a II K ) e , in caso di incorporazione diretta , indicare la percentuale di latte scremato in polvere contenuta nel prodotto finito .

Articolo 9

Al latte scremato in polvere venduto in virtù del presente regolamento , si applicano le disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 2 , e degli articoli 18 e 19 del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , relative :

a ) allo svincolo del deposito cauzionale di trasformazione , in caso di superamento dei termini prescritti ;

b ) alle misure da adottare in caso di forza maggiore ;

c ) all ' applicazione degli importi compensativi monetari e dell ' aiuto .

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , prima del 10 di ogni mese , i quantitativi di latte scremato in polvere che , durante il mese precedente :

- hanno formato oggetto di contratto di vendita , in virtù del presente regolamento ;

- sono stati attribuiti nel quadro della gara di cui al regolamento ( CEE ) n . 368/77 ;

- sono stati ritirati dall ' ammasso e ripartiti secondo le forme di vendita previste dai summenzionati regolamenti sopra citati .

Articolo 11

Il regolamento ( CEE ) n . 368/77 e modificato come segue :

1 . All ' articolo 9 , il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente :

« 6 . L ' offerta non può essere ritirata . Il concorrente può tuttavia stipulare che , se il prezzo contenuto nella sua offerta risulta superiore di una unita di conto per 100 chilogrammi al prezzo minimo di vendita stabilito per la gara particolare in causa , la sua offerta deve considerarsi ritirata e che egli si impegna ad acquistare durante il periodo di vendita che inizia il quarto martedi dello stesso mese , alle condizioni stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 443/77 , un quantitativo equivalente a quello indicato nell ' offerta che potra essere ritirato anche da un deposito diverso da quello designato in quest ' ultima » .

2 . All ' articolo 10 , e aggiunto il paragrafo seguente :

« 4 . Se il concorrente acquista , a norma dell ' articolo 9 , paragrafo 6 , il latte scremato in polvere nel quadro del regolamento ( CEE ) n . 443/77 , la cauzione di gara e svincolata soltanto quando l ' interessato versa l ' acconto previsto dall ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento suddetto » .

3 . All ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' espressione « fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 » è completata dall ' espressione « e senza tener conto delle offerte da considerati ritirate ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 6 » .

4 . L ' importo di « 2 uc/t » di cui all ' articolo 16 , paragrafo 2 , terzo comma , e sostituito dall ' importo di « 3 uc/t » .

5 . All ' articolo 19 :

- la lettera a ) viene soppressa :

- il testo della disposizione sub b ) è sostituito con il testo seguente :

« l ' aiuto previsto all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 non viene applicato al latte scremato venduto in virtù del presente regolamento » .

Articolo 12

All ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , sub II :

« Prodotti destinati a un ' utilizzazione e/o destinazione diversa da quella indicata sub I » , sono aggiunti , dopo il paragrafo 15 , il paragrafo 16 e la seguente nota ( 7 ) :

« 16 . Regolamento ( CEE ) n . 443/77 della Commissione , del 2 marzo 1977 , relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei suini e del pollame recante modifica dei regolamenti ( CEE ) n . 1687/76 e ( CEE ) n . 368/77 ( 7 ) :

- casella 104 : « destinato alla denaturazione ( regolamento ( CEE ) n . 443/77 ) » ;

- casella 106 : 1 . la data di ritiro del latte scremato in polvere dai depositi di intervento ;

2 . la data limite del periodo di vendita durante il quale il latte scremato in polvere è stato acquistato .

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 2 marzo 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 52 del 24 . 2 . 1977 , pag . 19 .

( 6 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 58 del 3 . 3 . 1977 , pag . 16 .

Top