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Document 31974Q1228(02)

Corte di giustizia - Regolamento addizionale

/* VERSIONE CODIFICATA CF 382Y0215(01) */

OJ L 350, 28.12.1974, p. 29–32 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 004 P. 31 - 34
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 264 - 267
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 005 P. 33 - 36
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 005 P. 33 - 36

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2014; sostituito da 32014Q0201(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1974/1228(2)/oj

31974Q1228(02)

Corte di giustizia - Regolamento addizionale /* VERSIONE CODIFICATA CF 382Y0215(01) */

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 28/12/1974 pag. 0029 - 0032
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 01 pag. 0264 - 0267
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0264 - 0267


++++

REGOLAMENTO ADDIZIONALE

INDICE

Pag .

Capitolo I _ Delle rogatorie ( artt . 1-3 ) ... 30

Capitolo II _ Del gratuito patrocinio ( artt . 4-5 ) ... 31

Capitolo III _ Della denuncia per violazione del giuramento dei testimoni e dei periti ( artt . 6-7 ) ... 31

Disposizioni finali ( artt . 8-9 ) ... 31

Allegato I _ Elenco di cui all'articolo 2 , 1 comma ... 32

Allegato II _ Elenco di cui all'articolo 4 , 2 comma ... 32

Allegato III _ Elenco di cui all'articolo 6 ... 32

LA CORTE

visto l'art . 111 del regolamento di procedura ,

visto l'art . 142 , paragrafo 4 , dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica , nonché alla decisione d'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

vista l'approvazione unanime del Consiglio delle Comunità europee in data 26 novembre 1974 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO ADDIZIONALE :

CAPITOLO I

DELLE ROGATORIE

Articolo 1

La rogatoria è disposta mediante ordinanza ; questa deve indicare : il cognome , il nome , la professione e l'indirizzo dei testimoni o periti , le circostanze sulle quali i testimoni o periti saranno sentiti , il nome delle parti , dei loro agenti , avvocati o consulenti ed il loro domicilio eletto ed altresì , sommariamente , l'oggetto della causa .

L'ordinanza è notificata alle parti a cura del cancelliere .

Articolo 2

Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente di cui all'allegato I dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o periti . Se necessario , l'ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario . La traduzione viene allegata al testo originale .

L'autorità designata a norma del comma precedente trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno .

L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità delle disposizioni del proprio diritto interno . Dopo l'esecuzione , l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità di cui al primo capoverso l'ordinanza che ha disposto la rogatoria , gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese . Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere della Corte .

Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale .

Articolo 3

La Corte provvede al rimborso delle spese cui la rogatoria ha dato luogo , con riserva di porle , se del caso , a carico delle parti .

CAPITOLO II

DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 4

Nell'ordinanza con cui concede il gratuito patrocinio , la Corte dispone che un avvocato sarà designato per assistere l'interessato .

Ove l'interessato non proponga egli stesso un avvocato , o qualora la Corte ritenga di non approvare la scelta da lui fatta , il cancelliere trasmette copia autentica dell'ordinanza ed una copia dell'istanza di gratuito patrocinio all'autorità competente dello Stato di cui trattasi , indicata nell'allegato . Tenuto conto delle proposte presentate da tale autorità , la Corte provvede d'ufficio alla designazione dell'avvocato incaricato d'assistere l'interessato .

Articolo 5

La Corte anticipa le spese .

Essa decide in merito alle spese ed agli onorari dell'avvocato ; dietro richiesta , il presidente puo disporre che sia versato un anticipo all'avvocato .

CAPITOLO III

DELLA DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEI GIURAMENTI DEI TESTIMONI E DEI PERITI

Articolo 6

La Corte , sentito l'avvocato generale , puo decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento , avanti ad essa , all'autorità competente , di cui all'allegato III , dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirlo , tenendo conto delle disposizioni di cui all'art . 110 del regolamento di procedura .

Articolo 7

La decisione della Corte è trasmessa a cura del cancelliere .

Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia .

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Il presente regolamento addizionale sostituisce il regolamento addizionale del 9 marzo 1962 ( GU del 5 . 5 . 1962 , pag . 1113/62 ) .

Articolo 9

Il presente regolamento , che fa fede nelle lingue di cui all'articolo 29 , paragrafo 1 , del regolamento di procedura , è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso entra in vigore alla data della pubblicazione .

Dato a Lussemburgo , il 4 dicembre 1974 .

ALLEGATO I

Elenco di cui all'art . 2 , 1 comma

Belgio

Il Ministro della Giustizia

Danimarca

Il Ministro della Giustizia

Francia

Il Ministro della Giustizia

Germania

Il Ministro federale della Giustizia

Irlanda

Il Ministro della Giustizia

Italia

Il Ministro della Giustizia

Lussemburgo

Il Ministro della Giustizia

Paesi Bassi

Il Ministro della Giustizia

Regno Unito

Il Secretary of State

ALLEGATO II

Elenco di cui all'art . 4 , 2 comma

Belgio

Il Ministro della Giustizia

Danimarca

Il Ministro della Giustizia

Francia

Il Ministro della Giustizia

Germania

Bundesrechtsanwaltskammer

Irlanda

Il Ministro della Giustizia

Italia

Il Ministro della Giustizia

Lussemburgo

Il Ministro della Giustizia

Paesi Bassi

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Regno Unito

The Law Society , London

( per i residenti in Ighilterra o nel Galles )

The Law Society of Scotland , Edinburgh

( per i residenti in Scozia )

The Incorporated Law Society of Northern Ireland , Belfast

( per i residenti nell'Irlanda Settentrionale )

ALLEGATO III

Elenco di cui all'articolo 6

Belgio

Il Ministro della Giustizia

Danimarca

Il Ministro della Giustizia

Francia

Il Ministro della Giustizia

Germania

Il Ministro federale della Giustizia

Irlanda

Attorney General

Italia

Il Ministro della Giustizia

Lussemburgo

Il Ministro della Giustizia

Paesi Bassi

Il Ministro della Giustizia

Regno Unito

Her Majesty's Attorney General , per i testimoni e periti , residenti in Inghilterra o nel Galles ,

Her Majesty's Advocate , per i testimoni o periti residenti in Scozia

Her Majesty's Attorney General , per i testimoni o periti residenti nell'Irlanda Settentrionale .

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