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Document 31974L0290

Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva a 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

OJ L 159, 15.6.1974, p. 61–69 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 238 - 246
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 221 - 229
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 221 - 229
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 3 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 3 - 11
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 94 - 102

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrogato da 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/290/oj

31974L0290

Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva a 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 15/06/1974 pag. 0061 - 0069
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0238
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0221
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0221


++++

( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 76 del 6 . 4 . 1970 , pag . 1 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 1974

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

( 74/290/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la proposta della Commissione ,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata dall'atto di adesione ( 2 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 e 13 ,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio , del 20 marzo 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore ( 3 ) , modificata dall'atto di adesione , in particolare l'articolo 5 ,

considerando che la protezione delle popolazioni contro l'inquinamento atmosferico in continuo aumento , soprattuto nelle città , rende necessaria l'adozione di misure energiche per ridurre l'emissione di gas inquinanti dovuti ai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione dei veicoli e che una riduzione dei limiti ammissibili di emissioni è resa possibile grazie al progresso intervenuto nella costruzione di questi motori ;

considerando che d'ora in poi detti motori devono essere provvisti di carburatori che consentano di rispettare il limite prescritto riguardo alle emissioni durante il funzionamento al minimo in tutte le posizioni degli elementi di regolazione lasciati a disposizione degli utenti ;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione delle attuali disposizioni della direttiva 70/220/CEE ha dimostrato che è opportuno modificare tali disposizioni allo scopo di agevolare l'esecuzione da parte degli organismi competenti delle prove prescritte ;

considerando che è egualmente opportuno apportare talune modifiche che semplifichino la procedura amministrativa dell'omologazione di un tipo di veicolo a motore per quanto riguarda l'emissione di inquinanti , in particolare allo scopo di permetterne l'estensione a tipi di veicoli che differiscano dal tipo inizialmente omologato per il peso e / o i rapporti totali di trasmissione ;

considerando che , il 10 ottobre 1973 , la Commissione ha presentato una proposta di modifica al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore e che , poiché il parere di questo comitato è stato sfavorevole , la Commissione , conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 , paragrafo 3 , lettera b ) , della direttiva 70/156/CEE , ha proposto al Consiglio le misure da adottare ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati da I a V della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva .

Articolo 2

1 . A decorrere dal 1 gennaio 1975 gli Stati membri non possono , per ragioni concernenti l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dal motore ,

_ rifiutare , per un tipo di veicolo a motore , l'omologazione CEE o il rilascio del documento previsto dall'articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE o l'omologazione di portata nazionale ,

_ vietare la prima messa in circolazione dei veicoli , se le emissioni di gas inquinanti di questo tipo di veicolo a motore o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata dalla presente direttiva .

2 . A decorrere dal 1 ottobre 1975 gli Stati membri :

_ non possono più rilasciare il documento previsto dall'articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata dalla presente direttiva , per quanto concerne gli allegati I ( ad eccezione del punto 3.2.1.2.2 ) , II , IV , punt 1.2 , e V ;

_ possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata dalla presente direttiva , per quanto concerne gli allegati I ( ad eccezione del punto 3.2.1.2.2 ) , II , IV , punto 1.2 , e V ;

_ possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata dalla presente direttiva , per quanto concerne gli allegati I ( ad eccezione del punto 3.2.1.2.2 ) , II , IV , punto 1.2 , e V .

3 . A decorrere dal 1 ottobre 1976 , gli Stati membri :

_ non possono più rilasciare il documento previsto dall'articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata dalla presente direttiva , per quanto riguarda gli allegati I , punto 3.2.1.2.2 , e IV , punto 1.5 ;

_ possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata dalla presente direttiva , per quanto riguarda gli allegati I , punto 3.2.1.2.2 , e IV , punto 1.5 ;

_ possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata dalla presente direttiva , per quanto riguarda gli allegati I , punto 3.2.1.2.2 , e IV , punto 1.5 .

Articolo 3

Prima del 1 ottobre 1974 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 28 maggio 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . D . GENSCHER

ALLEGATO

Modifiche degli allegati della direttiva 70/220/CEE

ALLEGATO I : DEFINIZIONI , RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE CEE E PRESCRIZIONI DI PROVA

Il testo del punto 3.2.1.1.4 viene sostituito dal seguente :

" 3.2.1.1.4 . Fatte salve le disposizioni del punto 3.2.1.1.5 , la prova viene eseguita tre volte . Le masse di ossido di carbonio e di idrocarburi rilevate nel corso di ogni prova devono essere inferiori ai valori riportati nella tabella seguente in funzione del peso di riferimento del veicolo .

