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Document 31977L0143

Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

OJ L 47, 18.2.1977, p. 47–51 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 16 - 20
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 56 - 60
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 56 - 60
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 007 P. 11 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 007 P. 11 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1998; abrogato e sostituito da 31996L0096 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/143/oj

31977L0143

Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/1977 pag. 0047 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0011
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0056


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 11/143/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' attuazione di una politica comune dei trasporti richiede , tra l ' altro , che la circolazione di alcuni veicoli nel territorio comunitario si svolga nelle migliori condizioni , sia sul piano della sicurezza , sia su quello delle condizioni di concorrenza fra transportatori dei diversi Stati membri ;

considerando che l ' intensificarsi della circolazione stradale e l ' aumento dei pericoli e degli effetti novici che ne derivano a tutti gli Stati membri dei problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe ;

considerando che l ' immobilizzazione di alcuni veicoli per effettuare i controlli e le spese che ne derivano sono tali da ripercuotersi sulle condizioni di concorrenza nei trasporti su strada tra i diversi Stati membri ; che gli attuali sistemi di controllo differiscono da uno Stato membro all ' altro ;

considerando che da ciò deriva la necessità di armonizzare per quando possibile la periodicità di tali controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente ;

considerando che per fissare la data di applicazione delle misure previste dalla presente direttiva occorre tenere conto di un periodo di tempo necessario per la creazione o il rafforzamento dell ' apparato amministrativo e tecnico destinato all ' esecuzione dei controlli ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE direttiva : Articolo 1

In ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato nonchù i loro rimorchi e semirimorchi devono essere sottoposti ad in controllo tecnico periodico , in conformità delle presente direttiva e dei suoi allegati .

Articolo 2

1 . Le categorie di veicoli da controllare , la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati negli allegati I e II .

2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i veicoli delle forze armate e quelli delle forze dell ' ordine .

3 . Previa consultazione della Commissione , gli Stati membri possono escludere dal campo d ' applicazione della presente direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali , nonchù i veicoli che non utilizzato , o quasi , le pubbliche strade o sono temporaneamente ritirati dalla circolazione .

Articolo 3

In deroga alle disposizioni degli allegati I e II , gli Stati membri possono :

- anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e , se , necessario , sottoporre il veicolo a controllo prima della sua immatricolazione ;

- ridurre l ' intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori ;

- rendere obbligatorio il controllo tecnico dell ' equipaggiamento facoltativo ;

- aumentare il numero degli elementi da controllare ;

- estendere l 'obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli ;

- prescrire ulteriori controlli speciali .

Articolo 4

Il controllo tecnico ai sensi della presente direttiva deve essere effettuato dallo Stato oppure da organismi o impianti da esso designati , che agiscono sotto la sua direttiva sorveglianza .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari affinchù si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto , con esito positivo , ad un controllo tecnico che sia almeno conforme alle disposizioni della presente direttiva .

2 . Tali provvedimenti sono comunicati agli Stati membri e alla Commissione .

3 . Ogni Stato membro riconosce l ' attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest ' ultimo Stato , nonchù il suo rimorchio o semirimorchio , sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico , che sia almeno conforme alle disposizioni della presente direttiva , come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato .

Articolo 6

Gli Stati membro , previa consultazione della Commissione , adottano le disposizioni legislative , regolamento e amministrative necessarie , in particolare per quanto concerne le modalità d ' applicazione dei termini di cui all ' allegato I , conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua notifica .

Articolo 7

In deroga alle disposizioni degli allegati I e II e fino alla data limite del 1° gennaio 1983 , gli Stati membri possono :

- posticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio ,

- aumentare l ' intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori ,

- ridurre il numero degli elementi da controllare ,

- modificare le categorie di veicoli da sottoporre al controllo tecnico obbligatorio ,

a condizione che , prima di tale data , tutti i veicoli in questione siano soggetti all ' obbligo del controllo tecnico conforme alle disposizioni della presente direttiva .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 29 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

T . WESTERTERP

( 1 ) GU n . C 23 dell ' 8 . 3 . 1974 , pag . 54 .

( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 5 .

ALLEGATO I

Categorie di veicoli

1 . Veicoli a motore destinati ai trasporti di persone e il cui numero di posti a sedere , escluso quello del guidatore , sia superiore a 8

2 . veicoli a motore destinati ai trasporti di merci il cui peso massimo autorizzato superi i 3 500 kg

3 . Rimorchi e semirimorchi il cui peso massimo autorizzato superi i 3 500 kg

4 . Taxi , ambulanze

Periodicità dei controlli

1 . anno dopo la prima utilizzazione , successivamente ogni anno

1 . anno dopo la prima utilizzazione , successivamente ogni anno

1 . anno dopo la prima utilizzazione , successivamente ogni anno

1 . anno dopo la prima utilizzazione , successivamente ogni anno

ALLEGATO II

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati in appresso , purchù essi si riferiscano all ' equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro in questione .

