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Document 31977D0283

77/283/CEE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

OJ L 95, 19.4.1977, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/1999; abrogato da 31999D0305 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/283/oj

31977D0283

77/283/CEE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 19/04/1977 pag. 0023 - 0024


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1977

che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà specie di piante agricole

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 77/283/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio , dell ' 11 dicembre 1973 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafi 2 , 3 ,

vista la domanda presentata dal Regno Unito ,

considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole , che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1974 in almeno uno degli Stati membri e soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva , non soggiacciono , a decorrere dal 31 dicembre 1976 , ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ;

considerando tuttavia che l ' articolo 15 , paragrafo 2 , della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ;

considerando che il Regno Unito ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di varie specie ;

considerando che la Commissione , con decisione 77/151/CEE del 29 dicembre 1976 ( 3 ) , ha prorogato per la maggior parte di dette varietà il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , per quanto riguarda la Regno Unito , oltre il 31 dicembre 1976 , fino al 31 marzo 1977 ;

considerando che la Commissione ha nel frattempo terminato l ' esame della domanda britannica per dette varietà ;

considerando che le varietà enumerate nella presente decisione erano state sottoposte nel Regno Unito esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto alla constatazione che nel Regno Unito esse non sono distinte , stabili o sufficientemente omogenee ;

considerando che per la varietà Belida ( loglio perenne ) e Ramona ( orzo ) si può constatare , sulla base di rapporti relativi ai risultati degli esami nel Regno Unito , che esse non sono , secondo le norme nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nel Regno Unito , applicabili nell ' ambito delle disposizioni comunitarie in vigore , distinte da altre varietà ivi ammesse ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , della suddetta direttiva ) ;

considerando che per la varietà Patora ( loglio perenne ) si può constatare , sulla base di rapporti relativi ai risultati degli esami nel Regno Unito , che essa non è , secondo le norme nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nel Regno Unito , applicabili nell ' ambito delle disposizioni comunitarie in vigore , nù distinta da altre varietà ivi ammesse nù stabile ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , della suddetta direttiva ) ;

considerando che per la varietà Burma ( frumento tenero ) si può constatare , sulla base di rapporti relativi ai risultati degli esami , che nel Regno Unito , che essa non è , secondo le regole nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nel Regno Unito , applicabili nell ' ambito delle norme comunitarie in vigore , sufficientemente omogenea per quanto riguarda un certo numero di caratteri ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , della suddetta direttiva ) ;

considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta del Regno Unito relativa a detta varietà ;

considerando che altre varietà non costituiscono più oggetto della domanda britannica ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a vietare la commericalizzazione su tutto il territorio nazionale di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1977 ;

I . Piante foraggere

Lolium perenne L .

Belida

Patora $$II . Cereali

1 . Hordeum distichum L .

Ramona

2 . Triticum aestivum L .

Burma .

Articolo 2

L ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relativi condizioni non sono più soddisfatte .

Articolo 3 Il Regno Unito comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 30 marzo 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 225 del 12 .10 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 356 del 27 . 12 . 1973 , pag . 79 .

( 3 ) GU n . L 47 del 18 . 2 . 1977 , pag . 74 .

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