Peso di riferimento * Massa di ossido di carbonio * Massa di idrocarburi

Pr * grammi per prova * grammi per prova

chilogrammi * L1 * L2

Pr * 750 * 80 * 6,8

750 < Pr * 850 * 87 * 7,1

850 < Pr * 1 020 * 94 * 7,4

1 020 < Pr * 1 250 * 107 * 8,0

1 250 < Pr * 1 470 * 122 * 8,6

1 470 < Pr * 1 700 * 135 * 9,2

1 700 < Pr * 1 930 * 149 * 9,7

1 930 < Pr * 2 150 * 162 * 10,3

2 150 < Pr * 176 * 10,9

3.2.1.1.4.1 . E tuttavia ammesso che uno dei tre risultati ottenuti per ciascuna delle sostanze inquinanti considerate nel punto 3.2.1.1.4 superi al massimo del 10 % il limite prescritto in detto punto per il veicolo considerato , purché la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto . Qualora si abbia un superamento dei limiti prescritti per più sostanze inquinanti , tale superamento puo verificarsi sia nel corso di una stessa prova , sia nel corso di prove diverse . "

Dopo il punto 3.2.1.1.4 viene aggiunto il seguente punto 3.2.1.1.5 :

" 3.2.1.1.5 . Il numero di prove prescritto al punto 3.2.1.1.4 è ridotto come appresso definito ; V1 indica il risultato della prima prova e V2 il risultato della seconda prova per una qualunque delle sostanze inquinanti considerate nel punto 3.2.1.1.4 .

3.2.1.1.5.1 . Si effettua soltanto una prova se , per le due sostanze inquinanti considerate , V1 * 0,70 L .

3.2.1.1.5.2 . Si effettuano soltanto due prove se , per le due sostanze inquinanti considerate , V1 * 0,85 L , ma , per almeno una di queste sostanze , V1 > 0,70 L . Inoltre , per ciascuna delle sostanze inquinanti considerate , V2 deve soddisfare alle condizioni V1 + V2 * 1,70 L e V2 * L . "

Al punto 3.2.1.2.2 viene aggiunta la seguente frase :

" L'osservanza di questa prescrizione deve essere verificata , come precisato nell'allegato IV , in tutte le condizioni derivanti dalle manovre dei vari elementi di regolazione lasciati a disposizione degli utenti . "

Dopo il punto 3.2.1.3.3 viene aggiunto il seguente punto 4 :

" 4 . ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE

4.1 . Tipi di veicoli aventi pesi di riferimento diversi

L'omologazione accordata ad un tipo di veicolo puo essere estesa , alle seguenti condizioni , a tipi di veicoli che differiscono dal tipo omologato soltanto per il peso di riferimento .

4.1.1 . L'omologazione puo essere estesa soltanto a quei tipi di veicoli i cui pesi di riferimento comportano l'utilizzazione di inerzie equivalenti immediatamente vicine .

4.1.2 . Se il peso di riferimento del tipo di veicolo per il quale si chiede l'estensione dell'omologazione comporta l'utilizzazione di un volano di inerzia equivalente superiore a quella del volano corrispondente al tipo di veicolo già omologato , l'estensione richiesta è accordata .

4.1.3 . Se il peso di riferimento del tipo di veicolo per il quale si chiede l'estensione dell'omologazione comporta l'utilizzazione di un volano di inerzia equivalente inferiore a quella del volano corrispondente al tipo di veicolo già omologato , l'estensione è accordata se le masse delle sostanze inquinanti emesse dal veicolo già omologato non superano i limiti prescritti per il veicolo per il quale si chiede l'estensione dell'omologazione .

4.2 . Tipi di veicoli aventi rapporti totali di trasmissione diversi

L'omologazione accordata ad un tipo di veicolo puo essere estesa , alle seguenti condizioni , a tipi di veicoli che differiscono dal tipo omologato soltanto per i rapporti totali di trasmissione .

4.2.1 . Per ciascuno dei rapporti di trasmissione utilizzati durante la prova del tipo I si determina il rapporto E = V2 - V1 / V1 dove V1 e V2 rappresentano , rispettivamente , la velocità a 1 000 giri al minuto del motore del tipo di veicolo omologato e quella del tipo di veicolo per il quale si chiede l'estensione dell'omologazione .

