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Document 31977R0443
Commission Regulation (EEC) No 443/77 of 2 March 1977 on the sale at a fixed price of skimmed-milk powder for use in feed for pigs and poultry and amending Regulations (EEC) No 1687/76 and (EEC) No 368/77
Regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77
Regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77
OJ L 58, 3.3.1977, p. 16–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 183 - 186
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 012 P. 15 - 18
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 012 P. 15 - 18
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 008 P. 132 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 008 P. 132 - 135
No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1999; abrogato da 31999R0479
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31976R1687 | complemento | allegato | 03/03/1977 | |
Modifies | 31977R0368 | modifica | articolo 16.2 | 03/03/1977 | |
Modifies | 31977R0368 | aggiunta | articolo 10.4 | 03/03/1977 | |
Modifies | 31977R0368 | cancellazione | articolo 19.A | 03/03/1977 | |
Modifies | 31977R0368 | sostituzione | articolo 19.B | 03/03/1977 | |
Modifies | 31977R0368 | complemento | articolo 12.2 | 03/03/1977 | |
Modifies | 31977R0368 | sostituzione | articolo 9.6 | 03/03/1977 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31977R2135 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31977R2378 | DATE articolo 1 | |||
Derogated in | 31978D0359 | deroga | articolo 1.2 B B.. | ||
Modified by | 31978R0214 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31978R0787 | modifica | articolo 2.1 | 24/04/1978 | |
Modified by | 31978R0894 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31978R1810 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31978R2222 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31978R2523 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31978R3022 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31979R0419 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31979R1726 | sostituzione | articolo 8.2 | 01/01/1980 | |
Modified by | 31979R1726 | sostituzione | articolo 9 | 01/01/1980 | |
Suspended by | 31979R2307 | 06/07/1982 | |||
Modified by | 31980R3474 | complemento | articolo 7.1 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31982R1753 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31982R1753 | modifica | articolo 2.2 | 06/07/1982 | |
Modified by | 31982R1753 | modifica | articolo 5.1 | 06/07/1982 | |
Modified by | 31982R2592 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31982R2923 | modifica | articolo 8.2 | 02/11/1982 | |
Modified by | 31982R2924 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31982R3520 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31983R0085 | modifica | titolo | 18/01/1983 | |
Modified by | 31983R0085 | modifica | articolo 8.2.5 | 18/01/1983 | |
Modified by | 31983R0765 | sostituzione | articolo 4.1 | 03/04/1983 | |
Modified by | 31983R0910 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31983R1117 | sostituzione | articolo 9 | 10/05/1983 | |
Modified by | 31983R1690 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31983R2342 | DATE articolo 1 | |||
Suspended by | 31983R2964 | 01/11/1983 | |||
Modified by | 31984R0578 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31984R1069 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31984R2540 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31984R3031 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31985R0298 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31985R0906 | DATE articolo 1 | |||
Modified by | 31985R1454 | modifica | articolo 2.2 | 01/06/1985 | |
Modified by | 31985R3812 | complemento | articolo 7.1 | 01/03/1986 | |
Modified by | 31986R2407 | modifica | articolo 1 | 31/07/1986 | |
Modified by | 31986R2872 | modifica | articolo 8.2 | 18/09/1986 | |
Modified by | 31986R3098 | modifica | articolo 8.2 | 11/10/1986 | |
Modified by | 31987R1029 | sostituzione | articolo 8.1 | 10/04/1987 | |
Modified by | 31987R1413 | modifica | articolo 2.2 | 23/05/1987 | |
Modified by | 31995R1802 | modifica | articolo 2.2 | 01/02/1995 | |
Modified by | 31995R1802 | modifica | articolo 5.1 | 01/02/1995 | |
Repealed by | 31999R0479 |
Regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/1977 pag. 0016 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0132
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0132
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0015
