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Document 31975R2783

Regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

GU L 282 del 1.11.1975, pp. 104–107 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2009; abrogato da 32009R0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2783/oj

31975R2783

Regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0104 - 0107
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0236
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0236
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0174


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2783/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che instaura un regime comune di scambi per l ' ovoalbumina e la lattoalbumina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 7 , e gli articoli 28 , 92 , 93 , 94 , 111 e seguenti e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che l ' ovoalbumina , non essendo contemplata dall ' allegato II del trattato , è esclusa dall ' applicazione delle disposizioni agricole del trattato , mentre il giallo d ' uova è soggetto a tali disposizioni ;

considerando che ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l ' efficacia della politica agricola comune nel settore delle uova ;

considerando che per giungere ad una soluzione d ' equilibrio occorre instaurare un regime comune di scambi per l ' ovoalbumina , analogo , a quello previsto per le uova ; che è opportuno estendere l ' applicazione di questo regime anche alla lattoalbumina , dato che questo prodotto potrebbe largamente sostituirsi all ' ovoalbumina ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 2 ) , istituisce nella Comunità un regime di mercato unico delle uova , che prevede in particolare prelievi unici e restituzioni uniche nei confronti dei paesi terzi per le uova e per il giallo d ' uova , allo stato naturale o sotto forma di prodotti di trasformazione che contengono bianco d ' uova ;

considerando che il regime di scambi applicabile alle albumine deve conformarsi al regime in vigore per le uova , data la dipendenza delle prime dalle seconde ;

considerando che i prezzi dell ' ovoalbumina sono stabiliti di norma in funzione dei prezzi delle uova , che sono differenti nella Comunità e sul mercato mondiale ; che , per evitare distorsioni di concorrenza risultanti da tale differenza di prezzo , è necessario riscuotere all ' importazione un ' imposta il cui importo sia tale da compensare questa diseguaglianza ; che il metodo più indicato per determinare l ' ammontare di detta imposta consiste nel derivarlo dal prelievo applicabile alle uova in guscio ;

considerando che è necessario prevedere coefficienti diversi secondo la presentazione del prodotto trasformato ;

considerando che sul mercato mondiale il prezzo delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli fattori che incidono sul prezzo dell ' albumina ; che , per garantire l ' efficacia del sistema d ' imposte all ' importazione , è necessario prevedere un importo supplementare da aggiungere all ' imposta quando le offerte sul mercato mondiale siano fatte a prezzi anormalmente bassi ;

considerando che , data la stretta relazione economica tra i diversi prodotti a base di uova , è necessario prevedere la possibilità di adottare per l ' ovoalbumina e la lattoalbumina delle norme di commercializzazione possibilmente corrispondenti alle norme di commercializzazione previste per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 ;

considerando che , nella misura necessaria al buon funzionamento del meccanismo delle restituzioni all ' esportazione , previsto per le uova dal regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , e del sistema istituito dal presente regolamento , occorre prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e , se la situazione del mercato lo esige , vietare tale ricorso ;

considerando che il regime d ' imposte all ' importazione consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità ; che l ' attuazione di un mercato unico implica l ' abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti in questione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi sono applicate imposte all ' importazione per i prodotti seguenti :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 32.05 * Albumine : *

ex A II * altre ( diverse da quelle non atte o rese inadatte all ' alimentazione umana ) : *

* a ) Ovoalbumina e lattoalbumina : *

* 1 . essiccate ( in fogli , scaglie , cristalli , polveri , ecc . ) *

* 2 . altre *

Articolo 2

1 . L ' importo dell ' imposta da applicare all ' importazione nella Comunità di ciascuno dei prodotti di cui all ' articolo 1 è pari all ' ammontare del prelievo applicabile alle uova in guscio - fissato conformemente alle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 al quale è applicato il coefficiente di cui all ' articolo 3 , relativo al prodotto in questione .

2 . Gli importi di dette imposte sono fissati in anticipo per un periodo di tre mesi , secondo la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Articolo 3

I coefficienti per i prodotti di cui all ' articolo 1 sono stabiliti secondo la procedura prevista dall ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , determinando il valore complementare dei coefficienti fissati per il giallo d ' uova in base al rapporto precisato all ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Articolo 4

Se sul mercato della Comunità si costata un aumento notevole dei prezzi , se tale situazione rischia di protrarsi nel tempo e se in conseguenza il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni , possono essere adottare le misure necessarie .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo .

Articolo 5

1 . È fissato un prezzo limite per i prodotti di cui all ' articolo 1 , liquidi o congelati , ed un prezzo limite per gli stessi prodotti essiccati . Tale fissazione è effettuata sulla base del prezzo limite stabilito per le uova in guscio , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , tenendo conto del minor valore delle materia di base , dei coefficienti di cui all ' articolo 3 e delle spese di trasformazione .

2 . I prezzi limite sono fissati in anticipo per un periodo di tre mesi .

3 . Nel caso in cui il prezzo d ' offerta franco frontiera di un prodotto scenda ai disotto del prezzo limite , l ' imposta all ' importazione applicabile a tale prodotto viene aumentata di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d ' offerta franco frontiera .

Tuttavia tale importo supplementare non si applica nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire , e siano in grado di farlo , che il prezzo praticato all ' importazione di prodotti originari e in provenienza dai rispettivi territori non sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico .

4 . Il prezzo d ' offerta franco frontiera viene stabilito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi .

Tuttavia , qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi , inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi , viene stabilito un secondo prezzo d ' offerta franco frontiera per le esportazioni da questi altri paesi .

5 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Secondo la stessa procedura sono fissati :

- i prezzi limite ;

- se necessario , gli importi supplementari .

Articolo 6

Per i prodotti di cui all ' articolo 1 possono essere adottate norme di commercializzazione ; queste ultime , fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti , devono corrispondere alle norme di commercializzazione previste dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento . Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categorie di qualità , l ' imballaggio , il magazzinaggio , il trasporto , il condizionamento e l ' etichettatura .

Le norme , il loro campo di applicazione e le regole generali di applicazione sono adottate del Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata .

Articolo 7

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore della uova e del sistema del presente regolamento , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può escludere totalmente o un parte il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all ' articolo 1 , destinati alla fabbricazione di prodotti contemplati dallo stesso articolo .

Articolo 8

1 . Le regole generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione valgono anche per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune .

2 . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , sono vietate :

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente ;

- l ' applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente .

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa , tra l ' altro , la limitazione del rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto .

Articolo 9

Non sono ammesse alla libera circolazione all ' interno della Comunità le merci di cui all ' articolo 1 , ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato .

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento . Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 .

Articolo 11

1 . Il regolamento n . 170/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , che instaura un regime comune degli scambi per l ' ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n . 48/67/CEE ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1081/71 ( 4 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

I visite e i riferimenti relativi agli articoli di detti regolamenti vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura a nell ' allegato .

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) GU n . C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 39 .

( 2 ) Vedi pag . 49 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2596/67 .

( 4 ) GU n . L 116 del 28 . 6 . 1971 , pag . 9 .

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n . 170/67/CEE * Presente regolamento *

articolo 5 bis * articolo 6 *

articolo 6 * articolo 7 *

articolo 7 * articolo 8 *

articolo 8 , paragrafo 2 * articolo 9 *

articolo 9 , articolo 10

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