4.2.2 . Se , per ciascuno di questi rapporti , E * 5 % , l'estensione dell'omologazione è accordata senza ripetizione delle prove di tipo I .

4.2.3 . Se per almeno un rapporto E > 5 % e per ogni rapporto E * 10 % , le prove di tipo I devono essere ripetute ; esse possono tuttavia essere effettuate in un laboratorio scelto dal costruttore , previa autorizzazione delle autorità competenti per li rilascio dell'omologazione . Il verbale delle prove deve essere trasmesso alle autorità competenti .

4.3 . Tipi di veicoli aventi diversi pesi di riferimento e diversi rapporti totali di trasmissione

L'omologazione accordata ad un tipo di veicolo puo essere estesa a tipi di veicoli che differiscono dal tipo omologato soltanto per il peso di riferimento e per i rapporti totali di trasmissione , purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2 .

4.4 . Osservazione

Quando un tipo di veicolo ha beneficiato per la sua omologazione delle disposizioni dei punti da 4.1 a 4.3 , questa omologazione non puo essere estesa ad altri tipi di veicoli . "

Il punto 3.2.2 viene sostituito dal seguente punto 5 :

" 5 . CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

5.1 . In linea di massima , la conformità della produzione , per quanto riguarda la limitazione dell'emissione dei gas inquinanti prodotti dal motore , è controllata in base alla descrizione data nella comunicazione di cui all'allegato VII e , se necessario , in base alle prove dei tipi I , II e III di cui al punto 3.2 o ad alcune di esse .

5.1.1 . Per il controllo della conformità in base alla prova di tipo I si procede nel modo seguente :

5.1.1.1 . Si preleva dalla serie un veicolo e lo si sottopone alla prova descritta nel punto 3.2.1.1 . I valori limite indicati nel punto 3.2.1.1.4 sono sostituiti dai seguenti :

Peso di riferimento * Massa di ossido di carbonio * Massa di idrocarburi

Pr * grammi per prova * grammi per prova

chilogrammi * L1 * L2

Pr * 750 * 96 * 8,8

750 < Pr * 850 * 105 * 9,3

850 < Pr * 1 020 * 112 * 9,6

1 020 < Pr * 1 250 * 129 * 10,4

1 250 < Pr * 1 470 * 146 * 11,1

1 470 < Pr * 1 700 * 162 * 11,9

1 700 < Pr * 1 930 * 178 * 12,6

1 930 < Pr * 2 150 * 195 * 13,3

2 150 < Pr * 211 * 14,1

5.1.1.2 . Se il veicolo prelevato non è conforme alle prescrizioni di cui al punto 5.1.1.1 . , il costruttore ha la possibilità di chiedere che vengano eseguite misurazioni su un campione di veicoli prelevati dalla serie e contenente il veicolo sottoposto inizialmente alla prova . Il costruttore stabilisce l'entità " n " del campione . I veicoli , escluso quello prelevato inizialmente , sono sottoposti ad una sola prova di tipo I .

Il risultato da prendere in considerazione per il veicolo sottoposto inizialmente alla prova è la media aritmetica dei risultati delle tre prove di tipo I effettuate su questo veicolo . Si determina allora , per ogni gas inquinante , la media aritmetica * dei risultati ottenuti sul campione e lo scarto tipo S ( 1 ) del campione .

( 1 ) S2 = ( x - * ) 2 / n - 1 , dove " x " è uno qualsiasi degli " n " risultati individuali .

La produzione della serie è considerata conforme alle prescrizioni se è soddisfatta la seguente condizione :

* + k * S * L .

L = valore limite prescritto nel punto 5.1.1.1 per ogni gas inquinante considerato ;

k = fattore statistico dipendente da " n " e indicato nella seguente tabella :

n * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10

k * 0,973 * 0,613 * 0,489 * 0,421 * 0,376 * 0,342 * 0,317 * 0,296 * 0,279

n * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19

k * 0,265 * 0,253 * 0,242 * 0,233 * 0,224 * 0,216 * 0,210 * 0,203 * 0,198

Se n * 20 k = 0,860 / n

5.1.2 . Per le prove di tipo II o di tipo III effettuate su un veicolo prelevato dalla serie devono essere soddisfatte le condizioni di cui ai punti 3.2.1.2.2 e 3.2.1.3.2 .

