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Document 31977D0283
77/283/EEC: Commission Decision of 30 March 1977 authorizing the United Kingdom to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (Only the English text is authentic)
77/283/CEE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
77/283/CEE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
OJ L 95, 19.4.1977, p. 23–24
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/1999; abrogato da 31999D0305 ;
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Derogation | 31970L0457 | deroga | articolo 15.1 GB. |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31999D0305 |
77/283/CEE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 095 del 19/04/1977 pag. 0023 - 0024
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1977 che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà specie di piante agricole ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede ) ( 77/283/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio , dell ' 11 dicembre 1973 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafi 2 , 3 , vista la domanda presentata dal Regno Unito , considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole , che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1974 in almeno uno degli Stati membri e soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva , non soggiacciono , a decorrere dal 31 dicembre 1976 , ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ; considerando tuttavia che l ' articolo 15 , paragrafo 2 , della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ; considerando che il Regno Unito ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di varie specie ; considerando che la Commissione , con decisione 77/151/CEE del 29 dicembre 1976 ( 3 ) , ha prorogato per la maggior parte di dette varietà il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , per quanto riguarda la Regno Unito , oltre il 31 dicembre 1976 , fino al 31 marzo 1977 ; considerando che la Commissione ha nel frattempo terminato l ' esame della domanda britannica per dette varietà ; considerando che le varietà enumerate nella presente decisione erano state sottoposte nel Regno Unito esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto alla constatazione che nel Regno Unito esse non sono distinte , stabili o sufficientemente omogenee ; considerando che per la varietà Belida ( loglio perenne ) e Ramona ( orzo ) si può constatare , sulla base di rapporti relativi ai risultati degli esami nel Regno Unito , che esse non sono , secondo le norme nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nel Regno Unito , applicabili nell ' ambito delle disposizioni comunitarie in vigore , distinte da altre varietà ivi ammesse ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , della suddetta direttiva ) ; considerando che per la varietà Patora ( loglio perenne ) si può constatare , sulla base di rapporti relativi ai risultati degli esami nel Regno Unito , che essa non è , secondo le norme nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nel Regno Unito , applicabili nell ' ambito delle disposizioni comunitarie in vigore , nù distinta da altre varietà ivi ammesse nù stabile ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , della suddetta direttiva ) ; considerando che per la varietà Burma ( frumento tenero ) si può constatare , sulla base di rapporti relativi ai risultati degli esami , che nel Regno Unito , che essa non è , secondo le regole nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nel Regno Unito , applicabili nell ' ambito delle norme comunitarie in vigore , sufficientemente omogenea per quanto riguarda un certo numero di caratteri ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , della suddetta direttiva ) ; considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta del Regno Unito relativa a detta varietà ; considerando che altre varietà non costituiscono più oggetto della domanda britannica ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Il Regno Unito è autorizzato a vietare la commericalizzazione su tutto il territorio nazionale di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1977 ; I . Piante foraggere Lolium perenne L . Belida Patora $$II . Cereali 1 . Hordeum distichum L . Ramona 2 . Triticum aestivum L . Burma . Articolo 2 L ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relativi condizioni non sono più soddisfatte . Articolo 3 Il Regno Unito comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 4 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 30 marzo 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 225 del 12 .10 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 356 del 27 . 12 . 1973 , pag . 79 . ( 3 ) GU n . L 47 del 18 . 2 . 1977 , pag . 74 .