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 443/77 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1977 relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti ( CEE ) n . 1687/76 e ( CEE ) n . 368/77 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 559/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 , e l ' articolo 28 , visto il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 557/76 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 6 . considerando che appare opportuno adottare una misura parallela alla vendita mediante gara conformemente al regolamento ( CEE ) n . 368/77 della Commissione , del 23 febbraio 1977 , relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei suini e del pollame ( 5 ) , per la vendita del latte scremato in polvere in questione ad un prezzo determinato , onde permettere all ' industria di trasformazione di approvvigionarsi , in talune situazioni particolari , ad di fuori della procedura di gara ; considerando che il prezzo deve essere determinato in modo da assicurare la priorita alla vendita mediante gara ; che , per quanto riguarda le altre modalità , possono essere riprese , in linea di massima , le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 368/77 ; che tuttavia alcune di queste disposizioni devono essere armonizzate al presente regolamento o devono , a seguito di errori materiali , essere corrette ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 , che stabilisce modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 368/77 e applicabile e che , pertanto , il suo allegato deve essere completato in conformità ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Si procede , alle condizioni fissate in appresso , alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere acquistato conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 e entrato all ' ammasso anteriormente al 1° gennaio 1976 . Articolo 2 1 . I contratti d ' acquisto possono essere conclusi presso l ' organismo d ' intervento unicamente durante il periodo che va dal quarto martedi di ogni mese al martedi della settimana successiva ( periodo di vendita ) . 2 . Il latte scremato in polvere e venduto : a ) per quantitativi uguali o superiori a 20 tonnellate ; b ) partenza deposito ad un prezzo pari al prezzo minimo di vendita fissato , conformemente all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , per la gara particolare immediatamente precedente il periodo di vendita , aumentato di una unità di conto per 100 chilogrammi . 3 . Le domande di acquisto pervenute lo stesso giorno presso l ' organismo d ' intervento sono considerate introdotte contemporaneamente . Nel caso in cui la presa in considerazione di tali domande dovesse portare a superare la quantita disponibile in un deposito , l ' organismo d ' intervento , in mancanza di un accordo amichevole tra gli interessati , procede all ' attribuzione della quantita disponibile mediante sorteggio . Articolo 3 Il latte scremato in polvere e venduto soltanto agli interessati che si impegnano per iscritto : - a denaturarlo o farlo denaturare secondo una delle formule di cui all ' allegato , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , ottemperando al disposto del paragrafo 3 di detto allegato , in un centro di denaturazione riconosciuto , in conformità delle disposizioni dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 368/77 . - oppure a denaturarlo mediante incorporazione diretta in un alimento per animali alle condizioni di cui all ' articolo 8 e all ' allegato , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , ottemperando al disposto del paragrafo 3 di detto allegato . Articolo 4 1 . Nei contratti d ' acquisto è indicato lo Stato membro nel cui territorio la denaturazione o l ' incorporazione diretta viene effettuata . 2 . Al latte scremato in polvere venduto a titolo del presente regolamento si applicano le disposizioni dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 9 , paragrafo 4 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , relative : a ) al prelievo di campioni da parte degli interessati ; b ) alla possibilità per gli Stati membri di escludere determinate formule di denaturazione o il ricorso all ' incorporazione diretta ; c ) all ' obbligo per l ' acquirente di rinunciare a qualsiasi reclamo . Articolo 5 1 . L ' organismo d ' intervento vende il latte scremato in polvere soltanto se , al più tardi all ' atto della conclusione del contratto di vendita , un acconto di 2 unità di conto per 100 kg viene versato per l ' intero quantitativo oggetto del contratto . 2 . La presa in consegna di ogni quantitativo è subordinata : a ) al versamento del saldo del prezzo d ' acquisto ; b ) alla costituzione di un deposito cauzionale di trasformazione , il cui importo è pari a quello fissato ai sensi dell ' articolo 11 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 per la gara particolare immediatamente precedente il periodo di vendita . Articolo 6 1 . Una volta versato il prezzo d ' acquisto e costituito il deposito cauzionale di trasformazione , l ' organismo d ' intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati : - il quantitativo per il quale tale condizioni sono soddisfatte ; - il deposito in cui è immagazzinato ; - la data limite per la presa in consegna ; - la data limite del periodo di vendita durante il quale il latte scremato in polvere è stato acquistato . 2 . Entro un termine di 45 giorni dal giorno della conclusione del contratto di vendita , l ' acquirente , prende in consegna il latte scremato in polvere acquistato . Tale presa in consegna può essere frazionata in quantitativi parziali , ognuno dei quali non può essere inferiore a 10 tonnellate . 