5.1.3 . In deroga alle prescrizioni del punto 2.1.1 dell'allegato III , il serivizio tecnico incaricato del controllo della conformità della produzione puo , con l'accordo del costruttore , effettuare le prove dei tipi I , II e III su veicoli che hanno percorso meno di 3 000 km . "

ALLEGATO II : CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MOTORE ED INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DELLE PROVE

Il testo della rubrica 1.4 viene modificato come segue :

" 1.4 . Numero e disposizioni dei cilindri : ... "

Il testo a destra delle rubriche da 3.2.1.3.1 a 3.2.1.3.5 viene modificato come segue :

" Curva della portata di carburante in funzione della portata d'aria e indicazione delle regolazioni limite per rispettare la curva ( 2 ) . "

ALLEGATO III : PROVA DI TIPO I

Il testo del punto 4.1.4 viene sostituito dal seguente :

" 4.1.4 . Si deve verificare che la regolazione del freno così ottenuta sia valida per altre condizioni intermedie comprese fra il minimo e la velocità massima del ciclo ; se necessario , si adotta una regolazione intermedia . "

Il testo del punto 5.3 viene sostituito dal seguente :

" 5.3 . Utilizzazione dello starter

5.3.1 . Starter a comando manuale

Lo starter deve essere disinserito il più presto possibile e di norma prima dell'accelerazione da 0 a 50 km / h del primo ciclo . Se questa prescrizione non puo essere rispettata , il momento di disinserimento effettivo deve essere registrato . Il metodo di regolazione dello starter è quello indicato dal costruttore .

5.3.2 . Starter automatico

Se il veicolo è dotato di uno starter automatico , deve essere guidato conformemente alle istruzioni del costruttore relative alla regolazione ed al " kick-down " ( colpo di pedale ) dopo una partenza a freddo . Se l'istante del " kick-down " non è specificato , esso deve aver luogo tredici secondi dopo che il motore ha cominciato a funzionare . "

Alla fine del punto 6.2.1 viene aggiunta la frase seguente :

" Se la struttura del dispositivo di ammissione nel sacco non assicura una mescolanza completa dei gas emessi durante la prova , quest'ultimi , prima di essere analizzati , dovranno essere mescolati , ad esempio mediante una pompa di circolazione . "

Il testo dell'ultima definizione di cui al punto 7.1 viene sostituito dal seguente :

" PH : Pressione parziale del vapore acqueo espressa in millimetri di mercurio . "

ALLEGATO IV : PROVA DI TIPO II

Il testo del punto 1.2 viene sostituito dal seguente :

" 1.2 . La prova di tipo II deve essere effettuata immediatamente dopo il quarto ciclo di funzionamento della prova di tipo I , col motore al minimo , senza utilizzazione dello starter . Immediatamente prima di ogni misurazione del tenore di ossido di carbonio , deve essere effettuato un ciclo di funzionamento della prova di tipo I descritta nel punto 1.1 dell'allegato III . "

Dopo il punto 1.4 viene aggiunto il seguente punto 1.5 :

" 1.5 . Elementi di regolazione del minimo

1.5.1 . Definizione

Per " elementi di regolazione del minimo " si intendono , ai sensi della presente direttiva , gli organi che permettono di modificare le condizioni del minimo del motore e che possono essere facilmente manovrati adoperando soltanto gli strumenti descritti nel successivo paragrafo 1.5.1.1 . In particolare , non sono considerati elementi di regolazione i dispositivi di calibratura delle portate del carburante e dell'aria la cui manovra richiede l'eliminazione degli indicatori di bloccaggio , che in genere possono essere monovrati solo da un tecnico .

1.5.1.1 . Strumenti che possono essere utilizzati per la manovra degli elementi di regolazione del minimo : giravite ( comune o a stella ) , chiavi ( poligonale , piatta o regolabile ) , pinze , chiavi Allen .

1.5.2 . Determinazione dei punti di misurazione

1.5.2.1 . Si esegue anzitutto una misurazione secondo le condizioni di regolazione utilizzate per la prova di tipo I .

1.5.2.2 . Per ciascun elemento di regolazione la cui variazione è continua , si determinano posizioni caratteristiche in numero sufficiente .

1.5.2.3 . La misurazione del tenore di ossido di carbonio dei gas di scarico deve essere effettuata per tutte le posizioni possibili degli elementi di regolazione e , per gli elementi la cui variazione è continua , devono essere prese in considerazione soltanto le posizioni definite nel precedente punto 1.5.2.2 .