1 . DISPOSITIVI DI FRENATURA

1 . 1 . * Freno di servizio

* 1 . 1 . 1 . * Stato meccanico *

* 1 . 1 . 2 . * Efficienza *

* 1 . 1 . 3 . * Equilibratura *

* 1 . 1 . 4 . * Pompa a vuoto e compressore *

1 . 2 . * Freno di soccorso *

* 1 . 2 . 1 . . Stato meccanico *

* 1 . 2 . 2 . * Efficienza *

* 1 . 2 . 3 . * Equilibratura *

1 . 3 . * Freno a mano

* 1 . 3 . 1 . * Stato meccanico *

* 1 . 3 . 2 . * Efficienza *

1 . 4 . * Freno di rimorchio o di semirimorchio

* 1 . 4 . 1 . * Stato meccanico *

* * - Frenatura automatica *

* 1 . 4 . 2 . * Efficienza *

2 . STERZO E VOLANTE

2 . 1 . * Stato meccanico *

2 . 2 . * Volante dello sterzo *

2 . 3 . * Gioco dello sterzo *

3 . VISIBILITA

3 . 1 . * Campo di visibilita *

3 . 2 . * Vetri *

3 . 3 . * Retrovisore *

3 . 4 . * Tergicristallo *

3 . 5 . * Lavavetro *

4 . LUCI , RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO

4 . 1 . * proiettori abbaglianti e anabbaglianti

* 4 . 1 . 1 . * Stato e funzionamento *

* 4 . 1 . 2 . * Orientamento *

* 4 . 1 . 3 . Commutazione *

* 4 . 1 . 4 . * Efficacia visiva *

4 . 2 . * Luci di posizione e luci d ' ingombro

* 4 . 2 . 1 . * Stato e funzionamento *

* 4 . 3 . 2 . * Colore e efficacia visiva *

4 . 4 . * Indicatori luminosi di direzione

* 4 . 4 . 1 . * Stato e funzionamento *

* 4 . 4 . 2 . * Colore e efficacia visiva *

* 4 . 4 . 3 . * Commutazione *

* 4 . 4 . 4 . * frequenza di lampeggiamento *

4 . 5 . Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori

4 . 5 . 1 . * Posizione *

4 . 5 . 2 . * Stato e funzionamento *

4 . 5 . 3 . * Colore e efficacia visiva *

4 . 6 . * Proiettori di retromarcia

* 4 . 6 . 1 . * Stato e funzionamento *

* 4 . 6 . 2 . * Colore e efficacia visiva *

$4 . 7 . * Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore *

4 . 8 . * Catarifrangenti *

* - Stato e colore *

4 . 9 . * Spie *

4 . 10 . * Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio *

4 . 11 . * Circuito elettrico *

5 . ASSI , RUOTE , PNEUMATICI , SOSPENSIONI

5 . 1 . * Assi *

5 . 2 . * Ruote e pneumatici *

5 . 3 . * Sospensioni *

6 . TELAIO E ELEMENTI FISSATI AL TELAIO

6 . 1 . * Telaio a cassone ed elementi fissati al telaio *

* 6 . 1 . 1 . * Stato generale *

* 6 . 1 . 2 . * Tubi di scappamento e silenziatori *

* 6 . 1 . 3 . * Serbatoio e tubi per carburante *

* 6 . 1 . 4 . * Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione , autocarri *

* 6 . 1 . 5 . * Supporto della ruota di scorta *

* 6 . 1 . 6 . * Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti , dei rimorchi e dei semirimorchi *

6 . 2 . * Cabina e carrozzeria *

* 6 . 2 . 1 . * Stato generale *

* 6 . 2 . 2 . * Fissaggio *

* 6 . 2 . 3 . * Porte e serrature *

* 6 . 2 . 4 . * Pavimento *

* 6 . 2 . 5 . * Sedile del conducente *

* 6 . 2 . 6 . * predellini *

7 . ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

7 . 1 . * Cinture di sicurrezza *

7 . 2 . * Estintori *

7 . 3 . * Serrature e dispositivi antifurto *

7 . 4 . * Triangolo di segnalazione *

7 . 5 . * Cassetta di pronto soccorso *

7 . 6 . * Cuneo ( i ) ferma ruota *

7 . 7 . * Clacson *

7 . 8 . * Tachimetro *

7 . 9 . * Tachigrafo ( presenza e sigillatura ) *

8 . EFFETTI NOVICI

8 . 1 . * Rumori *

8 . 2 . * Gas di scappamento *

8 . 3 . * Eliminazione dei disturbi radio *

9 . CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

9 . 1 . * Uscita ( e ) di sicurezza ( compresi i martelli per infrangere i cristalli ) , targhette indicatrici della ( e ) di sicurezza *

9 . 2 . * Riscaldamento *

9 . 3 . * Sistema di aerazione *

9 . 4 . * Disposizione dei sedili *

9 . 5 . * Illuminazione interna *

10 . IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

10 . 1 . * Targa d ' immatricolazione *

10 . 2 . * Numero del telaio .

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