3 . Salvo caso di forza maggiore , se l ' acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine prescritto , il contratto di vendita è risolto per i quantitativi non ritirati e l ' acconto versato resta acquisito per tali quantitativi . Articolo 7 1 . I sacchi contenenti il latte scremato in polvere consegnato dall ' organismo d ' intervento devono recare , in lettere di almeno 1 cm di altezza , una o più delle diciture seguenti : « destinato alla denaturazione ( regolamento ( CEE ) n . 443/77 ) » ; 2 . L ' organismo d ' intervento consegna il latte scremato in polvere alle condizioni stabilite dall ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 . Articolo 8 1 . La denaturazione del latte scremato in polvere o la sua incorporazione diretta in un alimento per animali hanno luogo entro il termine e alle condizioni stabiliti dall ' articolo 16 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( CEE ) n . 368/77 . 2 . I sacchi , gli imballaggi e i recipienti impiegati per il trasporto e l ' ammasso del latte scremato in polvere venduto ai sensi del presente regolamento e denaturato o incorporato conformemente all ' articolo 3 , devono recare il numero del presente regolamento , l ' indicazione della formula di denaturazione o di incorporazione applicata ( formule da I A a I G e da II A a II K ) e , in caso di incorporazione diretta , indicare la percentuale di latte scremato in polvere contenuta nel prodotto finito . Articolo 9 Al latte scremato in polvere venduto in virtù del presente regolamento , si applicano le disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 2 , e degli articoli 18 e 19 del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , relative : a ) allo svincolo del deposito cauzionale di trasformazione , in caso di superamento dei termini prescritti ; b ) alle misure da adottare in caso di forza maggiore ; c ) all ' applicazione degli importi compensativi monetari e dell ' aiuto . Articolo 10 Gli Stati membri comunicano alla Commissione , prima del 10 di ogni mese , i quantitativi di latte scremato in polvere che , durante il mese precedente : - hanno formato oggetto di contratto di vendita , in virtù del presente regolamento ; - sono stati attribuiti nel quadro della gara di cui al regolamento ( CEE ) n . 368/77 ; - sono stati ritirati dall ' ammasso e ripartiti secondo le forme di vendita previste dai summenzionati regolamenti sopra citati . Articolo 11 Il regolamento ( CEE ) n . 368/77 e modificato come segue : 1 . All ' articolo 9 , il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente : « 6 . L ' offerta non può essere ritirata . Il concorrente può tuttavia stipulare che , se il prezzo contenuto nella sua offerta risulta superiore di una unita di conto per 100 chilogrammi al prezzo minimo di vendita stabilito per la gara particolare in causa , la sua offerta deve considerarsi ritirata e che egli si impegna ad acquistare durante il periodo di vendita che inizia il quarto martedi dello stesso mese , alle condizioni stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 443/77 , un quantitativo equivalente a quello indicato nell ' offerta che potra essere ritirato anche da un deposito diverso da quello designato in quest ' ultima » . 2 . All ' articolo 10 , e aggiunto il paragrafo seguente : « 4 . Se il concorrente acquista , a norma dell ' articolo 9 , paragrafo 6 , il latte scremato in polvere nel quadro del regolamento ( CEE ) n . 443/77 , la cauzione di gara e svincolata soltanto quando l ' interessato versa l ' acconto previsto dall ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento suddetto » . 3 . All ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' espressione « fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 » è completata dall ' espressione « e senza tener conto delle offerte da considerati ritirate ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 6 » . 4 . L ' importo di « 2 uc/t » di cui all ' articolo 16 , paragrafo 2 , terzo comma , e sostituito dall ' importo di « 3 uc/t » . 5 . All ' articolo 19 : - la lettera a ) viene soppressa : - il testo della disposizione sub b ) è sostituito con il testo seguente : « l ' aiuto previsto all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 non viene applicato al latte scremato venduto in virtù del presente regolamento » . Articolo 12 All ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , sub II : « Prodotti destinati a un ' utilizzazione e/o destinazione diversa da quella indicata sub I » , sono aggiunti , dopo il paragrafo 15 , il paragrafo 16 e la seguente nota ( 7 ) : « 16 . Regolamento ( CEE ) n . 443/77 della Commissione , del 2 marzo 1977 , relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei suini e del pollame recante modifica dei regolamenti ( CEE ) n . 1687/76 e ( CEE ) n . 368/77 ( 7 ) : - casella 104 : « destinato alla denaturazione ( regolamento ( CEE ) n . 443/77 ) » ; - casella 106 : 1 . la data di ritiro del latte scremato in polvere dai depositi di intervento ; 2 . la data limite del periodo di vendita durante il quale il latte scremato in polvere è stato acquistato . Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 2 marzo 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 52 del 24 . 2 . 1977 , pag . 19 . ( 6 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 58 del 3 . 3 . 1977 , pag . 16 .