1.5.2.4 . La prova di tipo II è superata se una o l'altra delle condizioni che seguono è soddisfatta :

1.5.2.4.1 . Nessuno dei valori misurati conformemente alle disposizioni del punto 1.5.2.3 supera il valore limite ;

1.5.2.4.2 . Il tenore massimo ottenuto , facendo variare in maniera continua uno degli elementi di regolazione e mantenendo fissi gli altri elementi , non supera il valore limite ; questa condizione deve essere soddisfatta per le varie configurazioni degli elementi di regolazione diversi da quello che è stato fatto variare in maniera continua .

1.5.2.5 . Le posizioni possibili degli elementi di regolazione sono limitate ,

1.5.2.5.1 . da un lato , dal maggiore dei due valori seguenti :

_ la più bassa velocità di rotazione che il motore puo raggiungere al minimo ;

_ la velocità di rotazione al minimo raccomandata dal costruttore meno 100 giri / min . ;

1.5.2.5.2 . dall'altro , dal più piccolo dei seguenti tre valori :

_ la massima velocità di rotazione che si puo far raggiungere al motore agendo sugli elementi di regolazione del minimo ;

_ la velocità di rotazione al minimo raccomandata dal costruttore più 250 giri / min . ;

_ la velocità di rotazione corrispondente alla congiunzione delle frizioni automatiche .

1.5.2.6 . Inoltre , le posizioni di regolazione incompatibili col funzionamento corretto del motore non devono essere prese in considerazione come punti di misurazione . In particolare , quando il motore è provvisto di più carburatori , tutti i carburatori devono essere nella stessa posizione di regolazione . "

ALLEGATO V : PROVA DI TIPO III

Dopo il punto 4.7.7 viene aggiunto il seguente punto 5 :

" 5 . METODI DI PROVA ALTERNATIVA

5.1 . Il veicolo ha superato la prova se , per ciascuna delle condizioni di misura definite nel punto 2.2 , si verifica che il sistema di ricircolo o di ventilazione è capace di riaspirare la totalità dei gas del basamento che possono essere espulsi nell'atmosfera .

5.2 . Le prescrizioni di cui ai punti 2 e 4.7 sono applicabili al presente metodo .

5.3 . Disposizioni di prova

5.3.1 . Metodo generale

5.3.1.1 . Gli orifizi del motore devono essere lasciati nello stato in cui si trovano sul medesimo .

5.3.1.2 . Si misura la pressione all'interno del basamento in corrispondenza dell'orifizio per la verifica del livello dell'olio . La misurazione della pressione viene eseguita con un manometro ad acqua a tubo inclinato .

5.3.1.3 . Il veicolo ha superato la prova se , per ciascuna delle condizioni di misura definite nel punto 2.2 , la pressione misurata nel basamento non supera la pressione atmosferica al momento della misurazione .

5.3.1.4 . Se , per una delle condizioni di misura definite nel punto 2.2 , la pressione misurata nel basamento supera la pressione atmosferica , si procede , a richiesta del costruttore , alla prova complementare di cui al punto 5.3.2 .

5.3.1.5 . Per la prova con il metodo descritto , la pressione nel basamento è misurata con una precisione di più o meno 1 mm d'acqua .

5.3.2 . Metodo di prova complementare

5.3.2.1 . Gli orifizi del motore devono essere lasciati nello stato in cui si trovano sul medesimo .

5.3.2.2 . Un sacco flessibile , impermeabile ai gas di scarico , della capacità di circa cinque litri , è raccordato all'orifizio per la verifica del livello dell'olio . Questo sacco deve essere vuotato prima di ogni misurazione .

5.3.2.3 . Prima di ogni misurazione il sacco viene chiuso . Esso viene messo in comunicazione per cinque minuti con il basamento per ciascuna delle condizioni di misura definite nel punto 2.2 .

5.3.2.4 . Il veicolo ha superato la prova se non si ha un gonfiamento visibile del sacco per nessuna delle condizioni di misura definite nel punto 2.2 .

5.3.3 . Osservazione

5.3.3.1 . Se la struttura del motore non permette di effettuare la prova con i metodi prescritti nei punti 5.3.1 e 5.3.2 , le misurazioni vengono eseguite secondo il metodo descritto nel punto 5.3.2 , modificato come segue :

5.3.3.2 . prima della prova si otturano tutti gli orifizi , salvo quello necessario al ricupero dei gas ;

5.3.3.3 . il sacco viene applicato su una derivazione idonea , tale cioè da non provocare perdite di carico supplementari , montata sul circuito di riaspirazione del dispositivo , direttamente sull'orifizio di collegamento con il motore . "

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